Sentenza 7 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10669 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ! LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Pagamento1 066 9/03 Oggetto SEZIONE somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Mo 6.610/02 Presi NICASTRO Est. Dott. Gaetano Consigliere Dott. CO SABATINI Cron. 23884 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Rep. 2783 Ud. 03/02/03 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI CO, rappr. e difeso dall'Avv. Giuseppe PASQUINO del Foro di Vibo Valentia, ed elett. domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Bevilacqua, p.zza Adelaide Zoagli Mameli n. 9, scala L, int. 10, giusta procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope 317 1 legis domiciliato;
resistente avversO la sentenza n. 1002/00 del Tribunale di CATANZARO, Sezione I Civile, emessa il 30/05/00 e depositata il 31/01/02 cron. 453; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/03 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il difensore del ricorrente avv. Giuseppe PASQUINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso con assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 gennaio 1998 il Giudice di Pace di Catanzaro rigettava l'opposizione proposta dal Mini- stero dell'Interno avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a pagare a OL France- sco la somma di £.
3.308.006 con gli interessi legali dal di del dovuto al soddisfo, quale residuo credito per la custodia dell'autovettura targata CZ 436.249 se- questrata dalla Guardia di Finanza di Crotone ed affi- datagli in custodia, per il periodo dal 26 maggio 1990 al 9 maggio 1996. 2 In accoglimento dell'appello del Ministero, il Tri- bunale di Catanzaro, con la sentenza ora impugnata: a) revocava il decreto ingiuntivo;
b) dichiarava prescrit- to il credito del OL per il periodo 8 luglio 1988 18 giugno 1992; c) condannava il Ministero "al pagamento... del compenso relativo alla custodia dell'autovettura per il restante periodosequestrata dal 19.6.1992 alla data di cessazione della custodia;
d) compensava per metà le spese del giudizio di appello ponendo a carico del Ministero la restante metà. Il Tribunale riteneva, in particolare, che: a) il diritto al compenso si prescriveva in cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, C.C., decorrenti "da cia- scuno dei giorni di durata della custodia"; b) l'art. 12, comma 3, del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571, invoca- to dall'appellato, fissava semplicemente la procedura liquidazione dei compensi ma non condiziona di l'azionabilità del diritto del custode;
c) l'accordo intervenuto il 30 maggio 1995 tra la prefettura ed i rappresentanti dell'ACI non aveva natura transattivi e non costituiva rinuncia alla prescrizione né riconosci- mento di debito idoneo ad interromperne il decorso;
d) unico atto interruttivo doveva considerarsi la notifica del decreto ingiuntivo. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Covelli, 3 affidandosi a quattro motivi cui resiste, con controri- corso, il Ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del combinato disposto con l'art. 2935 d.p.r. 571/82, in c.c.". Con una serie di argomentazione afferma, in par- ticolare, che l'art. 12 della 1. 29 luglio 1982, n. 571, prevedendo che "la liquidazione delle somme dovute al custode" venga effettuata "dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate", non costituisce una norma meramente pro- ma im- cedimentale, diretta alla sola amministrazione, pedisce l'esercizio del diritto del custode, condizio- nandolo alla emissione ed alla definitività di quei provvedimenti. Solo in questo momento diviene possibile l'esercizio del diritto ed inizia a decorrere la pre- scrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., a nulla rile- vando la possibilità di richiedere e ricevere acconti, rimessa, fra l'altro, al potere discrezionale della pubblica amministrazione. Il motivo è strettamente connesso, nei presupposti concettuali, al secondo, sicché è opportuno esaminare entrambi congiuntamente. 4 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, infat- tin la "violazione ed errata applicazione dell'art. 2948 c.c., nella parte in cui (il tribunale) ha ritenu- to applicabile la prescrizione quinquennale al credito per i compensi di custodia", assumendo che l'unitarietà del rapporto e la norma richiamata escludono che il compenso rientri tra "tutto ciò che deve pagarsi perio- dicamente ad anno о in termini più brevi" e quindi l'applicabilità della prescrizione quinquennale previ- sta dall'art. 2948, n. 4 c.c.. Entrambi i motivi, nella loro parte essenziale ri- chiamata, sono fondati. Occorre premettere che la materia in questione (rapporto di custodia nell'ambito delle sanzioni ammi- nistrative) presenta un