CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 21182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21182 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: ZU NI nato a [...] il [...] ZU AL nato a [...] il [...] Sts Costruzioni Srl ZE AN nato a [...] il [...] AV CA nato a [...] il [...] SA AB nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del Tribunale di Siracusa udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella, sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, sentiti i difensori, il quali hanno insitito nei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 05/12/2025 il Tribunale del riesame di Siracusa ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siracusa in data 10/10/2025 che aveva disposto il sequestro preventivo (sia impeditivo, sia anticipatorio Penale Sent. Sez. 2 Num. 21182 Anno 2026 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 27/03/2026 della confisca, diretta e per equivalente) nei confronti – per quanto qui rileva – di ZU NI, ZU AL, ZE AN, ZI CA, SA EL, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 640-bis e 61 n. 7 cod. pen. e di STS costruzioni s.r.l., in relazione all’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6 e 24, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 in relazione al delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. Agli indagati è stata provvisoriamente contestata la truffa in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche (con il conseguente illecito amministrativo a carico di STS Costruzioni s.r.l., che non avrebbe adottato modelli di organizzazione idonei a prevenirne la commissione), in relazione all’ipotesi di (falsa attestazione di) lavori di riqualificazione energetica e di consolidamento sismico relativi alla ristrutturazione di un edificio sito a Siracusa acquistato dalla STS costruzioni s.r.l., società commerciale che, ai sensi dell’art. 119 commi 9 e 10 del D.L. 19/05/2020 n. 34, non poteva accedere al credito di imposta superbonus 110%; tuttavia, rappresentando una situazione diversa da quella reale, ossia la presenza (fittizia) di un condominio, denominato DO (ente giuridico costituito in data 10/08/2021, composto per la maggioranza di quote della stessa STS Costruzioni s.r.l., utilizzato per il riconoscimento dei crediti di imposta superbonus 110%), venivano richiesti e indebitamente ottenuti dall’Agenzia delle entrate crediti di imposta per il complessivo ammontare di euro 10.066.154,00 quali benefici fiscali previsti dal citato D.L. n. 34/2020, cosiddetti “Superbonus 110%” e “Sisma Bonus”; crediti oggetto di successiva cessione, a titolo di corrispettivo, al Consorzio CAEC (esecutore dei lavori) e da questo alla società Eni Gas e luce s.p.a.
2. Avverso detta ordinanza, propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli indagati ZE AN, AV CA, SA EL, ZU NI, ZU AL e la STS Costruzioni s.r.l., formulando i motivi di ricorso di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Per ZE AN, AV CA, SA EL il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. in ordine al periculum in mora. Le tre ricorrenti sono indagate nella qualità di promissarie acquirenti, ciascuna, di una delle unità immobiliari del predetto (fittizio) condominio DO, beneficiarie dei crediti d’imposta superbonus 110%, ceduti al consorzio CAEC, finalizzati alla realizzazione di appartamenti destinati a civile abitazione;
il profitto ingiusto conseguito è stato indicato complessivamente in euro 420.000,00 circa, di cui una parte sequestrata in via diretta mediante l'ablazione dei crediti fiscali non ancora compensati e la restante parte mediante l'ablazione del patrimonio immobiliare di proprietà delle indagate. L’unica doglianza difensiva verte sulle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per ritenere sussistente il periculum in mora e, in particolare, il rischio che il patrimonio delle indagate possa essere disperso rapidamente e comunque prima dell'applicazione di una futura ed eventuale confisca. La difesa evidenzia che, in sede di 2 riesame, sono state prodotte le visure catastali attestanti i beni patrimoniali di proprietà delle indagate (compresi gli immobili facenti parte del condominio DO), dalle quali emerge che tutte e tre sono titolari di fabbricati di valore commerciale superiore agli importi da confiscare. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che la condotta oggetto di contestazione, di per sé, manifesterebbe la volontà delle indagate di sottrarsi all'applicazione della eventuale confisca;
tale circostanza, si osserva, sarebbe rilevante per il sequestro impeditivo, ma non per quello funzionale alla confisca, in ordine al quale occorrerebbe, invece, spiegare perché, concretamente, i beni nella disponibilità delle indagate potrebbero, nelle more, andare dispersi, così da fondare una prognosi di futura incapienza;
mentre, lamenta la difesa, sia il G.i.p. sia il Tribunale non hanno individuato elementi ovvero comportamenti da cui desumere una volontà di dispersione dei beni.
