Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Il decreto d'ingiunzione, una volta che sia divenuto esecutorio, ha efficacia di titolo esecutivo per il credito liquido ed esigibile di somma di denaro che ne risulta e tale credito (senza che l'ingiunzione debba nominarli) comprende gli interessi legali sulla somma per cui l'ingiunzione è stata pronunciata, interessi che maturano al saggio legale dal momento in cui il decreto acquista esecutorietà.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7371 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA LAVORO & GIUSTIZIA, in persona del suo presidente e legale rapp.te Piero Cosimo Lantieri, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RENATO ANGELONE, con studio in 80128 NAPOLI PIAZZA MEDAGLIE D'ORO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
COMUNE DI CANCELLO ARNONE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2597/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione Prima Civile emessa il 13/7/1999, depositata il 30/07/99; RG.3166/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato RENATO ANGELONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La cooperativa Lavoro e Giustizia, con ricorso al giudice di pace di Caserta, depositato il 28.6.1995, chiedeva di ingiungere al Comune di Cancello Arnone di pagare la somma di L. 5.000.000, 4.284.000 dei quali per capitale e la differenza per interessi maturati, rinunciando alla maggiore somma dovuta a questo titolo. Il giudice emetteva il decreto d'ingiunzione per la somma di L. 5.000.000, di cui L.
4.284.000 per capitale e L. 716.000 per interessi.
2. - La cooperativa, sulla base di tale decreto, con precetto notificato il 15.7.1997, intimava al Comune di pagare la somma di L. 5.625.000, di cui L. 625.000 per interessi, oltre alle spese successive ed a quelle relative al precetto.
3. - Il Comune di Cancello Arnone proponeva opposizione con la citazione a comparire davanti al pretore di S. Maria Capua Vetere, notificata il 30.7.1997.
Chiedeva che il precetto fosse dichiarato nullo, perché, in violazione dell'art. 654, secondo comma, cod. proc. civ., non vi era stata fatta menzione del provvedimento che aveva disposto l'esecutorietà.
Chiedeva ancora fosse dichiarato che la cooperativa non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma di L. 565.000, non contemplata dal titolo esecutivo ed in ogni caso mal calcolata, ne' aveva diritto al rimborso dell'Iva sui compensi del difensore.
Infine, deduceva che il termine dilatorio per il pagamento era stato elevato a 60 giorni dalla L. 31 dicembre 1996, n. 669. 4. - Il pretore decideva con sentenza del 17.4.1998. Dichiarava che il primo motivo sostanziava una opposizione agli atti esecutivi, inammissibile perché tardiva.
Quanto agli altri motivi dichiarava che essi integravano una opposizione alla esecuzione, di competenza del pretore in ragione del valore del credito per cui l'esecuzione era stata minacciata. Dichiarava infondato il quarto motivo di opposizione, inammissibile il terzo, ma fondato il secondo.
Considerava che l'ingiunzione non conteneva la condanna al pagamento degli interessi successivi alla emissione del decreto. Quanto alle spese del processo ne poneva a carico della cooperativa un terzo, che liquidava in complessive 980.000 lire, 500.000 delle quali per onorari.
5. - La sentenza veniva impugnata dalla cooperativa. I motivi dell'appello erano i seguenti.
Non rilevava che il decreto d'ingiunzione non avesse contenuto la condanna a pagare gli interessi successivi.
Decisivo era invece che la cooperativa avesse chiesto al comune, già il 15.3.1996, di adempiere l'obbligazione consacrata nel decreto, sicché da tale data erano maturati interessi moratori, che il comune era tenuto a pagare.
Il pretore avrebbe dovuto dichiarare interamente compensate le spese, ma in ogni caso, per una causa di modesto valore (L. 680.000) aveva liquidato gli onorari in 1.500.000 lire, mentre, considerato lo scaglione da 500.000 a 1.000.000 lire, i diritti sarebbero potuti ammontare a L. 360.000 e gli onorari medi a L. 432.500. 6. - Il tribunale ha rigettato l'appello.
Come già il pretore, ha ritenuto decisivo che l'ingiunzione non contenesse la condanna al pagamento degli interessi successivi. Quanto alla liquidazione degli onorari ha ritenuto che dovesse essere tenuto in considerazione il valore della causa, rilevante ai fini della competenza, perciò l'ammontare del credito indicato nel precetto, e non quello del credito contestato.
7. - La sentenza è del 30.7.1999.
La cooperativa ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 23.12.1999.
Il Comune di Cancello Arnone non ha svolto attività di difesa. La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso contiene due motivi, nel secondo dei quali vengono svolti due argomenti.
2. - Il primo motivo denuncia un vizio di violazione di norme di diritto e di norme relative al procedimento (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1224, primo comma, cod. civ. e 480 cod. proc. civ.).
