Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 2
La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Il sistema di tutela giurisdizionale dei marchi registrati , disciplinato dall'art. 66 del regio decreto n. 929 del 1942, si articola in un meccanismo sanzionatorio progressivo, che parte dall'accertamento dell'illecito e può comprendere l'ordine di distruzione, il risarcimento dei danni, la determinazione di una somma per il ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Dalla unitarietà del sistema sanzionatorio discende che, se all'interno della sentenza che accerta la contraffazione è contenuta una condanna al pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione degli altri provvedimenti in essa contenuti, tale obbligazione è già attuale nel momento della pubblicazione della sentenza e non richiede il passaggio in giudicato di essa.
Commentari • 7
- 1. Duplicazione dei titoli esecutivi, nessun divieto assoluto e generalizzato.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Nessun divieto assoluto e generalizzato di duplicazione dei titoli esecutivi Massima Giurisprudenziale Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. Decisione: Ordinanza n. 21768/2019 Cassazione Civile – Sezione 3 Classificazione: Civile Massima: Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio …
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TRIBUNALE DI PISA, 10 luglio 2012 – Sammarco Presidente – Balsamo Relatore Società in nome collettivo – Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali – Titolo esecutivo – Efficacia riflessa – Iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del socio (Artt. 2674-bis, 2291, 2304 c.c.; art. 477 c.p.c.) La sentenza di condanna pronunciata contro una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche in confronto dei singoli soci: sulla base di essa, il creditore potrà iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del socio, ancorché quest'ultimo sia rimasto estraneo al relativo giudizio di cognizione. (1) Il Tribunale di Pisa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. …
Leggi di più… - 3. Caveat socius! L´efficacia ultra partes della pronuncia di condanna di società personale (nota a Trib. Pisa, 10 luglio 2012)Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage
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Leggi di più… - 5. Il creditore può munirsi di più titoli esecutivi a certe condizioniAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 settembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GI FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo difende unitamente all'avvocato FULVIO VILLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MULTI IMPORT SRL, in liquidazione con sede in Firenze, in persona del Liquidatore e legale rappresentante rag. Fulvio Francalanci, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA ANTONELLI, difesa dall'avvocato GIAN CARLO SPARNACCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 170/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, sezione civile emessa il 15/1/1999, depositata il 03/03/99; RG. 1182/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato SMEDILDE SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il tribunale di Parma, in una controversia per contraffazione di marchio promossa dalla srl Multi Import contro la snc Sport Line di HI AC e MA EP, con sentenza dell'8 giugno 1992, tra l'altro, ordinò la distruzione degli oggetti recanti il marchio reclamato, condannò la Società Sport Line al risarcimento dei danni nella misura di lire 50 milioni e fissò a carico della stessa una penale di lire due milioni per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti adottati a tutela del marchio. Nel giudizio la convenuta Sport Line era rimasta contumace.
2. La Società Multi Import, avvalendosi della sentenza, con atto di precetto ha intimato a EP MA il pagamento della somma di oltre 281 milioni, eseguendo successivamente pignoramento immobiliare sui beni del MA.
3. EP MA ha proposto opposizione contro il precetto, sia contro il pignoramento, deducendo, nella prima, la mancanza del diritto della creditrice ad agire in suo confronto e, nella seconda, che la penale, determinata per ogni giorno di ritardo nella distruzione dei capi contraffatti, doveva essere calcolata dal giorno del passaggio in giudicato della decisione anziché dalla sua notificazione alla Sport Line.
4. Riuniti i giudizi di opposizione, il tribunale di Parma ha rigettato l'eccezione di mancanza del titolo esecutivo nei confronti del socio e ha accolto quella relativa al calcolo della penale, riconoscendo che essa era dovuta in sole lire due milioni, oltre interessi, perché la decorrenza si doveva determinare dalla notifica del titolo esecutivo e non dal deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che l'aveva emessa.
La decisione è stata appellata dalla Multi Import, la quale ha dedotto che la sentenza, utilizzata come titolo esecutivo, si reputava conosciuta dal momento della sua pubblicazione. Il MA ha resistito all'impugnazione ed ha proposto anche appello incidentale, sia invocando la disposizione secondo la quale le contestazioni sorte sull'esecuzione delle misure adottate nella sentenza dovevano essere decise dal presidente del collegio che aveva emesso la decisione, sia deducendo che il titolo emesso nei confronti della società non poteva valere contro i soci di questa.
5. La Corte di appello, con sentenza del 3 marzo 1999, ha rigettato entrambe le impugnazioni. La Corte di Bologna, ritenuto che la condanna conseguita nei confronti della Società Sport Line poteva essere posta in esecuzione anche in danno del suo socio MA, ha negato che l'esecuzione contro quest'ultimo dovesse essere preceduta dalla quantificazione, da parte del presidente del tribunale, degli importi richiesti a titolo di penale.