2.2. Anche per LL NI e LL AL il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 121 D.L. n. 34 del 2020 e art. 321 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il tribunale del riesame ha errato nel ritenere sussistenti sia il fumus sia il periculum in mora. Quanto al fumus, si osserva che gli indagati hanno stipulato dei preliminari di vendita in cui è inserita un’apposita clausola contrattuale di immissione in possesso dei promissari acquirenti degli immobili a far data dalla stipula dei preliminari di acquisto;
circostanza indicativa della liceità dell'operazione che esclude qualsivoglia fittizia simulazione di atti, tanto da addivenire alla stipula dei contratti definitivi di vendita acquisiti agli atti;
i preliminari di vendita sono stati stipulati tramite un atto pubblico regolarmente registrato;
situazione corrispondente a quanto previsto dalla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate, allegata, laddove annovera tra i destinatari del c.d. Superbonus con diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato;
osserva la difesa che il tribunale del riesame, a pag. 14 dell’ordinanza, ritiene inconferente il richiamo alla circolare citata in quanto inapplicabile al caso di specie senza alcuna spiegazione giuridica. Quanto al periculum in mora, si lamenta l’assenza di specifica motivazione, assumendo che sarebbero state poste a fondamento del periculum soltanto le intercettazioni citate nel provvedimento di sequestro, estrapolate dai brogliacci, che non sono stati depositati né posti a disposizione della difesa nonostante specifica richiesta di accesso al fascicolo, integrando così nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc pen. Inoltre, si deduce che il sequestro avrebbe dovute essere, tutt'al più, eseguito sugli immobili oggetto del procedimento, bastevoli in proporzione alla misura degli importi dei crediti di imposta, posto che del sequestro viene disposta la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari con relativa annotazione a carico degli indagati, sicché il dedotto 3 periculum sarebbe scongiurabile e quindi insussistente.
2.3. Anche per la ricorrente STS Costruzioni s.r.l. il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 D.lgs. 231/01 e 321 cod. proc. pen. La società è indagata per truffa aggravata per avere, attraverso la costituzione del condominio denominato DO, ritenuto fittizio in quanto costituito per la maggioranza da quote della stessa STS Costruzioni s.r.l., ottenuto il riconoscimento di crediti di imposta superbonus 110%, finalizzati alla realizzazione di appartamenti destinati a civile abitazione, conseguendo un profitto ingiusto pari complessivamente ad euro 9.338.861,00 di cui una parte sequestrata in via diretta mediante l'ablazione dei crediti fiscali non ancora compensati e la restante parte mediante l'ablazione di una parte del patrimonio immobiliare della società. L’unica doglianza difensiva verte sulle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per ritenere sussistente il periculum in mora ed in particolare il rischio che il patrimonio immobiliare della società possa essere disperso rapidamente e comunque prima dell'applicazione di una futura ed eventuale confisca. La difesa evidenzia che, in sede di riesame, è stato documentato che la società è proprietaria di tre distinti complessi immobiliari del valore complessivo di circa euro 30.000.000,00 (compreso il condominio DO stimato da una consulenza di parte in quasi 7 milioni di euro) e che è stata prodotta copia della dichiarazione Irpef 2025 della società, da cui emerge che, per l'anno 2024, ha conseguito ricavi per euro 1.509.791,00 e un utile netto di euro 440.923,00. Si lamenta quindi vizio di travisamento del fatto per indicazione di un dato fattuale inesistente ed omessa valutazione di documento contabile rilevante, laddove il Tribunale del riesame, indicando un dato inesistente, descrive la STS come “un soggetto giuridico effimero, nato quale schermo giuridico per la realizzazione di un complesso disegno fraudolento”, e che, “pur in possesso di un importante patrimonio immobiliare che fornisce un'apparente solidità”, sarebbe una società “capitalizzata" interamente attraverso anticipazioni dei soci e priva di liquidità di cassa (nonostante ingentissimi introiti derivanti dalle numerose vendite immobiliari); né si avrebbe conoscenza della situazione patrimoniale, dell'ammontare dei debiti e della situazione di bilancio;
inoltre, sussisterebbe, secondo il tribunale del riesame, il pericolo di disperazione dei beni societari, atteso che la società sta procedendo alla vendita degli appartamenti DO (realizzati grazie alla truffa per cui si procede), con altissimo rischio di dispersione del patrimonio: osserva la difesa che, però, il condominio DO è soltanto uno dei tre complessi di proprietà della società e che il tribunale non ha indicato elementi concretamente idonei a ritenere fondato il rischio che la società si stia determinando ad alienare anche gli ulteriori beni immobiliari di sua proprietà; a riscontro dell’assenza del pericolo di dispersione dei beni, e quindi delle garanzie patrimoniali, si evidenzia che l’assemblea dei soci, in epoca successiva (18/03/2025) alla conoscenza della pendenza del presente procedimento, ha deliberato la rinuncia alla distribuzione degli utili e alla restituzione dei finanziamenti;
pur trattandosi di delibera revocabile, doveva essere 4 valorizzata a dimostrazione che i soci della STS non hanno mai adottato comportamenti volti a dismettere l'ingente patrimonio immobiliare della società; aggiunge la difesa che il d.l.vo 231/2001 è improntato la salvaguardia della continuità imprenditoriale e che tale ratio non è compatibile con un'interpretazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che sia potenzialmente in grado di esautorare l'ente dall'utilizzo di gran parte del proprio patrimonio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi generici o non consentiti e comunque manifestamente infondati.
