Sentenza 18 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di tutela dei vincoli ambientali, il rilascio di una irrituale autorizzazione comunale provvisoria in sostituzione della necessaria autorizzazione regionale per l'esercizio di un chiosco stagionale in zona sottoposta a vincolo, può legittimamente indurre in errore il destinatario, che pure sia consapevole della necessità dell'autorizzazione regionale per averla in precedenza già richiesta ed ottenuta, sulla conformità della propria condotta alla legge ed esclude la punibilità per la violazione dell'art. 1 sexies della l. 7 agosto 1985 n. 431.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/12/1997, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE Presidente del 18/12/1997
Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dott. VINCENZO ACCATTATIS Consigliere N. 3494
Dott. ALDO GRASSI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 37416/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
BA IC, nata a [...] S. Biagio il 3 Gennaio 1944;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 24 Marzo '97;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. W. De Nunzio, il quale ha concluso per lo annullamento senza rinvio della impugnata sentenza perché il fatto non sussiste;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEOsserva
Con sentenza della Pretura Circondariale di Latina in data 7 Febbraio '96 TR IL veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - sospesa - di un mese di arresto e venti milioni di lire di ammenda, oltre che alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in quanto colpevole del reato previsto dallo art. 1 sexies D.L. 312/'85, conv. con mod. in L. 7/8/'85 n. 431 contestatole per avere installato a Sabaudia - zona soggetta a vincolo ambientale - in una piazzola del lungomare, un chiosco in legno per somministrazione di bevande senza la prescritta autorizzazione regionale, così modificando lo assetto del territorio, come accertato il 14/7/'93.
Affermava e precisava, il Pretore:
a) che il chiosco in questione era in legno, era mobile, serviva per la somministrazione di bevande ed altro ed aveva carattere stagionale, venendo installato a Giugno d'ogni anno per essere rimosso a Settembre;
b) che, tuttavia, il reato contestato alla imputata era da ritenere configurabile e sussistente perché la L. 431/'85 mira alla salvaguardia del territorio nelle zone vincolate ed agli artt. 1 quinquies e sexies prevede un reato di pericolo che prescinde dalla effettiva esistenza di danno ambientale;
c) che il chiosco in questione, per quanto in legno e solo stagionalmente installato, era idoneo a incidere in modo negativo sul territorio non solo in virtù della sua mole e della sua struttura, ma anche per le persone che attirava, i rumori molesti che ne derivavano, i rifiuti che produceva ed il traffico di persone ed autoveicoli che favoriva;
d) che, pur avendo la IL ottenuto dal Sindaco del Comune di Sabaudia una autorizzazione sostitutiva del nulla osta regionale per sopperire alle esigenze dei frequentatori della zona, l'elemento psicologico della contravvenzione era da ritenere esistente ed il fatto non poteva ritenersi posto in essere per errore scusabile sulla legge penale, in quanto la imputata l'anno precedente aveva chiesto ed ottenuto la autorizzazione regionale che dunque sapeva essere necessaria e l'ordinanza sindacale doveva ritenersi emanata in assoluta, evidente carenza di potere essendo noto, anche a lei, che la necessaria autorizzazione era riservata alla Regione. Contro tale decisione l'imputata proponeva impugnazione chiedendo l'assoluzione dal reato ascrittole perché il fatto non costituirebbe reato per la natura mobile e stagionale del chiosco e perché questo era stato installato a seguito di una ordinanza sindacale che aveva non solo permesso, ma ingiunto a lei e ad altre otto persone, di sistemare simili chioschi nel lungomare di Sabaudia, su piazzuole già esistenti, con obbligo di montare passerelle lungo la attigua battigia, di provvedere alla pulizia di una fascia di spiaggia circostante e di approntare appositi cestini per i rifiuti, sicché il fatto era stato commesso in buona fede e per ignoranza non evitabile della legge penale.
La Corte di Appello di Roma confermava, con sentenza del 24/3/'97, l'impugnata decisione, osservando che il reato di cui la imputata è chiamata a rispondere ha natura formale, è di pericolo e prescinde dallo accertamento di effettivo danno ambientale;
che l'installazione di un chiosco, pure se mobile e stagionale, in zona soggetta a vincolo costituisce reato se non è preceduta dalla autorizzazione della Autorità regionale preposta alla tutela del vincolo e che nel caso in specie non è configurabile alcuna ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale perché la IL era certo a conoscenza della necessità di detta autorizzazione tanto che l'anno precedente l'aveva chiesta ed ottenuta.
