Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 613
CASS
Sentenza 17 gennaio 2003

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La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e quindi ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l'art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.

Il sistema di tutela giurisdizionale dei marchi registrati , disciplinato dall'art. 66 del regio decreto n. 929 del 1942, si articola in un meccanismo sanzionatorio progressivo, che parte dall'accertamento dell'illecito e può comprendere l'ordine di distruzione, il risarcimento dei danni, la determinazione di una somma per il ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti contenuti nella sentenza stessa. Dalla unitarietà del sistema sanzionatorio discende che, se all'interno della sentenza che accerta la contraffazione è contenuta una condanna al pagamento di una penale per il ritardo nell'esecuzione degli altri provvedimenti in essa contenuti, tale obbligazione è già attuale nel momento della pubblicazione della sentenza e non richiede il passaggio in giudicato di essa.

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  • 1Duplicazione dei titoli esecutivi, nessun divieto assoluto e generalizzato.
    Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    Nessun divieto assoluto e generalizzato di duplicazione dei titoli esecutivi Massima Giurisprudenziale Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. Decisione: Ordinanza n. 21768/2019 Cassazione Civile – Sezione 3 Classificazione: Civile Massima: Non esiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo in tre limiti derivanti da espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè: a) il principio di consumazione dell'azione ed il divieto del bis in idem, i quali impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio …

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  • 2Rivista di Diritto Societario
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

    TRIBUNALE DI PISA, 10 luglio 2012 – Sammarco Presidente – Balsamo Relatore Società in nome collettivo – Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali – Titolo esecutivo – Efficacia riflessa – Iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del socio (Artt. 2674-bis, 2291, 2304 c.c.; art. 477 c.p.c.) La sentenza di condanna pronunciata contro una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche in confronto dei singoli soci: sulla base di essa, il creditore potrà iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del socio, ancorché quest'ultimo sia rimasto estraneo al relativo giudizio di cognizione. (1) Il Tribunale di Pisa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. …

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  • 3Caveat socius! L´efficacia ultra partes della pronuncia di condanna di società personale (nota a Trib. Pisa, 10 luglio 2012)
    Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage

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  • 4Caveat socius! L´efficacia ultra partes della pronuncia di condanna di società personale (nota a Trib. Pisa, 10 luglio 2012)
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    TRIBUNALE DI PISA, 10 luglio 2012 – Sammarco Presidente – Balsamo Relatore Società in nome collettivo – Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali – Titolo esecutivo – Efficacia riflessa – Iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del socio (Artt. 2674-bis, 2291, 2304 c.c.; art. 477 c.p.c.) La sentenza di condanna pronunciata contro una società in nome collettivo costituisce titolo esecutivo anche in confronto dei singoli soci: sulla base di essa, il creditore potrà iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del socio, ancorché quest'ultimo sia rimasto estraneo al relativo giudizio di cognizione. (1) Il Tribunale di Pisa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. …

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  • 5Il creditore può munirsi di più titoli esecutivi a certe condizioni
    Avv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 30 settembre 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 613
Data del deposito : 17 gennaio 2003

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