Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 1
In base all'art. 5 della legge n. 604 del 1966 l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (gravante sul datore di lavoro) riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso. Non è pertanto consentito, in ipotesi di mancato assolvimento del suddetto onere probatorio, con riguardo alle circostanze che impongono la soppressione del posto di lavoro, il ricorso alla presunzione, per ritenerne dimostrata l'impossibilità di utile reimpiego del lavoratore cui il detto posto era assegnato. La presunzione, infatti, costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia accertato ed univoco. Inoltre il giudice di merito, al cui apprezzamento discrezionale è riservata l'utilizzazione del suddetto mezzo di prova, è tenuto a fornire adeguata motivazione della scelta operata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di merito nella quale non solo non erano stati specificamente indicati la fonte e il contenuto delle emergenze istruttorie poste alla base del convincimento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, ma non erano state neppure spiegate le ragioni che avevano consigliato il ricorso alla prova presuntiva la quale aveva portato a ritenere provata la circostanza che il datore di lavoro non avesse la possibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre mansioni confacenti alle sue capacità professionali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Sergio MATTONE - Consigliere -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TI ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato STEFANO DI MEO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato PIETRO CAVASOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIGLIOLA IOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 366/96 del Tribunale di MODENA, depositata il 18/05/96 R.G.N. 20053/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato DI MEO;
udito l'avvocato GIANNETTO CAVASOLA per delega Pietro Cavasola;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 20 aprile 1992 al Pretore di Modena, il sig. ST GE, dipendente della s.r.l. TIT - Trasporti Internazionali Transmec, riferiva di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, poiché, a causa del suo stato di salute, egli non poteva essere più utilizzato nelle proprie mansioni, ne' essere adibito ad altre, esistenti nell'azienda e confacenti alla sua residua capacità lavorativa.
Contestando la verità o la gravità del motivo, il GE conveniva in giudizio la datrice di lavoro, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, che fosse, conseguentemente, ordinato alla medesima datrice la sua reintegrazione nel posto di lavoro e che essa fosse condannata a risarcirgli il danno ai sensi dell'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 17 dicembre 1992, il Pretore accoglieva la domanda del ricorrente. Su appello della TIT, il Tribunale riformava la decisione impugnata, osservando che era pacifica la sussistenza del motivo addotto con lettera del 18 ottobre 1991, e, in disaccordo con l'opinione espressa dal Pretore, lo riteneva giustificato. Secondo il Tribunale, infatti, il lavoro di guardania notturna, presso la filiale di Campo-galliano, era stato dalla società affidato ad altri, mentre, in ragione della diminuita attività e delle non ampie dimensioni della TIT, l'attività di fattorino, compiuta dal GE, era divenuta superflua. Peraltro, la TIT, attese la crisi aziendale e le sue modeste dimensioni, non poteva utilizzare il lavoratore nelle diverse mansioni di "accompagnatore" di un autista al fine di svolgere "le mansioni accessorie di solite svolte" da quest'ultimo. Per la cassazione della sentenza 15-18 maggio 1996, il sig. ST GE ha proposto ricorso, sorretto da cinque motivi. La TIT - Trasporti Internazionali Transmec s.r.l. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente imputa alla sentenza impugnata omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.) e sostiene che il Tribunale non ha tenuto presente che egli, al momento del licenziamento, svolgeva prevalentemente l'attività di fattorino generico. Sicché erroneamente lo stesso Tribunale ha ritenuto giustificato il recesso datoriale sull'assorbente rilievo dell'incapacità fisica di esso attuale ricorrente a svolgere le mansioni tipiche richieste all'autista, trascurando di tenere conto che le effettive e prevalenti mansioni erano altre.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2 legge n. 604/1966 e 2119 cod. civ.), il ricorrente deduce che il Tribunale ha posto, a base della sua decisione, non già l'incapacità fisica di esso ricorrente a svolgere le mansioni di autista - come, invece, affermato nella lettera di licenziamento - bensì la crisi aziendale e la circostanza che la TIT non poteva far accompagnare l'autista da un'altra persona, mutando, in tal modo, la motivazione addotta dalla lettera di licenziamento.