misto di connotazioni privati- stiche e pubblicistiche. Quanto ai caratteri privatistici non può conte- starsi l'analogia con il contratto di deposito oneroso. Anche nel rapporto in questione, infatti, il cu- stode-depositario "... riceve dall'altra parte una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura" (art. 1766 c.c.); ed anche in detto rapporto il depositario ha diritto al compenso ed è responsabile della conservazione della cosa. Può ritenersi utile quindi, ai fini della decisio- 5 Qu * ne delle questioni sollevate con i primi due motivi, richiamare il principio prevalentemente affermato secondo cui nel deposito oneroso il compenso diventa di regola esigibile nel momento in cui la cosa viene restituita: tesi del tutto convincente, specie se si considera che solo nel momento in cui il deposito cessa diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti (in particolare è solo in detto momento che, ad esempio, diventa possibile prendere in esame gli eventuali danni alla cosa. custo- dita, che possano essere ovviamente provocati dal cu- stode fino all'istante prima della restituzione). Occorre allora verificare se le connotazioni pub- blicistiche, anch'esse presenti (come si è già rileva- to possano in qualche modo inficiare l'applicabilità di detta tesi al rapporto di custodia in questione La risposta deve essere negativa sin tanto che non emerga diversamente dalla legge in quanto anche nel ca- SO di custodia amministrativa delle cose sequestrate, detto computo del dare e dell'avere diventa in concreto possibile solo al termine della custodia medesima (e più precisamente: "...dopo che sia divenuto inoppugna- bile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..."). Ju -- Tale conclusione, alla quale si arriva sulla base dei principi di diritto enunciati, viene ulteriormente e definitivamente suffragata dal terzo comma dell'art. 12 del d.p.r. 29 luglio 1982, n. 571 (e dalle ulte- riori norme contenute nello stesso d.p.r.), il quale prevede espressamente che "la liquidazione delle somme dovute al custode ...é effettuata .dopo che sia dive- nuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la disposta la restitu-confisca ovvero che sia stata La norma impone quindizione delle cose sequestrate”. in саро all' 11 . . autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge..." non solo il dovere di provvedere alla liquidazione “dopo", ma anche il dovere di non provvedere, comunque, prima di quei provvedimen- ti definitivi. Nel parlare di liquidazione il legisla- tore ha evidentemente inteso riferirsi anche al paga- mento di quanto liquidato (e ciò emerge, oltre che dal- la logica, anche dal chiaro contenuto delle ulteriori norme contenute sul punto nel d.p.r. in esame) sicché si deve concludere che prima di detto momento l'autorità in questione ha il dovere di non liquidare e di non pagare il compenso dovuto al custode (salva la facoltà di concedere, a richiesta, degli acconti). Da ciò discende che il legislatore non può avere contemporaneamente previsto che il diritto del custode 7 al pagamento possa 'essere fatto valere" in epoca ante- riore al sorgere del correlativo potere-dovere di li- quidazione e di pagamento in capo all'autorità ammini- strativa, per la contraddizione intrinseca tra le due proposizioni. Se ne deve concludere che il diritto del custode al pagamento del corrispettivo della custodia può essere esercitato "...dopo che sia divenuto inop- pugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate...", di tal che il termine di prescri- zione inizia a decorrere solo da tale momento, che cor- risponde al "giorno in cui può essere fatto valere" *** (art. 2935 c.c.). Le osservazioni sinora esposte sono determinanti anche per risolvere la questione dell'applicabilità o meno della prescrizione "breve" quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., piuttosto che la prescri- - decennale - di cui al precedente art. zione ordinaria 2946 c.c.. E' noto che per l'art. 2948 C.C. "si prescrivono in cinque anni", fra l'altro, “4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno ° in termini più brevi"; è dunque palese che la norma si riferisce a tutti i diritti di credito che sorgono, ovvero diventano esigibili periodicamente ogni 8 anno od in termini inferiori all'anno. Nel caso della custodia in questione il diritto del custode (come già esposto) sorge, viceversa, solo 11...dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedi- mento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate...", sicché risulta evidente che non può parlarsi di un di- ritto di credito che nasca periodicamente e da pagarsi annualmente od in termini più brevi. Appare a questo punto priva di pregio- nella spe- cifica materia - la contraria tesi che si basa sull'assunto secondo cui il diritto del custode matura giorno per giorno (con conseguente decorrenza da ogni singolo giorno del termine di prescrizione). Il rife- rimento al "maturare" del diritto concerne il sorgere dello stesso, nel senso che il computo delle spettanze del custode si basa essenzialmente sulla durata della custodia (per cui ogni giorno in più ne comporta un corrispondente aumento), ma occorre rilevare che il problema si pone su un piano diverso: rispettivamente quello relativo all'individuazione dei criteri di com- puto e quello concernente l'esigibilità del diritto di credito;
