Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2001, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
. E e N v IO a Z C A R T d IS 04355/0 1 n G i E R G REPUBBLICA ITALIANA A D E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N E S E 1 LA CORTE SUPRE Oggetto Hosizione SEZIONE TERZA CIVILE deccto inginuitets Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 18651/98 1.9289Cron. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO VARRONE -Rel. Consigliere- Dott. Michele Rep. LIMONGELLI Consigliere Ud. 04/12/00 Dott. Antonio Dott. Italo PURCARO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR AN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato LADISLAO KOWALSKI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SI NO, SI RI TO;
- intimati avverso la sentenza n. *37/97 del Giudice conciliatore ま emessa il 18/07/97 e depositata il di PORDENONE, 18/07/97 (R.G. 1/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica2000 Consigliere Dott. Michele 1968 udienza del 04/12/00 dal -1- VARRONE;
udito il P.M. Generale Dott. rigetto del 1° di ricorso. in persona del Sostituto Procuratore Stefano SCHIRO' che ha concluso per il e l'inammissibilità del 2° e 3° motivo -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 5/12/94 AN UR, conduttore dell'immobile adibito a negozio sito in Sacile, via Trieste n. 80, di proprietà di NO e TO RI SI, proponeva opposizione avverso il decreto del Conciliatore di Pordenone notificato il 15/9/94 che, su ricorso dei locatori, gli aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di L. 420.000 a titolo di indennità per l'occupazione, dopo la scadenza del contratto, del suddetto immobile nel periodo marzo-settembre 1994, alla stregua del canone mensile di L. 60.000. L'opponente denunciava che il canone effettivo era di L. 120.000 mensili e lamentava la mancata corresponsione dell'indennità di avviamento. Gli opposti si costituivano e replicavano d'avere fatto offerta reale dell'indennità, di cui davano piena prova. Con sentenza 18 luglio 1987 l'adito Giudice Conciliatore rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto;
rigettava anche la riconvenzionale per il maggior danno proposta dai SI e compensava parzialmente le spese giudiziali. Riteneva il suddetto Giudice che il UR avesse immotivatamente rifiutato l'offerta dell'indennità di avviamento e che non fosse stato provato il maggior ammontare del canone. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il UR sulla base di tre motivi. Gli intimati non si sono costituiti in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 45 L. n. 392 del 1978 in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c., lamenta che l'adito Giudice di Pace non abbia rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 38 cpv. ante novella 353/90 – la sua incompetenza per materia a favore del Pretore, trattandosi di cause relative pur sempre al pagamento di canoni di locazione, anche se richiesti ex art. 1591 c.c. La censura non è fondata. Componendo il contrasto insorto nell'ambito della Terza Sezione Civile, in ordine alla assimilabilità delle controversie relative al canone di locazione - attribuite funzionalmente al Pretore ex art. 45 L. n. 392 del 1978 - anche di quelle aventi ad oggetto la c.d. indennità di occupazione dell'immobile da parte del conduttore per il periodo successivo alla scadenza de iure del contratto, le Sezioni Unite hanno affermato il principio che nel vigore dell'art. 43 L. 392/78 (applicabile ai giudizi promossi anteriormente all'entrata in vigore della L. 353/90, e cioè prima del 30 aprile 1995, ancorché da quest'ultima legge espressamente abrogato), la controversia concernente la c.d. indennità di occupazione dovuta dal conduttore, ai sensi degli artt. 1591 c.c. e 7, 2° comma, d.l. 551/88 (convertito nella L. 61/89), per la protratta occupazione dell'immobile locato dopo la scadenza contrattuale, non rientra nella competenza per materia del pretore, non trattandosi di controversia attinente alla all'aggiornamentodeterminazione, 0 all'adeguamento del canone locativo (Cass. sez. un. 25 ottobre 1999 n. 747). Come questa Corte non ha mancato di rilevare, la questione doveva ritenersi storicamente superata a seguito della novella processuale di cui alla L. 353/90 (entrata in parte in vigore dal 30/4/95 ed ormai a sua volta superata, a partire dal 2/6/99, per effetto dell'istituzione del giudice unico in primo grado ex d.lgs. 51/98) che ha attribuito ratione materiae al Pretore la generalità delle controversie in materia locatizia;
ma l'enunciato principio assume decisiva - come visto del giudizio di rilevanza nel caso di specie, trattandosi opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Conciliatore competente per valore prima del 30/4/95. Conseguentemente, il primo motivo va rigettato, dovendosi riconoscere la competenza per valore del Conciliatore, una volta esclusa quella pretorile per materia. . a f. Sono invece inammissibili gli altri due motivi che, denunciand la v violazione dell'art. 244 c.p.c. (secondo motivo) e l'omessa motivazione su un A punto decisivo della controversia (terzo motivo), nella sostanza censurano la mancata ammissione della prova per testi volta a dimostrare l'effettivo ammontare del canone. E' noto, infatti, che alla stregua della fondamentale sentenza 15 giugno 1991 n. 6794 delle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di equità - comunque fatto e, quindi, anche mediante applicazione di norme di legge la cui conformità all'equità deve ritenersi implicita è - censurabile in cassazione solo ove si deduca la violazione di norme costituzionali, dei principi fondamentali dell'ordinamento e di quelli regolatori della materia. Ora la censura esposta esula certamente dall'ambito della ricorribilità per cassazione;
senza contare, comunque, che il diniego dell'ammissione della prova rientrerebbe, secondo le regole comuni, nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in questa sede. Concludendo, il ricorso va rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del grado, non essendosi costituiti gli intimati.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. Garan Fiducia IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Schelworm [ CANCELLIERE C1 Giovanni Glambattista Depositata in Cancelleria 26 MAR. 2001 Oggi, lì IL CANCELLIERE E D Giovanni Giambattista N A IO M E C ISTRAZ A R S S P A २५०० U S e. E N O EG * lov R DA . TE ind ESEN G