1. Il Tribunale del riesame, all’esito di una compiuta ricostruzione dell’articolata vicenda amministrativa, condivisa con il Giudice per le indagini preliminari, ha confermato sia il fumus del delitto di truffa aggravata contestato idoneo a fondare la misura ablativa interinale sia il periculum in mora.
2. Quanto al fumus commissi delicti, contestato solo dai ricorrenti ON ZU e AL ZU, va detto che la relativa doglianza, meramente reiterativa di quanto dedotto in sede di riesame, è stata adeguatamente affrontata dal collegio cautelare. Premesso che lo standard probatorio idoneo a fondare il provvedimento ablatorio interinale è qualitativamente diverso da quello richiesto in sede dibattimentale ai fini della penale responsabilità, va osservato che il Tribunale del riesame ha avvisato, sulla scorta delle emergenze indiziarie, la piena congruenza dell’ipotesi di reato prospettata, evidenziando che: la richiesta del beneficio non perveniva dalle persone fisiche, bensì dal condominio ritenuto fittiziamente creato al solo fine di lucrare l'incentivo statale, altrimenti precluso a soggetti, come la STS costruzioni s.r.l., svolgenti attività di impresa;
tutti gli indagati risultano legati da strettissimi vincoli familiari con i vertici della STS costruzioni s.r.l. (ZU ON è figlio di ZU AL, titolare del 50% di quote di società proprietaria del 33,33% del capitale della STS s.r.l.; AN ZE è moglie del legale rappresentante della STS s.r.l., Angelo Tinè; CA ZI è moglie di NI SA, proprietario del 33,33% del capitale sociale della STS;
AB SA è figlia dei coniugi NI SA e CA ZI); il prezzo pattuito nei contratti di acquisto era “sostanzialmente vile”; ciascuno dei soggetti coinvolti ha fornito un contributo materiale essenziale alla realizzazione dell'illecito, inserendosi le loro condotte, con la stipula dei contratti preliminari di acquisto a effetti anticipati, in maniera causalmente efficiente nella concatenazione dei passaggi, formalmente leciti, ma sostanzialmente parti di un più ampio piano artificioso che portava al conseguimento del credito di imposta (p. 17 ordinanza impugnata). Sul punto, il tribunale rimarca la particolare successione temporale degli atti che hanno connotato la vicenda a cominciare dalla costituzione della STS costruzioni s.r.l., avvenuta il 13/04/2021, seguita, meno di un mese dopo, dall’acquisto del fabbricato in questione, la successiva divisione in varie unità immobiliari, la costituzione del condominio 5 “DO”, beneficiario del c.d. Superbonus 110% il 09/08/2021, la redazione delle “scritture private” con i promittenti acquirenti, tutte datate 09/08/2021, contenenti il richiamo al “Regolamento di condominio” che non stato ancora stato approvato (pp.
4-5 ordinanza): plurimi elementi sulla scorta dei quali il tribunale ha argomentato la piena consapevolezza degli indagati, chiamati a rivestire un ruolo soltanto formale nella complessa architettura dell’operazione, e l’urgenza di attivare tempestivamente le procedure per l’ottenimento dei crediti fiscali (p.9 ordinanza). Va, sul punto, ricordato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Lo stesso giudice può di conseguenza rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, [...], Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [...], Rv. 240521- 01); cosa che non ricorre nel caso di specie.
2.1. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure dei ricorrenti in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
invero, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). In tema di misure cautelari personali, dunque, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460- 4).