con la conseguenza che il custode "matura" sì il diritto giorno per giorno dal punto di vista mera- mente contabile, ma 10 stesso diviene esigibile e può 9 "'esser fatto valere" solo alla cessazione del rapporto, salvo patti o norme contrarie. E' appena il caso di aggiungere che la previsione di possibili acconti (ex art. 12, comma 3, cit.), lungi dal giustificare la tesi contraria, suffraga ulterior- mente e definitivamente quella evidenziata per le se- guenti due ragioni: a) in quanto, secondo il chiaro dettato legislativo, prima "...che sia divenuto inop- pugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate..." non sussiste alcun diritto del cu- stode, neppure in ordine agli acconti (il che rende im- possibile ipotizzare che possa esistere in ordine alla definitiva e totale liquidazione); il legislatore, in- fatti, parla con termine univoco di una mera possibili- tà ("...può. . ."), e quindi di una mera facoltà dell'autorità competente;
b) in quanto nella specie i "diritti" (all'acconto ed alla liquidazione definiti- | va), sarebbero, comunque, nettamente diversi e distin- ti;
e, come questa Corte ha più volte osservato, in te- ma di prescrizione il diritto a cui si deve far riferi- mento, sia ai fini della decorrenza che della sospen- sione e della interruzione, è esattamente quello (e so- lo quello) della cui prescrizione si discute, mentre sono irrilevanti i diritti ad esso collegati o connes- 10 si ma distinti (cfr. ad es., in tema di sospensione ed interruzione della prescrizione, tra le altre, Cass. 19 gennaio 2002, n. 589; Cass. 14 giugno 1988, n. 4031). Il che comporta che qualsivoglia evento (sussistenza 0 meno del diritto;
decorrenza, sospensione od interru- zione della prescrizione, ecc.) concernente l'eventuale (ed in realtà nella materia in esame non sussistente) diritto all'acconto non può avere alcuna influenza sul- la prescrizione del diritto alla liquidazione totale e definitiva ed al relativo pagamento. Con riferimento alla durata del termine di pre- scrizione non sembra inutile ricordare, infine, che in tema di custodia di cose sequestrate ai fini penali, con la sent. 2 luglio 2002, n. 25.161 (non priva di interesse, data la sussistenza di elementi comuni, an- che se la disciplina non coincide pienamente con quella in esame;
ed è opportuno rilevare che la sen- tenza n. 230/1989 della Corte Costituzionale, attenendo solo al criterio di computo delle spettanze in questio- ne, non ha inciso concretamente sulle relative proble- matiche) le SS. UU. penali, superando una precedente giurisprudenza di segno contrario, e sia pur attraverso un iter argomentativo diverso, ha finito con l'affermare l'applicabilità, anche in quella sede, del- la prescrizione decennale, escludendo la precrizione 11 beve: "Il diritto del custode giudiziario di cose se- questrate nell'ambito di un procedimento penale al compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, é correlato a una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché é' soggetto a prescrizione decenna- le, decorrente da ogni singolo giorno, a meno che nel provvedimento di conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applica- zione del termine quinquennale di prescrizione stabi- lito dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno ° in termini più brevi". L'accoglimento dei motivi sinora esaminati - che ne discende - comporta l'assorbimento del terzo e del con i quali, rispettivamente, il ricorrente so- quarto, stiene la "contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia inerente al valore da at- tribuire alla scrittura privata del 30 maggio '95 e successive integrazioni" (terzo motivo) e la "violazione dell'art. 1362 (id est c.c.) con riferimen- to all'interpretazione della scrittura citata" (quarto 12 motivo). La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassa- ta, con riferimento ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro, il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giu- dizio.
P.Q.M.
LA CORTE La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del Tribunale di Catanzaro. Così deciso il 3 febbraio 2003 nella Camera di Con- siglio. IL PRESIDENTE Estensore (G. Nicastro) вибии шах RECT DEPOSITATO IN CANCELLERIA e7 LUG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13