Avverso la sentenza di appello la imputata ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deduce, in particolare, la ricorrente:
a) che il reato in esame sarebbe stato illegittimamente ritenuto esistente a suo carico in quanto il carattere mobile e stagionale del chiosco in legno escluderebbe la possibilità di configurare alcuna modificazione stabile dell'assetto del territorio;
b) che l'elemento psicologico del reato sarebbe stato in lei ritenuto ravvisabile con motivazione errata ed inadeguata senza tenere conto che era stato il Sindaco, con ordinanza in via di urgenza contenente una autorizzazione sostitutiva del nulla-osta regionale, ad ingiungere a lei ed a diverse altre persone, la installazione del chiosco per sopperire, durante la stagione estiva, alle esigenze dei numerosi frequentatori della zona. Motivi della decisione
La prima delle censure mosse alla impugnata decisione è infondata in quanto l'art. 1 quinquies L. 8/8/'85, n. 431 vieta di modificare, senza la prescritta autorizzazione, lo assetto del territorio in zone vincolate e di effettuare in queste opere edili, salvo quelle dettagliatamente previste, per assicurare una particolare tutela di dette zone anche se ricadenti in aree poste allo interno dei centri edificati perimetrali (conf. Cass. Sez. Un. Pen. 15/3/'89, Graziani). Lo art. 1 sexies L. 431/'85 configura un reato formale, di pericolo, per la cui esistenza non occorre il verificarsi di un evento di danno, essendo sufficiente che lo agente faccia, del bene protetto dal vincolo paesaggistico, un uso diverso da quello al quale esso è destinato (v. conf. Cass. sez. III, 30/6/'95, Montone;
4/10/'94, Formaggioni;
26/6/'91, Alimonti e Corte Costituzionale 24/02/'92, Staiano).
Da ciò deriva che il reato di che trattasi può essere consumato con la sola esecuzione di interventi, attività o lavori, in zona vincolata, senza la debita autorizzazione (v. conf. Cass. Sez. III, 7/1/'91, Zona). Come più volte già statuito da questa Corte Suprema, anche in assenza di attività urbanistica o edilizia, viola la norma di cui allo art. 1 sexies L. 8/8/'85, n. 431, la attività di chi pone in essere una apprezzabile turbativa dello assetto territoriale, in zona sottoposta a vincolo ambientale (v. conf. Cass. sez. III, 19/4/'91, Paddeu e 14/12/'90, Iannarone).
Nel caso in specie i Giudici di merito hanno ritenuto che l'installazione, anche se stagionale, di chioschi in zona vincolata del parco del Circeo, pur se amovibili e destinati ad essere rimossi alla fine della stagione balneare, è idonea a turbare l'assetto del territorio e, come tale, deve essere soggetta al controllo dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, che è l'unica a poterla autorizzare.
Siffatta motivazione è incensurabile perché adeguata, giuridicamente corretta e logica.
