Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
Il precetto, il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione , trascrizione e registrazione della sentenza), ove effettivamente sostenute. Più in generale, va aggiunto che, il giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11170 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CER CORSORZIO EM ROMAGNOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati PASQUALE ABBATE, ROBERTO M BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AURORA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Antonio ARBIA, incorporante per fusione la SIAD ASSICURAZIONI con sede in Napoli, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 9, presso lo studio dell'avvocato EP MARIA MASULLO, difesa dall'avvocato ANTONIO PASSERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COOP EDERA SRL, OR EP, COMUNE S EP VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10248/00 proposto da:
COMUNE DI SAN EP VESUVIANO, in persona del Sindaco Dott. Ivan Pasquale Casillo, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato Stefania IASONNA, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CER CS EM ROMAGNOLO, OR EP, COOP EDERA SRL;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 10750/00 proposto da:
COOP EDERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Davide Scotti, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato UI OL, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VITO BISCEGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SIAD ASSIC SPA, CER CS EM ROMAGNOLO, OR EP, COMUNE DI S EP VESUVIANO, NUOVA TIRRENA SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 221/99 del Giudice di pace di OTTAVIANO, emessa il 04/03/99 e depositata il 06/03/99 (R.G. 819/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso principale dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. Svolgimento del processo
LL PP conveniva il Comune di S. PP Vesuviano, davanti al giudice di pace di Ottaviano, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni (pari a L. 1.500.000) subiti dalla sua autovettura finita in una grossa buca di una strada comunale il 30.11.1996. Il Comune chiamava in causa il suo assicuratore per r.c., la s.p.a. Nuova tirrena, nonché il CER (Consorzio Emiliano Romagnolo), quale impresa che aveva eseguito i lavori di metanizzazione, da cui pretendeva di essere manlevato. Il CER chiamava in causa la società coop. r.l. Edera, che aveva materialmente eseguito i lavori, da cui pretendeva di essere manlevata. Quest'ultima chiamava in causa il suo assicuratore per r.c., la s.p.a. Siad.
Il giudice di pace, con sentenza depositata il 6.3.1999, condannava il Comune al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di L. 1.200.000, nonché al pagamento delle spese processuali e di precetto.
Condannava il Cer a rivalere il Comune delle somme pagate in favore dell'attore, in comprese quelle processuali e di precetto. Rigettava la domanda del Cer nei confronti dell'Edera, in quanto non era stato provato che quest'ultima avesse eseguito i lavori nella zona in questione.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Cer.
Resistono con controricorsi la s.p.a. OR SS, incorporante la SIAD, il Comune e la coop. Edera. Questi ultimi due hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato. Il Comune ha presentato memoria.
Motivi del ricorso
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale il CER lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116, 2 e, c.p.c., nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Con il terzo motivo lamenta l'omessa ed insufficiente motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c.. In tutti i suddetti motivi il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato la sua domanda di manleva nei confronti dell'Edera, adducendo che l'obbligo di manleva non era stato provato, mentre ciò risultava dalla documentazione esibita, ed inoltre era fatto pacifico tra le parti, non essendo stato contestato.
2. Ritiene questa Corte che i tre suddetti motivi vadano esaminati congiuntamente, essendo strettamente connessi. Essi sono manifestamente infondati e, quindi, vanno rigettati. Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta o mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). Nella fattispecie, va, anzitutto osservato che il giudice di pace non ha rigettato la domanda di garanzia impropria proposta dal Cer nei confronti dell'Edera, perché non era stato pattiziamente previsto detto obbligo di garanzia, come pare sostenere il ricorrente, ma perché non era stato provato che l'Edera avesse eseguito i lavori nel luogo in questione, in altri termini perché non risultava provato che ricorressero gli estremi fattuali perché operasse la garanzia.
Trattasi di motivazione attinente alle circostanze fattuali, che non è ne' mancante ne' insanabilmente contraddittoria, per cui non sussiste il lamentato vizio di motivazione.
3. Quanto alla censura, secondo cui il giudice non avrebbe esaminato i documenti esibiti, va osservato che detta censura è inammissibile, in quanto, a parte il rilievo che detta omessa valutazione non integra un'ipotesi di vizio motivazionale deducibile in cassazione avverso le sentenze pronunciate secondo equità, in ogni caso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non è indicato il momento processuale in cui tali documenti sarebbero stati prodotti, ne' è riportato il contenuto degli stessi, in modo da poter permettere alla corte la valutazione della decisività dei documenti.
4. Egualmente manifestamente infondata è la censura di mancato rilievo che l'obbligo di manleva era nella fattispecie pacifico tra le parti.
Infatti, a parte il rilievo che detto obbligo di manleva è certamente contestato dall'assicuratore dell'Edera, l'OR SS (vedasi suo controricorso), che pure è legittimato ed interessato a farlo, va in ogni caso rilevato che l'accertamento dell'esistenza di un "fatto pacifico" rientra nei poteri del giudice di merito (Cass. 11.1.1983, n. 195); che nella fattispecie il rigetto della domanda di manleva è stato fondato dal giudice, non sull'esclusione di un obbligo pattizio in tal senso, ma sull'inesistenza delle circostanze fattuali che rendessero operante detto obbligo (esecuzione dei lavori in quella strada da parte dell'Edera).
5.1. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il giudice ritenuto di condannare il CER al pagamento anche delle spese di precetto, pur non essendo stata proposta la relativa domanda.
Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Infatti, poiché il precetto è un atto che precede l'esecuzione, le relative spese ben possono essere contenute nel precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo esse un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli altri atti successivi e conseguenti alla sentenza (notificazione, trascrizione e registrazione della sentenza), ovviamente ove effettivamente sostenute (cfr. Cass. 20 gennaio 1994, n. 457; Cass. S.U. 24 febbraio 1996, n. 1471; Cass. civ., 10 maggio 1984, n. 2870). Poiché dette spese, conseguono per legge, il giudice che abbia condannato la parte soccombente non solo al pagamento delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche genericamente a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge.
5.2. Peraltro, ove l'altra parte impugni la decisione sotto questo profilo a norma dell'art. 112 c.p.c., come nella fattispecie, detta impugnazione è priva di interesse, poiché, ove anche accolta, non determinerebbe una posizione più favorevole per l'impugnante, in quanto, anche in assenza di detta statuizione, egli sarebbe sempre tenuto, ove già condannato al pagamento delle spese processuali, a rivalere la controparte di dette spese accessorie conseguenti alla sentenza.
6. Manifestamente infondato è anche il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che il Comune doveva essere condannato al pagamento del 50% del danno e l'Edera al residuo 50%, poiché tanto risulterebbe dalla motivazione.
Infatti, anzitutto, con la motivazione è stata esclusa ogni responsabilità dell'Edera per i motivi suddetti, ed affermata quella del CER. Inoltre la domanda era stata proposta dal danneggiato esclusivamente nei confronti del Comune, ed, essendo stata ritenuta la responsabilità di quest'ultimo, correttamente questi è stato condannato al pagamento dell'intero, salvo poi rivalersi per l'intero nei confronti dell'esecutrice dei lavori per il patto di manleva, ritenuto esistente.
7. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato, con conseguente assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c.. Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti gli incidentali.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute da ciascuno dei resistenti per questo giudizio di Cassazione, liquidate, per ciascuno, in euro 52,00, oltre euro quattrocentocinquanta/00 per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002