Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 410
CASS
Sentenza 16 gennaio 1999

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In base all'art. 5 della legge n. 604 del 1966 l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (gravante sul datore di lavoro) riguarda tutti gli elementi costitutivi della fattispecie posta a base del recesso. Non è pertanto consentito, in ipotesi di mancato assolvimento del suddetto onere probatorio, con riguardo alle circostanze che impongono la soppressione del posto di lavoro, il ricorso alla presunzione, per ritenerne dimostrata l'impossibilità di utile reimpiego del lavoratore cui il detto posto era assegnato. La presunzione, infatti, costituendo la conseguenza che si trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, presuppone che il fatto noto sia accertato ed univoco. Inoltre il giudice di merito, al cui apprezzamento discrezionale è riservata l'utilizzazione del suddetto mezzo di prova, è tenuto a fornire adeguata motivazione della scelta operata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non sufficientemente motivata la sentenza di merito nella quale non solo non erano stati specificamente indicati la fonte e il contenuto delle emergenze istruttorie poste alla base del convincimento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, ma non erano state neppure spiegate le ragioni che avevano consigliato il ricorso alla prova presuntiva la quale aveva portato a ritenere provata la circostanza che il datore di lavoro non avesse la possibilità di adibire il lavoratore licenziato ad altre mansioni confacenti alle sue capacità professionali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 410
    Data del deposito : 16 gennaio 1999

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