Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21182
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in ordine al periculum in mora

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora sulla base dell'ingente importo del credito illecitamente generato, della natura del credito d'imposta facilmente cedibile e utilizzabile in compensazione, della costituzione di una società finalizzata alla frode, della scansione temporale degli atti e del fatto che la società, pur possedendo un patrimonio immobiliare, risulta capitalizzata tramite anticipazioni dei soci e priva di liquidità. La delibera dei soci di non distribuire utili o restituire finanziamenti è stata ritenuta irrilevante in quanto atto unilaterale e revocabile. Le vendite degli appartamenti sono state finalizzate solo dopo la conoscenza del procedimento penale.

  • Rigettato
    Errata ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora

    Il Tribunale ha confermato il fumus commissi delicti, evidenziando che la richiesta del beneficio non proveniva dalle persone fisiche ma da un condominio fittiziamente creato, che tutti gli indagati erano legati da stretti vincoli familiari con i vertici della STS, che il prezzo pattuito era vile e che ciascuno ha fornito un contributo essenziale all'illecito. La scansione temporale degli atti, inclusa la costituzione del condominio e la redazione di scritture private prima dell'approvazione del regolamento condominiale, ha fondato la consapevolezza degli indagati. Il Tribunale ha ritenuto il periculum in mora sussistente in base all'ingente importo del credito illecito, alla sua facile circolazione, alla costituzione di una società priva di storia e liquidità, e al fatto che le vendite sono avvenute dopo la conoscenza del procedimento penale. L'omesso deposito dei brogliacci delle intercettazioni non comporta nullità.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione al periculum in mora

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora, nonostante il patrimonio immobiliare della società, in quanto ritenuta capitalizzata tramite anticipazioni dei soci e priva di liquidità. La delibera dei soci di non distribuire utili o restituire finanziamenti è stata considerata irrilevante. Il Tribunale ha evidenziato che la società è finalizzata alla vendita immobiliare e che le vendite degli appartamenti sono avvenute dopo la conoscenza del procedimento penale, indicando un rischio concreto di dispersione del patrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21182
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21182
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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