Con il terzo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 5, c.p.c.), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia determinato se ed a quali prestazioni accessorie alla mansione di autista di autocarri esso attuale ricorrente non era idoneo e, comunque, non abbia dato su ciascuna delle prestazioni accessorie "quella valutazione di fatto e di diritto costituente punto decisivo della controversia. Il Tribunale, pur avendo affermato che l'impossibilità di affidare al lavoratore (attuale ricorrente, n.d.r.) le mansioni di autista era conseguenza della sua inidoneità fisica a svolgere le mansioni accessorie richieste, non ha specificato quali fossero tali ultime mansioni" (accessorie). Il ricorrente aggiunge, poi, che la lettera di licenziamento - dopo avere dato atto che egli era idoneo alle funzioni di autista - ha indicato le mansioni accessorie, per le quali la medesima ne aveva ritenuto l'inidoneità, nonostante che queste ultime non fossero di competenza del lavoratore. Ciò nondimeno, il Tribunale ha affermato apoditticamente l'inidoneità del GE a svolgere le prestazioni accessorie, di modo che essa non era configurabile, potendosi al più, far ricorso ai criteri posti dall'art. 1464 cod. civ. in tema di impossibilità parziale all'esecuzione della prestazione contrattuale.
I primi tre motivi, che prospettando diversi profili di una unica questione, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Va premesso che, secondo un principio assolutamente pacifico in giurisprudenza, l'interpretazione di una dichiarazione negoziale sia essa contrattuale oppure unilaterale, (cui, per effetto dell'art.1324 c.c., sono applicabili le norme che regolano i contratti) è
riservata al giudice di merito, il cui convincimento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Sicché, la parte, che denunci in cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni o criteri interpretativi siano stati violati (ex plurimis: Cass. n. 7001/96;
n.3623/96 e numerose altre).
Va altresì premesso, con specifico riferimento alla fattispecie in esame, che la sopravvenuta impossibilità fisica o psichica del lavoratore di svolgere le mansioni, per le quali è stato assunto o alle quali in concreto è stato destinato secondo le esigenze dell'impresa, non comporta il diritto ad ottenere l'assegnazione a nuove o diverse mansioni compatibili con lo stato di minorata capacità, salvo il caso di espressa e specifica previsione legislativa o contrattuale, e può, anzi, giustificare il recesso del datore di lavoro per giustificato motivo, senza che questi abbia l'onere di provare che nell'azienda vi siano altri posti con mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore, tenuto presente che la valutazione circa la sussistenza di un interesse apprezzabile all'adempimento parziale, previsto dall'art. 1464 c.c. in relazione all'ipotesi di prestazione diventata parzialmente impossibile, attiene all'ambito della discrezionalità del destinatario della prestazione (Cass. n. 9684/96; n. 2067/96 ed altre). Ciò perché, a differenza della malattia, che, ai sensi dell'art.2110 c.c., determina la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto, l'inidoneità al lavoro è una causa di impossibilità della prestazione lavorativa, avente natura e disciplina giuridica diversa. Essa ha, infatti, carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e consente la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., previo accertamento di essa (inidoneità) con la procedura stabilita dall'art. 5 legge n. 300 del 1970, indipendentemente dal superamento del periodo di comporto (Cass.n. 5416/97). Ciò premesso, si osserva che il Tribunale, nell'ambito dei suoi poteri istituzionali, in disaccordo, peraltro, con l'opinione recepita dalla sentenza di primo grado, ha interpretato la lettera del 18 ottobre 1991, con la quale la società, attuale resistente, aveva comunicato al proprio dipendente il recesso, pervenendo al risultato finale che, nella specie, il motivo posto a base del recesso stesso, era rappresentato dall'assoluta mancanza di un posto "di lavoro disponibile e confacente alle effettive capacità professionali del GE"; e che, ritenuta la "impossibilità di continuare ad utilizzare le sue (del GE, cioè) prestazioni nelle attuali mansioni e di adibirlo ad altre mansioni esistenti in azienda e confacenti alla sua residua capacità lavorativa", non era possibile, per il datore di lavoro, l'utilizzazione del dipendente nelle mansioni (anche accessorie) relative alla qualifica di assunzione.
