Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3344 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
OR ASTA DIFE PUBBLICA ITALIANA 26-10-7 ECENTE B " ort. 22 N NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E SUPREM0 3 3 3 445 /10 3 Oggetto ESPROPRIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25071/00 Dott. Antonio SAGGIO Presidente 2014/01 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 7665 Dott. Ugo VITRONE Consigliere - Rep. 936 Dott. Mario Rosario RE Rel. Consigliere Ud. 08/10/2002 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RO IO, RO ZI, nella qualità di eredi di AL TO, RE UN, vedova AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SANT'ALBERTO MAGNO 9, presso l'avvocato FABRIZIO PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO POMPEATI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
IMPRESA FRATELLI CERVELLATI COSTRUZIONI SPA, in persona 2002 del legale rappresentante pro tempore elettivamente 1798 domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso 1 l'avvocato FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO LARENTIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente AS, PROVINVIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimati 2014/2001 e sul 2° ricorso n° 01/01/14 proposto da: AS, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale - RO IO, RO ZI, RE UN, IMPRESA FRATELLI CERVELLATI COSTRUZIONI SPA;
- intimati avverso la sentenza n. 326/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 16/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario RE;
udito per il resistente l'Avvocato Loria per delega dell'Avvocato Lorenzoni, depositata in udienza che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione dd. 30/06/1987, AL Vit- torio in proprio, e quale amministratore della Immobi- liare AL s.r.l., conveniva il Ministero dei Lavo- ri Pubblici - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade AS avanti al Tribunale di Trento, esponendo che con decreto n. 132/IV°/1.20A.2 n.
5.443 dd. 14/01/1981, il Commissario del Governo della Provincia di Trento aveva autorizzato l'AS Azienda Nazionale Autonoma delle Strade - а procedere all'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori di sistemazione del tratto di strada Rio Farinella S. Cristoforo, lungo la S.S. n. 47 nei Comuni di Civezzano e di Pergine Valsugana, di cui era stata precedentemen- te dichiarata l'indifferibilità e l'urgenza, con decre- to del Ministro dei Lavori Pubblici d.d. 18/10/1979 n. 14926/C 512; che in virtù del predetto decreto commis- sariale l'Impresa FrateLI LL OS s.p.a., appaltatrice dell'opera con l'onere di espleta- re le relative procedure espropriative, aveva proceduto in data 1/4/1981 all'occupazione di circa 340 mq. delle 3 pp.ff.732/1 e 732/2 C.C. Pergine e di circa 1.460 mq. della p.f. 733 C.C. Pergine, di cui esso attore era proprietario rispettivamente per intero e per metà in- divisa e in data 19/03/1981 di circa mq.900 della p.f. 425/3 C.C. Madrano di proprietà della Immobiliare Pal- laoro s.r.l.; che il quinquennale periodo di occupazio- ne legittima di cui all'art. 20 della legge n. 865/71, prorogato durante il suo decorso di un ulteriore anno ex art. 1, comma 5 bis della L. 1/3/85 n. 42, era sca- duto senza che nel frattempo fosse intervenuto il de- creto espropriativo;
che l'occupazione era pertanto di- venuta illegittima;
che, peraltro, sulle porzioni di fondo occupato erano stati, nel frattempo, eseguiti i previsti lavori stradali, sicchè gli attori non poteva- no più ottenere il rilascio degli immobili che dovevano ormai considerarsi definitivamente acquisiti in capo all'espropriante per effetto della predetta irreversi- bile destinazione;
che tale fatto estintivo del diritto dominicale degli attori, costituiva per costante giuri- sprudenza, un illecito ex art. 2043 e segg. C.C., che dava diritto agli stessi di conseguire l'integrale ri- sarcimento dei danni a far tempo dal giorno in cui l'occupazione era divenuta illegittima;