6. Per la cassazione della sentenza EP MA ha proposto ricorso.
Resiste con controricorso la Società Multi Import.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in cinque motivi, è rigettato con le seguenti considerazioni.
2. Il primo motivo si riferisce al capo della decisione in cui la sentenza di condanna, emessa a carico della Società Sport Line, è stata ritenuta opponibile al MA.
2.1. La decisione impugnata ha ritenuto che il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna della società, era estensibile al MA per effetto della sua non contestata qualità di socio illimitatamente responsabile. Secondo la Corte di appello nelle società di persone il socio non assume la posizione di terzo rispetto all'organismo cui partecipa, sia perché le società di persone mancano della personalità giuridica, sia perché la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è diretta, sia, infine, perché il fatto generatore dell'obbligazione sociale e dell'obbligazione del socio è unica. Il principio non è messo in discussione - secondo la Corte di Bologna - dal fatto che il creditore può munirsi di sentenza di condanna anche nei confronti del socio, sin dall'inizio del giudizio di accertamento del credito, perché questa possibilità ha il solo scopo di rendere incontestabile la partecipazione del socio alla società. Il ricorrente addebita alla decisione di non avere considerato che gli elementi in essa indicati non portano alla soluzione adottata, per i seguenti errori di diritto:
- non avere considerato che le società di persone, se sono prive di personalità giuridica, nondimeno godono di un'autonomia patrimoniale e costituiscono un centro d'imputazione di situazioni soggettive e di effetti giuridici, in forza dei quali è possibile l'instaurazione di rapporti giuridici tra società e terzi ed anche tra società e terzi;
- non avere ritenuto che il giudicato sostanziale formatosi contro la società è limitato alle parti indicate dalla norma, la quale non comprende, quando si tratti di società di persone, i singoli soci;
- non avere considerato che, sul piano processuale, la soluzione adottata aveva messo fuori gioco il suo diritto di impugnare direttamente la sentenza come socio, nonostante ne avesse avuto conoscenza.
In conclusione, secondo il ricorrente, l'unicità della responsabilità della società e del socio non può superare il dato che solo un giudicato favorevole conseguito verso tutti i soci avrebbe potuto produrre i suoi effetti nei suoi confronti. Il complesso motivo non è fondato.
2.2. L'infondatezza della soluzione prospettata dal ricorrente sta nell'avere incentrato la critica sugli aspetti sostanziali, pur discussi, dei rapporti tra la responsabilità della società e quella dei soci per le obbligazioni della prima e nell'avere ignorato le ricadute processuali del problema, le quali conducono all'affermazione che il titolo esecutivo, anche quando è costituito da una sentenza di condanna della società, produce i suoi effetti pure verso i soci di questa, che non sono indicati nel titolo.
2.2.1. Sul piano sostanziale, nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali: artt. 2291, primo comma, e 2304 cod. civ. Questo vale a dire che i creditori della società hanno davanti a sè più patrimoni su cui soddisfarsi: il patrimonio della società e quello dei singoli soci illimitatamente responsabili. È pur vero, come sostiene il ricorrente, che la responsabilità della società e quella dei soci non stanno sullo stesso piano, manifestandosi in tal senso uno degli aspetti della cosiddetta soggettività delle società di persone, e che i soci, pur essendo responsabili in solido tra loro (artt. 2267, primo comma, e 2291, primo comma, cod. civ.), lo sono in via sussidiaria verso la società, nel senso che godono del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (2268 e 2304 cod. civ.). L'affermazione, tuttavia, non considera che il beneficio opera solo nel senso che il creditore può rivolgersi direttamente al socio illimitatamente responsabile, il quale ha l'onere d'invocare la preventiva escussione, indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi (art. 2268 cod. civ.). Il beneficio di escussione opera, cioè, in via di eccezione ed il socio sarà tenuto a pagare ove non provi - indicandoli specificamente - che nel patrimonio sociale esistono beni non solo sufficienti, ma prontamente ed agevolmente aggredibili dal ceditore istante. Ne discende che l'esistenza dell'obbligo della società è costitutiva dell'obbligo del socio, fatte salve le eccezioni personali di costui, che operano nei limiti già detti.
2.2.2. Sul piano processuale, la dottrina ha chiarito in maniera convincente che la sentenza emessa nei confronti della società in nome collettivo spiega, come titolo esecutivo, effetti riflessi anche in confronto al socio, la posizione del quale dipende da quella della società, nel senso che qualunque obbligo sociale, in qualunque modo sorto, fa nascere nel socio l'obbligo corrispondente. Se è così, e non si vede come possa essere sostenuto il contrario, la sentenza emessa contro la società produce effetti nei confronti del socio e per questi è indifferente essere pregiudicato da un atto compiuto dal rappresentante sociale o da un processo condotto contro di lui.