Le argomentazioni, addotte dal Tribunale, sono congrue e perfettamente conformi ai principi di diritto elaborati da questa Corte Suprema, mentre le censure del ricorrente, lungi dallo specificare quali criteri interpretativi siano stati violati dal giudice di appello, si propongono di sottoporre all'attenzione del Collegio una chiave interpretativa (peraltro, inammissibile) diversa. Di modo che, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza denunciata si sottrae alle critiche dedotte. Con il quarto motivo, il ricorrente chiede la cassazione della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto o, in subordine per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha indicato le fonti da cui ha tratto il convincimento che il licenziamento era giustificato dalla crisi aziendale, nonostante le prove acquisite avessero dimostrato il contrario.
Con il quinto motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.), il ricorrente assume che il Tribunale ha fatto erroneamente ricorso alla prova presuntiva, ancorché, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, grava sul datore di lavoro l'onere della relativa prova. Il quarto e quinto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati. Il Tribunale, cui era stato devoluto il compito di accertare "se il motivo (oggettivo) addotto per giustificare il licenziamento fosse (o meno) fondato, è pervenuto al convincimento della effettiva sussistenza di detto motivo in ragione del fatto che l'azienda "per la crisi e le sue modeste dimensioni" non potesse far accompagnare un autista "da un'altra persona che svolgesse le mansioni accessorie di solito svolte dal primo".
In secondo luogo, lo stesso Tribunale ha giustificato il proprio convincimento, ricorrendo alla "prova critica ex art. 2727 c.c.", con la conseguenza di ritenere provata la circostanza "che la soc. TIT non aveva, nella maniera più assoluta, possibilità di adibire lo GE ad altre mansioni interne e confacenti le sue capacità". Il ragionamento del giudice di appello a parere di questa Corte - appare viziato in radice.
Il Tribunale fonda il proprio convincimento sulla apodittica e generica affermazione che il licenziamento intimato al GE fosse giustificato dallo stato di crisi aziendale, dalla diminuita attività della TIT e dalle modeste dimensioni di questa, senza, però, indicare le fonti sulle quali ha basato la sua decisione, limitandosi ad un riferimento (insufficiente per la sua genericità) alle "emergenze istruttorie" Nè a diversa conclusione si addiverrebbe qualora si facesse ricorso alla prova per presunzioni, del resto utilizzata dai giudici di secondo grado per sopperire all'evidente carenza di prova circa la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento.
Va, intanto, premesso che, ai sensi dell'art. 5 legge n. 604 del 1966, l'onere della prova al riguardo spetta al datore di lavoro e che, con riferimento all'ipotesi di licenziamento (per giusta causa o per giustificato motivo), detto onere riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso (cfr. Cass.n. 7263/1996). Non è, perciò, consentito, in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere probatorio, previsto dal citato art. 5, il ricorso alla presunzione, posto che, essa costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto (nella specie - come precisato - soltanto immaginato) per risalire ad un fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia stato accertato ed univoco. In tal caso, sebbene il ricorso a detto mezzo di prova sia riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice del merito, tuttavia questi è tenuto a fornirne adeguata motivazione (Cass. n. 4219/95), motivazione che, nella fattispecie, difetta.
Sotto questi profili, assumono, quindi, fondatezza i rilievi del ricorrente, il quale ha evidenziato come la sentenza impugnata non soltanto non abbia indicato specificamente la fonte ed il contenuto delle emergenze istruttorie, su cui era pure fondato il convincimento della sussistenza della "crisi aziendale, della "diminuita attività" e delle "modeste dimensioni" della società datrice di lavoro, ma non ha neppure spiegato le ragioni, che hanno consigliato il ricorso alla prova presuntiva ex art. 2727 c.c. In conclusione, il quarto e quinto motivo del ricorso vanno accolti, mentre devono essere rigettati il primo, secondo e terzo motivo. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, che si uniformerà ai principi stabiliti da questa Corte.
Il giudice del rinvio provvederà, infine, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo del ricorso. Rigetta i primi tre motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Così deciso in Roma il 4 maggio 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, IL 16 GENNAIO 1999.