che il risarci- mento doveva essere commisurato al valore venale dell'immobile ablato e doveva comprendere, oltre al 4 giusto prezzo del medesimo in libero commercio, anche il danno per la svalutazione della residua parte di es- so divenuta praticamente inutilizzabile;
che agli atto- ri era inoltre dovuta l'indennità prevista dalla legge per il periodo di occupazione legittima intercorrente tra la data di immissione in possesso da parte dell'occupante degli immobili occupati (19/3/81 e 1/4/81) e la scadenza del termine di cui all'art. 20 della L. n. 865/71 (1/4/87); che, а seguito declaratoria dell'intervenuta di incostituzionalità delle norme relative alla determinazione dell'indennità - capo II anche l'indennità di cui alla L. n. 865/71 per occupazione legittima doveva rapportarsi al valore venale degli immobili in causa. Ciò esposto gli attori chiedevano che la convenuta AS fosse condannata a risarcire loro i danni tutti conseguenti alla illecita ablazione della porzione di fondo di loro proprietà, irreversibilmente occupata con le opere stradali di cui in narrativa, compreso il dan- no da svalutazione della residua loro proprietà ed ogni altro danno comunque connesso all'occupazione in que- stione;
con condanna dell'Amministrazione convenuta a corrispondere altresì ad essi attori l'indennità per il periodo di occupazione legittima, da liquidarsi nella percentuale prevista dall'art. 20 - III° comma della L. 5 865/71 o, in subordine, nella misura del 5% annuo sul valore che le porzioni del fondo attore aveva alla data in cui l'occupazione era divenuta illegittima. Spese rifuse. L'Azienda convenuta si costituiva in giudizio e ve- niva autorizzata alla chiamata in causa dell'impresa F.LI LL OS s.p.a., concessionaria dell'opera pubblica con l'onere di provvedere anche delle procedure espropriative, alla all'espletamento quale si riferiva la lite. Costituitosi il contraddittorio nei confronti della terza chiamata ed assunta c.t.u. estimativa dei danni subiti dagli attori, il Tribunale, con sentenza n. 314/94 dd. 25/11/93-21/3/94 così provvedeva: 1) accoglieva integralmente le domande attoree, condannando l'AS al pagamento in favore degli attori della somma di lire 1.296.013, pari agli interessi le- gali dal 1/4/81 al 1/4/87 su lire 3.810.750 quale in- dennità per il periodo di occupazione legittima, nonchè della somma di lire 5.411.265, oltre agli interessi le- gali dal 1/4/87 al saldo, a titolo di risarcimento dan- ni, con condanna dell'Amministrazione convenuta al rim- borso in favore degli attori anche delle spese del giu- dizio;
2) accoglieva la domanda in manleva proposta 6 dall'AS nei confronti della terza chiamata s.p.a. F.LI LL OS, condannando quest'ultima a rimborsare, a tale titolo all'Amministrazione conve- nuta tutte le somme che essa doveva corrispondere agli attori previa detrazione dell'importo di lire 973.412, nonchè alla rifusione delle spese di causa in favore della medesima. Avverso la detta sentenza del Tribunale interponeva appello la s.p.a. F.LI LL OS assumen- do che, avendo essa impresa appaltatrice e delegataria delle espropriazioni legittimamente operato, nessun ad- debito poteva esserle ascritto e che le domande attoree avrebbero comunque dovuto in ispecie respingersi nei suoi confronti per intervenuta prescrizione. L'attore appellato resisteva all'appello. Si costituiva anche 1'AS chiedendo la modifica della sentenza nella parte in cui aveva riconosciuto la sua legittimazione passiva rispetto alla domanda atto- rea. Con sentenza n. 326/99 dd. 5-16/10/99, la Corte di Appello di Trento respingeva la domanda attorea, com- pensando fra le parti le spese del grado, sul rilievo che l'occupazione di che trattasi doveva considerarsi legittima e tempestivo il decreto di esproprio in quan- to in corso di causa era sopravvenuto il D.L. 19/12/87 7 n. 534, poi convertito nella L. 29/2/88 n. 47 che