Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2001, n. 9329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9329 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
Aula A 932 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. Presidente R.G.n.12908/99 dr. Vincenzo Trezza Consigliere Crom. 21484 dr. Mario Putaturo Donati Viscido dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. Consigliere Ud.04.05.2001 dr. Aldo De Matteis Consigliere dr. Maura La Terza ha promunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: firmed BA NT, residente in [...] alla via Nuova n. 146, rappresentato e difeso, giusta procu- na speciale a margine del ricorso, dall'avv. Angelo 2161 Alberto Martorano, con il quale elettivamente domi- cilia in Roma alla via Di Monteverde n. 6 presso lo studio dell'avv. Paolo Leoni, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.), com sede in Roma alla via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, - I - in persona del dr. Rocco Familiari, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Ravano Marini, ed elttivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale in Ro- ma alla via C. Beccaria n. 29, giusta procura speciale con firma autenticata per dott. Valeria Morghen notaio in Roma del 29.9.1999, rep. n. 112081, resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Poten- za in data 19 marzo 1998 - 10 aprile 1999, m. 321/1999, mr.1490/93 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 4 maggio 2001; udito l'avv. A. Bove per delega dell'avv. Maria Ravano Marini per il resistente;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2. 1 Svolgimento del processo. Com ricorso del 2 agosto 1991 il signor NT AR, già dipendente della USL n. 5 di Senise, collocato a riposo im data 1° luglio 1990 per rag- giunti limiti di età, conveniva l'INADEL dinanzi all Pretore di Potenza, im funzione di giudice del lavoro. Esponeva che l'Istituto, nel riliquidare il premio di servizio, aveva tenuto conto solo del primo sca- glione degli aumenti disposti dal d.p.r. m. 384/90 (che aveva recepito l'accordo nazionale 6 aprile 1990) e non anche dei miglioramenti economici"a regime". Aggiungeva che "il quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi", come si evince- va dall'art. 4 della legge 152/1968, nom poteva essere limitato all'ultima retribuzione effettivamente perce- pita, ma anche ai benefici accordati con decorrenza 1° luglio 1988 e per il periodo tra tale data e quello del collocamento in pensione (1° luglio 1990). L'INADEL si costituiva in giudizio, opponendo la legitti- mità della detta liquidazione, atteso che l'art. 4 della legge 152/68 faceva riferimento esclusivamente alla retri- buzione effettivamente percepita dall'avente diritto negli ultimi dodici mesi. Precisava che i benefici introdotti con decorrenza 1° lu- - 3 glio 1990 mom potevano essere invocati dal AR, in quanto collocato in pensione il 30 giugno preceden- te, a nulla rilevando che per gli impiegati ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge i benefici in questione decorressero dal 1° luglio 1988. Com sentenza 7 maggio 1993 il Pretore respingeva la domanda. La sentenza veniva appellata dal AR. L'INPDAP, succeduto ex lege all'INADEL, si costituiva in giudizio, ribadendo quanto già dedotto in primo grado. Con sentenza in data 19 marzo 1998- 10 aprile 1999, il Tribunale di Potenza rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che per il dipendente che prima del collocamento a riposo abbia percepito, ratione tempo ris, solo im parte i benefici stipendiali previsti, com rateizzazione in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1988, dal d.P.R. 28 novembre 1990 m. 384, l'indennità pre- mio di servizio, dovendo assumersi come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita negli ultimi do- dici mesi,, va appunto determinata - malgrado la decorrem za agli effetti giuridici dal 1° luglio 1988 ex art. 1, comma 2, del citato d.P.R. - senza tener conto degli au- menti retributivi non effettivamente percepiti dall'iscritto e per i quali, quindi, non è stata versata contribuzio- ne. · 4 · Aggiungeva il Tribunale che era manifestamente infor- data la denuncia di incostituzionalità dell'art. 4 del d.P.R. 152/68 rispetto agli artt. 3 e 36 della Cost. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 18 giugno 1999, il AR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'INPDAP ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 4 legge m. 152/68, degli artt. 1, 108, 109, 110 e 113 del d.P.R. m. 384/90 in relazione all'art. 360 m. 3 c.p.c., nonchè motivazione omessa e, comunque, insufficiente e contraddittoria su punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti e rile- vabili di ufficio, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il d.P.R. cit., ancorchè pubbli- cato il 19 diembre 1990, stabiliva, all'art. 1, che gli effetti giuridici sarebbero decorsi dal 1° gennaio 1988 e quelli economici dal 1° luglio 1988, data in cui il ri- corrente era ancora in servizio, essendo stato collocato im quiescenza per raggiunti limiti di età dal 1° lu- - glio 1990; che è pertanto, del tutto incomprensibile, il riferimento all'inapplicabilità delle disposizioni in discorso ai rapporti "già cessati" alla data di entrata 5- in vigore delle stesse;
che l'art. 4 legge n.152/68, ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio, mulla dice in ordine all'effettività dello stipendio percepito, mè può ricavarsi controindicazio- ne dagli artt. 1, 109 e 113 del d.P.R. n. 384/90%; che non possono condividersi le ragioni addotte dall'INADEL, e fatte proprie dal giudice a quo, secondo le quali i benefici economici risultanti dal d.P.R. n. 384/90, an- corchè estesi al pensonale collocato a riposo dal 1° વ. gennaio 1988 31 dicembre 1990, dovranno essere erogati alle scadenze e nelle percentuali previste dagli artt. 108 e 110 del d.P.R. im discorso;
che sarebbe stato del tutto ingiustificato riconoscere i benefici economici ai fini del trattamento pensionistico ed escluderli ai fimi dell'indennità premio di servizio che, in virtù di un'espressa previsione normativa (art. 109 d.P.R. n. 384/ 90), segue la medesima sorte del trattamento di quiescenza. Con il secondo motivo, denunziando subordinata riproposi- zione dell'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 4 legge m. 152/68, il ricorrente deduce che sarebbe sospetto di imcostituzionalità l'art. 4 cit., se si dovesse ritenere che non sia stato ivi previsto l'adeguamento dell'indennità premio di servizio a favore di quei dipendenti che, pur beneficiando dei vantaggi economici in vigenza contrattua-- le, sono costretti ad interrompere il rapporto di lavoro -6. - a causa dei sopraggiunti limiti di età. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Invero, per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale che, prima del collocamento a riposo, abbiano percepito sol- tanto alcune delle rate dei benefici stipendiali previsti con rateizzazioni triemmali dal d.P.R. n. 384 del 1990, l'indennità premio di servizio la quale, ai sensi dello art. 4 della legge m. 152 del 1968, va calcolata sulla ba- se della retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi - deve essere determinata tenendo conto soltanto degli au- menti retributivi effettivamente corrisposti prima del collocamento a riposo e sui quali sia stato effettuato il prelievo contributivo, a nulla rilevando la data di decor- renza e quella di scadenza delle rateizzazioni previste dagli accordi sindacali recepiti dalla normativa regola- mentare (Cass. 8 ottobre 1999 m. 11309; conf. Cass. 10 giugno 1997 m. 5200, Cass. S.U. 13 ottobre 1997 m. 9960). E' manifestamente infondata, poi, la questione di legitti- mità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 152/68, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, ripro- posta con il secondo motivo di ricorso. Come, invero, ha rilevato il Tribunale, deve ritenersi nel caso in questio- ne l'assenza di ogni situazione che possa comportare dispa- rità di trattamento od una irragionevolezza della discipli- na normativa, stante la circostanza che la norma in questio- - 7 ne detta un criterio di ordine generale comune alla cessazione di tutti i rapporti. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 maggio 2001. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza) Vincenzo Cross Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) fonets Figomete IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 LUG. 2001 E M E R 3 P 3 0 1 5 IL CANCELLIERE A . I S . T S D N R A , T A O ' , 2 L L 7 A L L - S O E E 8 B - D P 1 I S I 1 I D S N N A S E G T S C O S I G O A E A P D L M O E I , T A T A O I L R D R L T I E E S I D T D G N O E E R S E - 8 --