3. Con riferimento al periculum in mora - oggetto di censura comune a tutti i ricorrenti e trattato congiuntamente per le reciproche interazioni -, ribadito il principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, [...], Rv. 281848 - 01), va rilevato che la motivazione 6 dell’ordinanza impugnata risulta, anche sul punto, del tutto immune da censure e idonea a confutare, in fatto e in diritto, le deduzioni difensive reiterate in sede di legittimità.
3.1. Ebbene, contrariamente a quanto, peraltro genericamente, sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale del riesame di Siracusa con argomenti efficaci e persuasivi ha adempiuto all’onere motivazionale come richiesto (peraltro in forma “concisa”) dalla pronuncia a Sezioni Unite Ellade, spiegando le ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio per il rischio concreto che il profitto del reato potesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato e sul punto si è confrontata anche con le deduzioni difensive introdotte con la richiesta di riesame. Ed invero, il Tribunale del riesame, condividendo le valutazioni già svolte nel decreto genetico, ha congruamente ricostruito la condotta fraudolenta dei ricorrenti, dalla predisposizione delle istanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sino all’ottenimento del credito di imposta illecito e alla successiva cessione dello stesso, ed ha spiegato logicamente come detti elementi, unitamente all’ingente importo del credito illecitamente generato e alla successiva cessione (che è atto dispositivo), rendano concreto il pericolo di perdita di garanzia del credito. Al riguardo, risulta infatti confacente il riferimento innanzitutto all’entità considerevole del profitto del contestato delitto di truffa aggravata (superiore a dieci milioni di euro), alla natura del credito di imposta, che ne facilita la circolazione - del resto in parte già avvenuta mediante cessione ad intermediari qualificati ed esposto alla possibilità di imminente utilizzo in compensazione (p. 10 ordinanza) -, alla complessiva struttura della condotta fraudolenta contestata ai ricorrenti, ritenuta finalizzata unicamente alla predisposizione delle istanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sino all’ottenimento del credito di imposta illecito e alla successiva cessione dello stesso. Si evidenziano, in tale senso, la finalità costitutiva della società STS, detentrice nella quota di gran lunga più rilevante del profitto ingiusto (oltre il 90%), quale nuovo soggetto giuridico “senza alcuna storia”; la scansione temporale degli atti di compravendita e delle pratiche edilizie sopra riportata;
la circostanza che, “sebbene in possesso di un importante patrimonio immobiliare […] risulta capitalizzata interamente attraverso anticipazioni dei soci e riva di liquidità di cassa”; l’irrilevanza della delibera dei soci di non restituire i finanziamenti e di non distribuire gli utili, quale atto deliberativo unilaterale revocabile in qualunque momento;
il fatto che l’oggetto sociale stesso della società sia proprio la vendita immobiliare;
il carattere fittizio delle promesse di vendita, evincibile dai prezzi “assolutamente vili concordati” e dal tipo di promissari acquirenti (mogli o figli dei proprietari delle quote societarie) e il rinvio delle vendite ad oltre tre anni, dopo la conclusione delle pratiche per la definitiva acquisizione delle utilità derivanti dai crediti di imposta;
il fatto che le vendite sia state poi finalizzate soltanto nel 2024, dopo che i soggetti erano venuti a conoscenza del procedimento penale” (pagg. 20 e 21 ordinanza).
3.2. Totalmente generico, sempre con riferimento al periculum in mora, è il ricorso nell’interesse di NI e AL ZU, laddove si eccepisce la nullità ex art. 178, 7 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il mancato deposito dei brogliacci relativi all’attività captativa, che la difesa assume costituire l’unico elemento posto a base del periculum in mora. Innanzitutto, va ricordato il principio affermato da questa Corte secondo il quale l’omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto, come dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione, non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (Sez.6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese e altri, Rv. 270036). Né la difesa, nel dedurre la nullità, come detto in forma del tutto generica, ha allegato e tantomeno dimostrato la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero o l’omesso rilascio di quanto richiesto. E in ogni caso, lungi dal costituire “l’unico elemento posto a fondamento” del “labiale periculum” (così in ricorso, quarta pagina), le conversazioni intercettate vengono segnalate come utili a corroborare ulteriormente la consapevolezza soggettiva degli indagati che l’attività di impresa, in quanto tale, non consentisse l’accesso al c.d. Superbonus ed occorresse la stipula dei contratti preliminari quale “espediente volto a superare un ostacolo normativo ben noto” (p. 9 ordinanza impugnata).