La ricorrente ripropone la tesi svolta davanti al tribunale. Non rileva che il decreto d'ingiunzione non contenesse l'espressa condanna al pagamento degli interessi destinati a maturare successivamente.
Perché se ne potesse intimare il pagamento era sufficiente che la cooperativa avesse manifestato il suo intendimento d'essere pagata della somma che il giudice le aveva liquidato: ciò era avvenuto il 15.3.1996 con la notificazione di un primo precetto e, da quel momento, avevano preso a maturare interessi in suo favore in base al saggio legale.
Il motivo è fondato, anche se per ragioni di diritto in parte diverse da quella prospettate con il motivo.
2.1 - La decisione del tribunale e prima del pretore sono state basate sulla disposizione dettata dal primo comma dell'art. 480 cod. proc. civ., che recita "il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo".
Secondo i giudici di merito, dal titolo esecutivo risultava l'obbligo di pagare 5.000.000 di lire e non anche quello di pagare gli interessi che su tale somma fossero maturati dopo l'ingiunzione. La cooperativa, che già lo aveva detto in appello, torna a sostenere che questa circostanza non le toglieva il diritto di pretendere anche il pagamento di quegli interessi e di farlo minacciando, in caso d'inadempimento all'obbligo, l'esecuzione forzata.
Dunque la parte della sentenza, di primo grado ed ora di appello, è stata impugnata e lo è stata affermando che l'art. 480 cod. proc. civ., su cui le decisioni erano state basate, era stato applicato erroneamente.
Se la ragione sia quella indicata nel motivo o altra, come la Corte ritiene, non è circostanza che valga ad impedire l'accoglimento del motivo.
Invero, quando il ricorso sottopone all'esame della corte di cassazione una questione e nel ricorso si sostiene che la soluzione data dal precedente giudice è viziata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed avrebbe dovuto essere diversa, stabilire in base a quale norma la questione vada risolta nel senso sostenuto rientra nei doveri di questa Corte (art. 113, primo comma, cod. proc. civ.). 2.2. - La questione che si tratta di decidere consiste nello stabilire se un provvedimento giurisdizionale, che ha quale oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro ed è dalla legge qualificato titolo esecutivo, esplica tale efficacia solo per la somma per cui è stata pronunciata condanna od anche per gli interessi che successivamente maturano su tale somma. La soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito sembra riecheggiare quella una volta accolta da questa Corte, con la sentenza 11 maggio 1995 n. 5159, pronunciata in tema di spese successive alla formazione del titolo esecutivo.
In quella circostanza, il creditore, dopo aver ricevuto dal debitore somma da questi pagata, esattamente corrispondente a quella liquidata nel decreto d'ingiunzione per capitale e spese del procedimento, aveva minacciato l'esecuzione per ottenere anche il pagamento delle spese successive alla emissione del decreto, spese che il creditore aveva dovuto affrontare per notificare il decreto, ad evitarne l'inefficacia.
La Corte, in quell'occasione, considerò che, se non poteva contestarsi il diritto del creditore ad ottenere il rimborso di quelle spese, tuttavia, con il pagamento, da parte del debitore, della somma corrispondente a quella per cui nel decreto era stata pronunciata ingiunzione, quel provvedimento aveva esaurito la sua efficacia esecutiva.
E questo, perché l'efficacia esecutiva del titolo si esplica unicamente per quanto in esso accertato, sia sotto il profilo del se sia sotto il profilo del quanto, mentre non può darsi efficacia esecutiva rispetto a somme che non è stato accertato se siano dovute e per quale quantità.
2.3. - La Corte ritiene di dover pervenire a diversa soluzione. Da più norme si trae che l'efficacia esecutiva del titolo non si esplica in modo esclusivo in rapporto a quanto nell'atto è dichiarato.
Dal punto di vista soggettivo, vengono in considerazione gli artt. 475, secondo comma, e 477 cod. proc. civ., dai quali risulta che dell'efficacia esecutiva del titolo si possono giovare i successori della parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o è stata stipulata l'obbligazione, mentre il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi.