In ordine al secondo motivo di ricorso va evidenziato che la Corte Costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 364 del 23/3/'88, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non escludeva dalla non scusabilità della ignoranza della legge penale la ignoranza inevitabile, ha puntualizzato:
a) che la inevitabilità dello errore sul divieto ed, in conseguenza, la esclusione della colpevolezza non vanno certo misurati alla stregua di criteri "soggettivi puri", ossia di parametri che valutino i dati influenti sulla conoscenza del precetto esclusivamente alla luce delle specifiche, personali caratteristiche dello agente, bensì secondo criteri oggettivi ed, anzitutto, in base a criteri "oggettivi puri" secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile soltanto nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato;
b) che tali casi attengono, per lo più, alla oggettiva mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad esempio per assoluta oscurità del testo legislativo), o ad un gravemente caotico atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari;
c) che il fondamento costituzionale della "scusa" della inevitabile ignoranza della legge penale vale prima di tutto per chi versa in condizioni soggettive di sicura inferiorità e non può certo essere strumentalizzato per coprire omissioni di controllo o atteggiamenti indifferenti di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi di obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali;
d) che la ipotesi di un soggetto sano e maturo di mente che commetta fatti criminosi ignorandone la antigiuridicità è concepibile soltanto quando si tratti di reati che, sebbene presentino un generico disvalore sociale, non siano sempre e dovunque previsti come illeciti penali, ovvero di reati che non presentino neppure un generico disvalore sociale;
e) che in relazione a tali categorie di reati possono essere prospettate due ipotesi: quella in cui il soggetto si rappresenti effettivamente la possibilità che il suo fatto sia antigiuridico e quella in cui tale possibilità non si rappresenti neppure;
f) che mentre nella prima di dette ipotesi esistendo, in concreto, più che la possibilità di conoscenza dell'effettiva illiceità del fatto, la concreta previsione di essa, non può ravvisarsi ignoranza inevitabile della legge penale (dovendo il soggetto risolvere il dubbio eventuale attraverso l'esatta conoscenza della specifica norma o, in caso di soggettiva invincibilità di esso, astenersi dalla azione), nella seconda ipotesi è riservato al Giudice il compito di una attenta valutazione delle ragioni per le quali lo agente, che ignora la legge penale, non si è neppure prospettato un dubbio sulla illiceità del fatto e se la assenza di simile dubbio risulti discendere, in via principale, da personale ed incolpevole mancanza di socializzazione dello agente, la ignoranza della legge penale va, di regola, ritenuta inevitabile. Così chiariti il tenore e la portata della decisione costituzionale relativa all'art. 5 c.p., occorre rilevare che nel caso in esame i Giudici di merito hanno escluso che la IL abbia commesso il fatto ascrittole per ignoranza non evitabile della legge penale, in quanto era perfettamente a conoscenza, come peraltro aveva ammesso, della necessità di autorizzazione regionale per la installazione stagionale del chiosco, tant'è che l'anno precedente la aveva chiesta ed ottenuta.
Va tuttavia rilevato che, come accertato dai Giudici di merito, alla IL per l'anno 1993 il Sindaco di Sabaudia, "ritenuto di non potere attendere oltre il richiesto N.O. del competente Assessorato regionale", aveva rilasciato apposita autorizzazione per l'installazione stagionale del chiosco in questione, imponendo alla stessa - ed agli altri destinatari di analogo provvedimento - una serie di prescrizioni e, tenuto conto che l'anno precedente lei aveva situato detto chiosco legittimamente - sicché riteneva a giusto titolo trattarsi di attività lecita - e che per l'anno '93 l'Autorita' comunale la autorizzava a reiterare la condotta dell'anno precedente, deve ritenersi che l'imputata abbia agito in buona fede, in presenza di un atto amministrativo apparentemente legittimo, non potendosi pretendere che fosse in grado di valutarne i profili di illegittimità in esso ravvisabili.
In materia contravvenzionale - pur avendo il vigente codice penale accolto una concezione naturalistica dello elemento psicologico del reato, non esigendo ne' la coscienza della antigiuridicità della condotta, ne' la intenzione di violare la legge - non è sufficiente la semplice volontarietà dell'azione, ma è pur sempre necessaria almeno la colpa.
In tale ambito la buona fede ha giuridico rilievo solo se, a causa di elementi estranei allo agente, si traduce in uno stato soggettivo che escluda pure la colpa, per il che non è sufficiente l'errore dipeso da ignoranza inescusabile, in cui rientra l'erronea interpretazione o la ignoranza della legge penale. Va, però, valutata la attività della pubblica amministrazione capace di determinare erroneo convincimento sulla regolarità e completezza degli adempimenti alla stessa spettanti e, quindi, la buona fede per fatto estraneo allo agente, che incida sulle condizioni su cui deve fondarsi la rimproverabilità del fatto di reato a colui che si pretende ne sia lo autore (v. conf. Cass. sez. I, 26/3/'91, Rocco). Nel caso in esame il rilascio, da parte del Sindaco di Sabaudia, di espressa autorizzazione per la installazione del chiosco, con la premessa che non poteva essere ulteriormente atteso il pur necessario nulla-osta regionale, ha ingenerato nella ricorrente il convincimento erroneo che gli incombenti all'uopo richiesti dalla legge fossero stati adempiuti e, per questo, deve statuirsi che la stessa ha agito in buona fede, per causa a lei estranea, sicché il fatto non costituisce reato per carenza dell'elemento psicologico.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 24/3/'97, perché il fatto ascritto a IL TR non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1998