Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA NO DE OPO CITAL NO028 64 /0 1 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 12052/98 Consigliere Cron.5922 Dott. Francesco Antonio MAIORANO CAPITANIO- Rel. Consigliere Dott. Natale Rep. Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente 45 SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti L. presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, il11 27 FEB 2001 IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 2000 STARNONI GIORGIO, giusta delega in calce alla copia 5454 notificata del ricorso;
-1- - resistente con mandato avverso la sentenza n. 558/97 del Tribunale di FORLI' depositata il 12/07/97 R.G. N. 4225/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7 maggio 1993 NN ER conveniva in giudizio davanti al Pretore di Forlì l'PS chiedendo che venisse dichiarato il suo diritto alla corresponsione dell'assegno di invalidità. Disposta consulenza tecnica il Pretore con sentenza in data 1 febbraio 7 febbraio 1994 rigettava la domanda e condannava l'assicurata al rimborso delle spese del giudizio, ponendo a suo carico anche quelle della disposta consulenza tecnica. La ER proponeva appello dolendosi della disposta condanna alle spese del giudizio e di tecnica se e in quanto quelle di consulenza anticipate. Il Tribunale con sentenza in data 5 giugno 1997 12 luglio 1997 accoglieva l'appello dichiarando - l'assicurata non assoggettata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di quelle del giudizio di gravame. inIl giudice dell'appello osservava, particolare, che dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale l'art. 152 disp. att. c.p.c. deve considerarsi come non abrogato 3 dall'art. 4 secondo comma del D.L. n. 384 del 1992 convertito con legge n. 438 del 1992, dichiarato costituzionalmente illegittimo. Conseguentemente, continuava il giudice del gravame, il giudice di primo grado, non avendo dichiarata la pretesa manifestamente infondata e temeraria, non poteva condannare l'assicurata alle spese del giudizio. Tuttavia, concludeva il giudice del gravame, non poteva essere disposta la condanna al rimborso delle spese di consulenza tecnica, in quanto l'appellante non aveva precisato se le avesse anticipate e in quale misura. La ER ricorre per cassazione con due motivi. L'PS ha depositato procura ma non ha partecipato all'udienza di discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, abbia omesso di condannare l'PS al rimborso delle spese di consulenza tecnica lasciandole a carico dell'assicurata. Il dedotto motivo è infondato. Il Tribunale, infatti, aveva dato atto che l'assicurata, in applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come ripristinato dalla sentenza n. 134 del 1994 nel testo originario, non potesse essere alle spese del giudizio di primoassoggettata consulenza grado, in esse comprese quelle di tecnica anche se anticipate dalla ER. @ Aveva precisato, però, di non potere determinare tali spese perché l'assicurata, su cui incombeva il relativo onere, non aveva offerto gli elementi idonei a consentire su tale richiesta la statuizione di condanna. Entro i limiti suindicati con i quali la interpretata, il dedottodecisione suindicata va motivo va rigettato. Sarà onere dell'assicurata, sulla base della sentenza impugnata, determinare in sede di esecuzione la somma anticipata per lo svolgimento della consulenza tecnica e della quale intenda ottenere coattivamente il rimborso da parte dell'PS. Con il secondo motivo la ER, denunziando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione si duole che il Tribunale non abbia condannato 1'PS alle spese del giudizio di appello, essendo esso rimasto totalmente 5 soccombente sul proposto motivo di gravame. Anche tale secondo e ultimo motivo è infondato. Costituisce potere discrezionale del giudice di merito compensare in tutto in parte le spese del giudizio a prescindere dalla soccombenza nella lite con l'unico limite di legge stabilito dal fatto che la parte vittoriosa non può essere condannata nemmeno in parte alle spese di lite (art. 92 c.p.c.). discrezionale di Soltanto se tale potere compensazione è illogicamente о irrazionalmente motivato può essere sindacato in sede di legittimità. Nella specie, invece, il Tribunale, pur senza esservi tenuto, ha ampiamente e logicamente motivato la disposta compensazione delle spese del giudizio di gravame in relazione alla mancata resistenza in giudizio dell'Istituto appellato e in relazione alle note vicende normative (sentenza n. 134 del 1994 della forte costituzionale che aveva dichiarata illegittima la modifica dell'art. 152 disp. att. c.p.c. apportata con l'art. 4 secondo comma del D.L. n. 384 del 1992, convertito con legge n. 438 dello stesso anno) che avevano dato luogo alla proposizione dell'appello. 6 Il proposto ricorso va, pertanto, Sigettato. le pese Nulla va disposto per del spese del presente giudizio, non avendo l'PS partecipato all'udienza di discussione ed essendo, comunque, di ostacolo alla condanna della ricorrente alle spese del giudizio il citato art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2000. II Presidente: Дарио Де щип II Cons. estensore: Matale Gefiton IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2001 Oggi, I D A , IL COLLABORATORE S O 0 S 1 L CA 3 A L DI CANCELLERIA . SSA T 3 O T , 5 B R A I A . S ' E Z I E N D O N L P L S A E ★ 3 T I D S 7 N - I O G 8 S P - O N 1 M E I A 1 S D A I E E D , A G E O O G T R E T T N T L IS E I S R G E I A E D L R L O E D 7