Del principio che il titolo possa essere eseguito anche in confronto di soggetti diversi da quello obbligato secondo il titolo, in presenza di situazioni che rendono obbligati verso il creditore anche i primi se lo è il secondo, si fa in dottrina e giurisprudenza applicazione in più casi, così in quello del socio a responsabilità non limitata di società di persone (Cass. 8 agosto 1997 n. 7353; 14 giugno 1999 n. 5884; 17 gennaio 2003 n. 613). Dal punto di vista della quantità, quanto alle spese, dall'art. 91 cod. proc. civ. si desume che nella condanna alle spese pronunciata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a sè sono comprese anche quelle successive, alla cui liquidazione provvedono cancelliere ed ufficiale giudiziario (art. 91, secondo comma) (in tal senso, di recente, la sentenza 29 luglio 2002 n. 11170). La efficacia esecutiva del titolo è stata poi considerata dalla giurisprudenza della Corte, costituire il fondamento del diritto del creditore di liquidare le spese affrontate per intimarlo, già nel precetto con cui si minaccia l'esecuzione forzata per rilascio, sì da potere poi su tale base procedere al pignoramento per il loro recupero (Sez. Un. 24 febbraio 1996 n. 1471). Quanto agli interessi, gli artt. 63, primo comma, R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 e l'art. 55 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 per la cambiale e l'assegno, dispongono che l'efficacia esecutiva del titolo copre non solo il debito di capitale, ma anche quello per gli interessi dal giorno in cui ne inizia la maturazione. Si deve dunque ritenere che sotto l'aspetto documentale il titolo esecutivo non deve contenere l'accertamento di tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi della obbligazione di cui la parte potrà pretendere l'attuazione coattiva in confronto di altra parte, ma deve contenere gli elementi che valgano a rendere certo chi e quanto è dovuto, mentre effetti che sotto l'aspetto sia soggettivo sia quantitativo sono dalla legge ricollegati ai fatti oggetto dell'accertamento contenuto nel titolo si prestano ad essere affermati da chi minaccia o procede all'esecuzione e ad essere oggetto di accertamento o da parte dello stesso giudice dell'esecuzione o in seguito a contestazione da parte del giudice dell'opposizione.
2.4. - Orbene, quando è pronunciata condanna al pagamento di una somma di denaro, il credito diviene liquido e se la condanna è pronunciata con sentenza o altro provvedimento cui è attribuita dalla legge efficacia esecutiva, il credito acquista anche il tratto della esigibilità.
I crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto (art. 1282, primo comma, cod. civ.), salvo che la legge o il titolo non dispongono altrimenti, ed il saggio degli interessi è quello legale (art. 1284, primo comma, cod. civ.):
sicché, una volta che la sentenza o il provvedimento abbiano acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi da sè.
E siccome li produce, sino al momento in cui il credito non è estinto, in misura predeterminata, come effetto che la legge ricollega direttamente al fatto della condanna dal momento in cui diviene esecutiva, non c'è bisogno che il giudice pronunci condanna al pagamento di tali interessi perché essi siano da considerare non solo dovuti, ma coperti dalla efficacia esecutiva del titolo (Cass. 21 aprile 1999 n. 3944; 16 marzo 2000 n. 3032).
2.5. - Il primo motivo è quindi fondato.
3. - Il secondo denunzia vizi di violazione di norme di diritto e di norme sul procedimento (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 17 e 91 dello stesso codice).
Il pretore prima ed il tribunale dopo hanno considerato che la cooperativa aveva minacciato l'esecuzione forzata per un credito di valore superiore a 5.000.000, sebbene inferiore a 10.000.000 e che il comune, se era rimasto soccombente rispetto alla opposizione agli atti esecutivi proposta per far dichiarare nullo il precetto, era rimasto vincitore quanto alla opposizione all'esecuzione proposta per far dichiarare che la cooperativa non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata per il credito di interessi.
Su tale base avevano dichiarato che la cooperativa doveva al Comune un terzo della spese processuali.
Il tribunale, nel respingere l'appello della cooperativa su questo punto, ha considerato che gli onorari andavano liquidati in base allo scaglione compreso tra 5 e 10 milioni, perché i motivi di opposizione avevano riguardato l'intero credito ed il valore delle cause di opposizione si determina in base a quello del credito per cui è minacciata l'esecuzione.
La cooperativa, nel motivo di ricorso, sostiene che la liquidazione delle spese a suo carico non poteva essere fatta in base al valore del credito per cui essa aveva minacciato l'esecuzione, andava fatta invece con riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice. 3.1. - Questo motivo resta assorbito per effetto dell'accoglimento del precedente, perché la cassazione della parte di sentenza con esso impugnata estende i suoi effetti al capo della stessa sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, giacché ne ha fatto venire meno il presupposto su cui si fondava. 4. - La sentenza è cassata.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica nella corte d'appello di Napoli.
Il giudice di rinvio si uniformerà al seguente principio di diritto:
- "Il decreto d'ingiunzione, una volta che sia divenuto esecutorio, ha efficacia di titolo esecutivo per il credito liquido ed esigibile di somma di denaro che ne risulta e tale credito, senza che l'ingiunzione debba nominarli, comprende gli interessi legali sulla somma per cui l'ingiunzione è stata pronunciata, interessi che maturano al saggio legale dal momento in cui il decreto acquista esecutorietà".
Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese alla corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003