3.3. Inoltre, con argomentazioni che si sottraggono ai denunciati rilievi di legittimità, il Tribunale ha preso atto del dedotto status patrimoniale della società STS e dei soggetti privati, ritenendola correttamente di per sé non sufficiente ad eliminare il pericolo di dispersione, reputando i soggetti coinvolti “incapaci i generare il necessario affidamento” (p. 21 ordinanza), all’esito, peraltro, di una valutazione di merito non censurabile in presenza di una motivazione in punto periculum in mora che deve ritenere senz'altro esistente e non meramente apparente, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione in materia cautelare reale, ammesso soltanto per violazione di legge a mente dell’art. 325 cod. proc. pen. (tra le tante, sez. 2, sent. n. 49739 del 10/10/2023 Cc., dep. 14/12/202, Rv. 285608 – 01).
4. Per le ragioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8 Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9
2. Avverso detta ordinanza, propongono ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli indagati ZE AN, AV CA, SA EL, ZU NI, ZU AL e la STS Costruzioni s.r.l., formulando i motivi di ricorso di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Per ZE AN, AV CA, SA EL il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen. in ordine al periculum in mora. Le tre ricorrenti sono indagate nella qualità di promissarie acquirenti, ciascuna, di una delle unità immobiliari del predetto (fittizio) condominio DO, beneficiarie dei crediti d’imposta superbonus 110%, ceduti al consorzio CAEC, finalizzati alla realizzazione di appartamenti destinati a civile abitazione;
il profitto ingiusto conseguito è stato indicato complessivamente in euro 420.000,00 circa, di cui una parte sequestrata in via diretta mediante l'ablazione dei crediti fiscali non ancora compensati e la restante parte mediante l'ablazione del patrimonio immobiliare di proprietà delle indagate. L’unica doglianza difensiva verte sulle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per ritenere sussistente il periculum in mora e, in particolare, il rischio che il patrimonio delle indagate possa essere disperso rapidamente e comunque prima dell'applicazione di una futura ed eventuale confisca. La difesa evidenzia che, in sede di 2 riesame, sono state prodotte le visure catastali attestanti i beni patrimoniali di proprietà delle indagate (compresi gli immobili facenti parte del condominio DO), dalle quali emerge che tutte e tre sono titolari di fabbricati di valore commerciale superiore agli importi da confiscare. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad affermare che la condotta oggetto di contestazione, di per sé, manifesterebbe la volontà delle indagate di sottrarsi all'applicazione della eventuale confisca;
tale circostanza, si osserva, sarebbe rilevante per il sequestro impeditivo, ma non per quello funzionale alla confisca, in ordine al quale occorrerebbe, invece, spiegare perché, concretamente, i beni nella disponibilità delle indagate potrebbero, nelle more, andare dispersi, così da fondare una prognosi di futura incapienza;
mentre, lamenta la difesa, sia il G.i.p. sia il Tribunale non hanno individuato elementi ovvero comportamenti da cui desumere una volontà di dispersione dei beni.
2.2. Anche per LL NI e LL AL il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 121 D.L. n. 34 del 2020 e art. 321 cod. proc. pen. La difesa lamenta che il tribunale del riesame ha errato nel ritenere sussistenti sia il fumus sia il periculum in mora. Quanto al fumus, si osserva che gli indagati hanno stipulato dei preliminari di vendita in cui è inserita un’apposita clausola contrattuale di immissione in possesso dei promissari acquirenti degli immobili a far data dalla stipula dei preliminari di acquisto;
circostanza indicativa della liceità dell'operazione che esclude qualsivoglia fittizia simulazione di atti, tanto da addivenire alla stipula dei contratti definitivi di vendita acquisiti agli atti;
i preliminari di vendita sono stati stipulati tramite un atto pubblico regolarmente registrato;
situazione corrispondente a quanto previsto dalla circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020 dell'Agenzia delle entrate, allegata, laddove annovera tra i destinatari del c.d. Superbonus con diritto alla detrazione anche il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato;
osserva la difesa che il tribunale del riesame, a pag. 14 dell’ordinanza, ritiene inconferente il richiamo alla circolare citata in quanto inapplicabile al caso di specie senza alcuna spiegazione giuridica. Quanto al periculum in mora, si lamenta l’assenza di specifica motivazione, assumendo che sarebbero state poste a fondamento del periculum soltanto le intercettazioni citate nel provvedimento di sequestro, estrapolate dai brogliacci, che non sono stati depositati né posti a disposizione della difesa nonostante specifica richiesta di accesso al fascicolo, integrando così nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc pen. Inoltre, si deduce che il sequestro avrebbe dovute essere, tutt'al più, eseguito sugli immobili oggetto del procedimento, bastevoli in proporzione alla misura degli importi dei crediti di imposta, posto che del sequestro viene disposta la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari con relativa annotazione a carico degli indagati, sicché il dedotto 3 periculum sarebbe scongiurabile e quindi insussistente.