2.2.3. EP MA non ha mai messo in discussione di essere socio della Società in nome collettivo Sport Line.
Torna, pertanto, applicabile al caso di specie il principio secondo il quale "La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile della società (Cass. 8 agosto 1997 n. 7353, nella quale è valorizzato il profilo della responsabilità illimitata e solidale di tutti soci, come indicato dall'art. 2297 cod. civ.: n.d.r.) L'accertamento compiuto in confronto della società fa stato contro il socio e la condanna resa in confronto della prima è eseguibile anche contro il secondo: questo perché dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato": Cass. 14 giugno 1999, n. 5884, nella motivazione. La decisione aggiunge che il soggetto minacciato dell'esecuzione in qualità di socio e sulla base del titolo esecutivo formatosi contro la società, titolo che gli va notificato, attraverso l'opposizione all'esecuzione può contestare la sua qualità di socio responsabile delle obbligazioni sociali e, quando non lo faccia, la questione se il titolo esecutivo si è formato contro di lui o contro la società è priva di rilevanza ai fini della decisione.
Il Collegio condivide i principi ora riportati, dai quali deriva l'infondatezza della censura.
In definitiva, la decisione della Corte di appello di Bologna, che ha ritenuto che la sentenza del tribunale di Padova dell'8 giugno 1992 vincola anche il socio MA, è corretta.
3. I successivi motivi del ricorso si riferiscono al complesso punto della decisione in cui la Corte di appello, riformando quella di primo grado, ha dichiarato che la richiesta del pagamento della penale non doveva essere preceduta dalla decisione sul suo ammontare da parte del presidente del tribunale.
3.1. La Corte di appello di Bologna, più precisamente, ha enunciato i seguenti principi: a) la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata ed il cancelliere comunica l'avvenuto deposito alle parti costituite, da ciò discende che la pubblicazione della sentenza determina la sua giuridica esistenza e la sua piena conoscibilità, con l'uso della normale diligenza, da parte dei diretti interessati. In base a questo fattore la sentenza di primo grado doveva essere riformata nella parte in cui non aveva ritenuto corretto il calcolo della penale contenuto nell'atto di precetto;
b) l'eccezione del MA, che aveva sostenuto che, prima di agire esecutivamente, la creditrice avrebbe dovuto chiedere la quantificazione della penale al presidente del tribunale, non era fondata, perché il procedimento giudiziale di determinazione della penale presuppone un'incertezza sul quantum o una contestazione delle parti, che non ricorrevano.
Il ricorrente critica queste proposizioni con i motivi di seguito indicati.
3.2. Il secondo motivo del ricorso svolge una critica sul primo principio enunciato nella sentenza impugnata.
Il ricorrente sostiene che la decorrenza della penale non poteva coincidere con la data di pubblicazione della sentenza, ma doveva esserlo con quella del suo passaggio in giudicato, perché l'obbligazione di pagamento della penale, nella formulazione dell'art. 66 del regio decreto 21 giugno 1942 n. 929, attiene ad un momento successivo alla pronuncia della decisione e non costituisce una conseguenza automatica della stessa. Ed aggiunge che le somme dovute sono una previsione normativa slegata "sia dall'inibitoria che le ha precedute, sia dalla sentenza cui finiscono per partecipare";
che è come dire che la sanzione può operare soltanto in caso di violazione o di inosservanza constata dopo la sentenza e per i ritardi nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa: censura di violazione dell'art. 66, secondo comma, del r.d. 21.6.1942, n. 929 e dell'art. 2909 cod. civ., nonché difetto di motivazione.
L'argomento della corretta determinazione della penale è ripreso con il terzo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che, dipendendo il pagamento della penale dalla mancata distruzione della merce contraffatta, l'ordine corrispondente poteva provenire solo dalla Società Multi Import e, quindi, l'inottemperanza non poteva essere addebitata alla Società Sport Line: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 66 della legge sui marchi e contraddittoria motivazione.
Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene ancora che il contenuto particolare della decisione e gli effetti che da essa la creditrice intendeva ricavare imponevano alla stessa creditrice di notificare la sentenza, poi fatta valere come titolo esecutivo, alla parte obbligata: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 116, 133, 292, 324 e 327 cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ. e insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
4. L'ordinamento giurisdizionale della tutela in materia di marchi registrati, per quanto interessa in questo giudizio, è contenuto nell'art. 66 del regio decreto n. 929 del 1942 prima indicato. La norma dispone che la sentenza che accerta la contraffazione può contenere, tra le altre, le seguenti statuizioni: a) l'ordine di soppressione del marchio attraverso la distruzione del prodotto sul quale il marchio è stato illegittimamente impresso;
b) la condanna al risarcimento del danno in favore del titolare del marchio (la liquidazione di questo danno può essere contenuta nella stessa sentenza ed è stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano); c) la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti in essa contenuti. Non vi sono dubbi che la prima di queste statuizioni è una condanna ad un facere, l'eseguibilità immediata della quale potrà essere esaminata in avanti.
