Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/12/2002, n. 17682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17682 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 7 6 8 9 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CLA CORTE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 16075/00 Dott. Attilio CELENTANO Cron. 41533. - Consigliere Rel. Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud.22/05/02 - - Dott. Grazia CATALDI Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: fis BE, LU IN, RE elettivamente NG VE DE VI 15 domiciliati in ROMA VIA dell'avvocato SILVIO AGRESTI, presso lo studio rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO BRANCATI, giusta delega in atti;
estors down.tid'uffices Mens he e delle Corte di Cassettene. - ricorrenti
contro
S.P.A., in persona del legale POSTE ITALIANE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che 2002 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega 2331 -1- in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 500/00 del Tribunale di POTENZA, depositata il 17/05/00 R.G.N. 1563/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Potenza, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda croposta da RE TO e LU Battistino ei confronti della s.p.a. Ente Poste Italiane per nell'area quadri dil'inquadramento secondo livello, ex art. 44 del c.c.n.l., con decorrenza dall'1 aprile 1994, quali responsabili dispettivamente degli uffici postali di Sant'Angelo Avigliano e di Sterpino. Riteneva il Tribunale che la norma contrattuale pur prevedendo l'inquadramento nell'area quadri di secondo livello per chi conduce una unità organizzativa, avendo sul ciano letterale limitato l'espressione "media rilevanza" alle parti delle unità organizzative, doveva interpretarsi nel senso che tale requisito Jalga anche per l'unità organizzativa in sé, e risultando gli uffici cui erano quindi che preposti gli appellati, secondo il punteggio convenzionale di classificazione, come uffici di ninore entità e non di media rilevanza, la domanda Avverso questa decisionedoveva essere respinta. ricorrono per Cassazione RE TO e LU cattistino censurandola per vizio di motivazione;
resiste con controricorso la società intimata, che 3 da depositato memoria. MOTIVI DE DECISIONE ricorrenti vizio di omessa, Deducono ficiente, contraddittoria motivazione della impugnata sentenza, per essersi ritenuto che la particella disgiuntiva "o", di cui all'art. 44 del c.c.n.l., ponga le due ipotesi previste dalla norma contrattuale in relazione di alternatività e quindi che la qualifica di media importanza sia da riferire ad entrambi i termini tra i quali sussiste detta relazione;
apparendo palese l'illogicità di Tale assunto in quanto, per converso, l'attività organiche di direzione e gestione di unità inserita, dalla stessa disposizione contrattuale, Mell'a area quadri di 2° livello, ovvero di 1° livello, ex art. 45 del contratto, ove interessi la gestione di grandi unità produttive. Deducendosi, espressione ("di media di conseguenza, che tale Zilevanza") avrebbe dovuto essere riferita solamente alle parti delle unità organizzative е Mon anche alle autonome unità organizzative, quali sono quelle cui erano preposti i ricorrenti. Ritiene la Corte che il ricorso deve essere SI inammissibile, in primo luogo perché non rispettoso del principio di autosufficienza, più 4 volte affermato da questa Corte, che impone alle barti l'onere della compiuta esposizione delle disposizioni legali о contrattuali della cui corretta applicazione si discuta;
in secondo luogo perché, la censura dedotta, pur apparendo formulata sotto il profilo del vizio di motivazione, in realtà si risolve in una interpretazione della norma contrattuale diversa da quella operata dal Tribunale con congrua motivazione. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese di questo giudizio per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002 il Presidente: Viglin. h mm. LA TA DI BOLLO, DI II Cons. estensore: VENI SPESA, TASSA IL CANCELLERE SE DELL'ART. 10 Depodita Cancefferia 11-0-73 N. 033 1 DIC. 2002 Ogd CANCELLIERE 5