2.3. Anche per la ricorrente STS Costruzioni s.r.l. il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 D.lgs. 231/01 e 321 cod. proc. pen. La società è indagata per truffa aggravata per avere, attraverso la costituzione del condominio denominato DO, ritenuto fittizio in quanto costituito per la maggioranza da quote della stessa STS Costruzioni s.r.l., ottenuto il riconoscimento di crediti di imposta superbonus 110%, finalizzati alla realizzazione di appartamenti destinati a civile abitazione, conseguendo un profitto ingiusto pari complessivamente ad euro 9.338.861,00 di cui una parte sequestrata in via diretta mediante l'ablazione dei crediti fiscali non ancora compensati e la restante parte mediante l'ablazione di una parte del patrimonio immobiliare della società. L’unica doglianza difensiva verte sulle argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per ritenere sussistente il periculum in mora ed in particolare il rischio che il patrimonio immobiliare della società possa essere disperso rapidamente e comunque prima dell'applicazione di una futura ed eventuale confisca. La difesa evidenzia che, in sede di riesame, è stato documentato che la società è proprietaria di tre distinti complessi immobiliari del valore complessivo di circa euro 30.000.000,00 (compreso il condominio DO stimato da una consulenza di parte in quasi 7 milioni di euro) e che è stata prodotta copia della dichiarazione Irpef 2025 della società, da cui emerge che, per l'anno 2024, ha conseguito ricavi per euro 1.509.791,00 e un utile netto di euro 440.923,00. Si lamenta quindi vizio di travisamento del fatto per indicazione di un dato fattuale inesistente ed omessa valutazione di documento contabile rilevante, laddove il Tribunale del riesame, indicando un dato inesistente, descrive la STS come “un soggetto giuridico effimero, nato quale schermo giuridico per la realizzazione di un complesso disegno fraudolento”, e che, “pur in possesso di un importante patrimonio immobiliare che fornisce un'apparente solidità”, sarebbe una società “capitalizzata" interamente attraverso anticipazioni dei soci e priva di liquidità di cassa (nonostante ingentissimi introiti derivanti dalle numerose vendite immobiliari); né si avrebbe conoscenza della situazione patrimoniale, dell'ammontare dei debiti e della situazione di bilancio;
inoltre, sussisterebbe, secondo il tribunale del riesame, il pericolo di disperazione dei beni societari, atteso che la società sta procedendo alla vendita degli appartamenti DO (realizzati grazie alla truffa per cui si procede), con altissimo rischio di dispersione del patrimonio: osserva la difesa che, però, il condominio DO è soltanto uno dei tre complessi di proprietà della società e che il tribunale non ha indicato elementi concretamente idonei a ritenere fondato il rischio che la società si stia determinando ad alienare anche gli ulteriori beni immobiliari di sua proprietà; a riscontro dell’assenza del pericolo di dispersione dei beni, e quindi delle garanzie patrimoniali, si evidenzia che l’assemblea dei soci, in epoca successiva (18/03/2025) alla conoscenza della pendenza del presente procedimento, ha deliberato la rinuncia alla distribuzione degli utili e alla restituzione dei finanziamenti;
pur trattandosi di delibera revocabile, doveva essere 4 valorizzata a dimostrazione che i soci della STS non hanno mai adottato comportamenti volti a dismettere l'ingente patrimonio immobiliare della società; aggiunge la difesa che il d.l.vo 231/2001 è improntato la salvaguardia della continuità imprenditoriale e che tale ratio non è compatibile con un'interpretazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca che sia potenzialmente in grado di esautorare l'ente dall'utilizzo di gran parte del proprio patrimonio. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi generici o non consentiti e comunque manifestamente infondati.
1. Il Tribunale del riesame, all’esito di una compiuta ricostruzione dell’articolata vicenda amministrativa, condivisa con il Giudice per le indagini preliminari, ha confermato sia il fumus del delitto di truffa aggravata contestato idoneo a fondare la misura ablativa interinale sia il periculum in mora.