La seconda statuizione non interessa in questa sede. Il quesito di diritto, al quale per ora si deve dare risposta a fini decisori, è quello relativo all'inquadramento della terza statuizione (impropriamente detta anche penale), la quale in questo giudizio si riferisce al ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza del tribunale di Parma, fatta valere come titolo esecutivo.
4.1. Nel sistema dell'art. 66 citato l'obbligazione di pagare la somma determinata per il ritardo, in sè, è già attuale nella sentenza che accerta la contraffazione del marchio;
quindi, non è chiesto il passaggio in giudicato della sentenza stessa, perché la legge non lo richiede.
Dall'attualità dell'obbligo discende anche l'attualità della condanna al pagamento della penale, quando la sentenza sia esecutiva.
Il sistema di protezione indicato dalla norma, infatti, è costruito con un meccanismo sanzionatorio progressivo, che parte dall'accertamento dell'illecito e si sviluppa nella previsione che questo si può perpetrare nel tempo;
il tutto in un quadro unitario, il quale è dichiarato nell'art. 66 già citato, là dove la norma indica i possibili contenuti della sentenza: ordine di distruzione, risarcimento dei danni, determinazione di una somma per ogni ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. In questo quadro, ai fini dell'obbligo di pagamento, è sufficiente che la sentenza venga in esistenza, come esattamente è stato indicato nella decisione impugnata.
4.2. L'obbiezione del ricorrente, che l'obbligo non nasce con la sentenza, ma con la richiesta della parte interessata, è frutto di un equivoco. Verificata l'attualità dell'obbligazione risarcitoria, infatti, nel sistema dell'esecuzione coattiva dell'obbligo corrispondente, non si può addossare al creditore della prestazione altro onere, se non quello di attivare l'azione esecutiva. L'azione esecutiva, così attivata, naturalmente, può essere contrastata dall'intimato, sia con la dimostrazione dell'adempimento delle prestazioni configurate nella sentenza titolo esecutivo, sia con la prova di un obbligo di importo diverso da quello chiesto per effetto di un adempimento anticipato.
4.3. Nella fattispecie concreta, il MA ha proposto, è vero, opposizione al precetto ed all'esecuzione, ma in entrambe si è attardato in un'inutile contestazione della pretesa che figurava nella sentenza fatta valere come titolo esecutivo, che non tocca gli oneri che, come opponente al precetto ed all'esecuzione, era tenuto ad osservare.
L'obbiezione, che questa costruzione non può valere quando la parte soccombente nel giudizio sulla contraffazione sia contumace, non è fondata, perché la contumacia è una scelta della parte, la quale se ne deve fare carico sottò ogni aspetto.
Ne discende che il secondo motivo del ricorso non è fondato.
5. Anche il terzo motivo non è fondato. Non è, infatti, corretto ritenere che l'ordine di distruzione doveva provenire dalla Società Multi Import.
L'ordine di distruggere la merce fa parte della condanna ad un facere, prima descritta, e questa condanna doveva essere eseguita immediatamente dalla Società Sport Line, che era rimasta soccombente nel giudizio di violazione del marchio. Il fatto che la merce fosse nella disponibilità di un custode giudiziario non impediva all'obbligata Società di impartire l'ordine di distruggere la merce al custode, perché la nomina di questi era stata disposta in funzione cautelare di individuazione della merce da distruggere.
6. Da queste stesse considerazioni discende anche l'infondatezza del quarto motivo, perché nel sistema non esiste alcun obbligo per la parte vittoriosa di notificare la sentenza alla parte soccombente, che sia rimasta contumace, se non nei casi di accelerazione dei termini di impugnazione ex art. 325 cod. proc. civ. L'obbligo cui il ricorrente allude nella situazione concreta non è quello di notificare la sentenza al contumace, ma quello di notificargliela in forma esecutiva, unitamente al precetto, prima di iniziare l'esecuzione forzata, come richiesto dall'art. 479 cod. proc. civ. e come è in concreto avvenuto.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente, in base alla regola della soccombenza.
Al riguardo, l'eccezione di inammissibilità del controricorso è infondata, come quella che non tiene conto del fatto che il termine di venti giorni, indicato dall'art. 370 cod. proc. civ. per la notifica dell'atto, decorre dalla scadenza del termine massimo per il deposito del ricorso: nella specie il termine per la notifica del controricorso spirava il 28 dicembre 1999 e non il precedente giorno 20 come dichiarato dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in euro 284,00 oltre onorari liquidati in euro 3.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 11 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003