aveva proprogato i termini di legittimità delle occupazioni in corso. Contro quest'ultima sentenza hanno proposto ricorso gli eredi di TO AL con due motivi di cassa- zione. Si è costituita la società LL, in concorda- to preventivo, per contestare la fondatezza dell'avversa impugnazione. Anche 1'AS ha resistito al ricorso AL e, in via gradata, ha proposto a sua volta ricorso incidenta- le per denunciare violazione dei principi sulla di le- gittimazione passiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Il primo motivo della impugnazione principale con il quale i ricorrenti sostengono che alla Corte trentina fosse precluso il riesame (cui erroneamente, quindi essa avrebbe proceduto) della questione relativa alla durata del periodo di occupazione legittima - è fondato e va accolto. delNel pronunciare la condanna al risarcimento danno da illegittima occupazione appropriativa in favo- re dell'attore, il Tribunale aveva ritenuto, infatti, 8 in premessa che il periodo di occupazione legittima fosse, nella specie, quinquennale, con decorrenza dall'1 aprile 1981 ed intervenuta sua scadenza, dopo un (solo) ulteriore anno di proroga ex 1. 1985 n. 42, nell'aprile 1987, quando l'opera pubblica era già ulti- mata: dal che, appunto, ha dedotto l'inefficacia del decreto di esproprio solo in prosieguo adottato. Sul punto relativo al termine di scadenza del pe- riodo di occupazione legittima nessun motivo di gravame era stato formulato, nè dall'AS, che aveva unicamente censurato la statuizione sulla legittimazione passiva, nè dalla Impresa LL. La quale aveva bensì de- dotto, con i propri mezzi di appello, la "legittimità del suo operato", ma in relazione a profili del tutto diversi, attinenti alla asserita corrispondenza del termine, di sei anni, entro cui essa aveva eseguito i lavori e di otto anni, entro il quale sarebbe stata completata la procedura espropriativa, a termini all'uopo ad essa fissati con decreto ministeriale del 15 settembre 1981. Nell'esaminare, in luogo di tali prospettate que- stioni, quella diversa, e ritenuta assorbente, della maggior durata del periodo di occupazione legittima per effetto di ulteriore sua proroga ricollegata alla 1. 1988 n. 47 (cui solo in comparsa conclusionale 1'appellante principale aveva tardivamente fatto rife- rimento) i giudici a quibus hanno quindi, effettivamen- te, travalicato l'ambito del gravame. che, appunto, la fondatezza della prima do- Dal glianza.
3. Resta, di conseguenza, assorbita la seconda su- bordinata censura contenuta nella stessa impugnazione (relativa alla dedotta insussistenza dei presupposti di applicabilità nella specie, della ulteriore proroga a 1. n. 47/88 cit.).
4. Anche il ricorso incidentale dell'AS risulta assorbito, in quanto la riproposta questione dei rap- porti tra essa azienda e la LL che la Corte di merito ha reputato "assorbita" dalla reiezione della - dovrà essere esaminata in sede di rinvio, domanda unitamente ai motivi del gravame principale, per effet- to della cassazione della sentenza impugnata in parte qua.
5. Cassata, pertanto, la sentenza di appello in ac- coglimento del primo motivo del ricorso principale, la causa va rimessa ad altra Corte di appello che si desi- -gna in quella di Venezia per gli adempimenti su indi- cati;
ed anche per i provvedimenti sulle spese di que- sto giudizio di legittimità. 10
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il primo mo- tivo di quello principale e dichiara assorbiti il se- condo motivo del ricorso stesso ed il ricorso inciden- tale;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa anche per le spe- se, alla Corte di Venezia. getobre Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2002. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 Il Presidente Il Consigliere estensore (Mario Rosario Morell (Antonio Saggio) Hus 么 CORTE SUPE Pama Civile Deposits ancelleria - 6 MAR. 2003 11. IL CANCELLIERE Luisa Passinetti IL CANCELLIERE Alise co 11=