2. Quanto al fumus commissi delicti, contestato solo dai ricorrenti ON ZU e AL ZU, va detto che la relativa doglianza, meramente reiterativa di quanto dedotto in sede di riesame, è stata adeguatamente affrontata dal collegio cautelare. Premesso che lo standard probatorio idoneo a fondare il provvedimento ablatorio interinale è qualitativamente diverso da quello richiesto in sede dibattimentale ai fini della penale responsabilità, va osservato che il Tribunale del riesame ha avvisato, sulla scorta delle emergenze indiziarie, la piena congruenza dell’ipotesi di reato prospettata, evidenziando che: la richiesta del beneficio non perveniva dalle persone fisiche, bensì dal condominio ritenuto fittiziamente creato al solo fine di lucrare l'incentivo statale, altrimenti precluso a soggetti, come la STS costruzioni s.r.l., svolgenti attività di impresa;
tutti gli indagati risultano legati da strettissimi vincoli familiari con i vertici della STS costruzioni s.r.l. (ZU ON è figlio di ZU AL, titolare del 50% di quote di società proprietaria del 33,33% del capitale della STS s.r.l.; AN ZE è moglie del legale rappresentante della STS s.r.l., Angelo Tinè; CA ZI è moglie di NI SA, proprietario del 33,33% del capitale sociale della STS;
AB SA è figlia dei coniugi NI SA e CA ZI); il prezzo pattuito nei contratti di acquisto era “sostanzialmente vile”; ciascuno dei soggetti coinvolti ha fornito un contributo materiale essenziale alla realizzazione dell'illecito, inserendosi le loro condotte, con la stipula dei contratti preliminari di acquisto a effetti anticipati, in maniera causalmente efficiente nella concatenazione dei passaggi, formalmente leciti, ma sostanzialmente parti di un più ampio piano artificioso che portava al conseguimento del credito di imposta (p. 17 ordinanza impugnata). Sul punto, il tribunale rimarca la particolare successione temporale degli atti che hanno connotato la vicenda a cominciare dalla costituzione della STS costruzioni s.r.l., avvenuta il 13/04/2021, seguita, meno di un mese dopo, dall’acquisto del fabbricato in questione, la successiva divisione in varie unità immobiliari, la costituzione del condominio 5 “DO”, beneficiario del c.d. Superbonus 110% il 09/08/2021, la redazione delle “scritture private” con i promittenti acquirenti, tutte datate 09/08/2021, contenenti il richiamo al “Regolamento di condominio” che non stato ancora stato approvato (pp.
4-5 ordinanza): plurimi elementi sulla scorta dei quali il tribunale ha argomentato la piena consapevolezza degli indagati, chiamati a rivestire un ruolo soltanto formale nella complessa architettura dell’operazione, e l’urgenza di attivare tempestivamente le procedure per l’ottenimento dei crediti fiscali (p.9 ordinanza). Va, sul punto, ricordato che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata. Lo stesso giudice può di conseguenza rilevare anche il difetto dell’elemento soggettivo del reato, purché esso emerga ictu oculi (Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, [...], Rv. 266896-01; Sez. 4, n. 23944 del 21/05/2008, [...], Rv. 240521- 01); cosa che non ricorre nel caso di specie.
2.1. L’apparato motivazionale risulta, dunque, impermeabile alle censure dei ricorrenti in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito;
invero, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [...], Rv. 276976-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). In tema di misure cautelari personali, dunque, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [...], Rv. 215828; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, [...], Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [...], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, [...], Rv. 266939-0101). Il controllo di logicità, dunque, «deve rimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (così, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, [...], Rv. 255460- 4).
3. Con riferimento al periculum in mora - oggetto di censura comune a tutti i ricorrenti e trattato congiuntamente per le reciproche interazioni -, ribadito il principio di diritto secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, [...], Rv. 281848 - 01), va rilevato che la motivazione 6 dell’ordinanza impugnata risulta, anche sul punto, del tutto immune da censure e idonea a confutare, in fatto e in diritto, le deduzioni difensive reiterate in sede di legittimità.
3.1. Ebbene, contrariamente a quanto, peraltro genericamente, sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale del riesame di Siracusa con argomenti efficaci e persuasivi ha adempiuto all’onere motivazionale come richiesto (peraltro in forma “concisa”) dalla pronuncia a Sezioni Unite Ellade, spiegando le ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio per il rischio concreto che il profitto del reato potesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato e sul punto si è confrontata anche con le deduzioni difensive introdotte con la richiesta di riesame. Ed invero, il Tribunale del riesame, condividendo le valutazioni già svolte nel decreto genetico, ha congruamente ricostruito la condotta fraudolenta dei ricorrenti, dalla predisposizione delle istanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sino all’ottenimento del credito di imposta illecito e alla successiva cessione dello stesso, ed ha spiegato logicamente come detti elementi, unitamente all’ingente importo del credito illecitamente generato e alla successiva cessione (che è atto dispositivo), rendano concreto il pericolo di perdita di garanzia del credito. Al riguardo, risulta infatti confacente il riferimento innanzitutto all’entità considerevole del profitto del contestato delitto di truffa aggravata (superiore a dieci milioni di euro), alla natura del credito di imposta, che ne facilita la circolazione - del resto in parte già avvenuta mediante cessione ad intermediari qualificati ed esposto alla possibilità di imminente utilizzo in compensazione (p. 10 ordinanza) -, alla complessiva struttura della condotta fraudolenta contestata ai ricorrenti, ritenuta finalizzata unicamente alla predisposizione delle istanze propedeutiche all’esecuzione degli interventi edilizi sino all’ottenimento del credito di imposta illecito e alla successiva cessione dello stesso. Si evidenziano, in tale senso, la finalità costitutiva della società STS, detentrice nella quota di gran lunga più rilevante del profitto ingiusto (oltre il 90%), quale nuovo soggetto giuridico “senza alcuna storia”; la scansione temporale degli atti di compravendita e delle pratiche edilizie sopra riportata;
la circostanza che, “sebbene in possesso di un importante patrimonio immobiliare […] risulta capitalizzata interamente attraverso anticipazioni dei soci e riva di liquidità di cassa”; l’irrilevanza della delibera dei soci di non restituire i finanziamenti e di non distribuire gli utili, quale atto deliberativo unilaterale revocabile in qualunque momento;
il fatto che l’oggetto sociale stesso della società sia proprio la vendita immobiliare;
il carattere fittizio delle promesse di vendita, evincibile dai prezzi “assolutamente vili concordati” e dal tipo di promissari acquirenti (mogli o figli dei proprietari delle quote societarie) e il rinvio delle vendite ad oltre tre anni, dopo la conclusione delle pratiche per la definitiva acquisizione delle utilità derivanti dai crediti di imposta;
il fatto che le vendite sia state poi finalizzate soltanto nel 2024, dopo che i soggetti erano venuti a conoscenza del procedimento penale” (pagg. 20 e 21 ordinanza).
3.2. Totalmente generico, sempre con riferimento al periculum in mora, è il ricorso nell’interesse di NI e AL ZU, laddove si eccepisce la nullità ex art. 178, 7 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per il mancato deposito dei brogliacci relativi all’attività captativa, che la difesa assume costituire l’unico elemento posto a base del periculum in mora. Innanzitutto, va ricordato il principio affermato da questa Corte secondo il quale l’omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto, come dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione, non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (Sez.6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese e altri, Rv. 270036). Né la difesa, nel dedurre la nullità, come detto in forma del tutto generica, ha allegato e tantomeno dimostrato la tempestiva richiesta rivolta al pubblico ministero o l’omesso rilascio di quanto richiesto. E in ogni caso, lungi dal costituire “l’unico elemento posto a fondamento” del “labiale periculum” (così in ricorso, quarta pagina), le conversazioni intercettate vengono segnalate come utili a corroborare ulteriormente la consapevolezza soggettiva degli indagati che l’attività di impresa, in quanto tale, non consentisse l’accesso al c.d. Superbonus ed occorresse la stipula dei contratti preliminari quale “espediente volto a superare un ostacolo normativo ben noto” (p. 9 ordinanza impugnata).
3.3. Inoltre, con argomentazioni che si sottraggono ai denunciati rilievi di legittimità, il Tribunale ha preso atto del dedotto status patrimoniale della società STS e dei soggetti privati, ritenendola correttamente di per sé non sufficiente ad eliminare il pericolo di dispersione, reputando i soggetti coinvolti “incapaci i generare il necessario affidamento” (p. 21 ordinanza), all’esito, peraltro, di una valutazione di merito non censurabile in presenza di una motivazione in punto periculum in mora che deve ritenere senz'altro esistente e non meramente apparente, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione in materia cautelare reale, ammesso soltanto per violazione di legge a mente dell’art. 325 cod. proc. pen. (tra le tante, sez. 2, sent. n. 49739 del 10/10/2023 Cc., dep. 14/12/202, Rv. 285608 – 01).
4. Per le ragioni sin qui esposte, si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.
5. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 8 Così è deciso, 27/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9