Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
La trasformazione in società per azioni (in virtù della deliberazione in data 12 agosto 1992 del Cipe, adottata in base all'art. 18 D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359) dell'ente Ferrovie dello Stato - istituito nella forma di ente pubblico economico con la legge 17 maggio 1985 n. 210 - ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente, ex art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985, il venir meno dello "ius postulandi" della medesima Avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per "factum principis", da ricondurre alla previsione dell'art. 301, primo comma, cod. proc. civ. (in quanto non assimilabile alle ipotesi di revoca della procura o di rinuncia della stessa di cui al secondo comma dello stesso articolo); nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata in epoca successiva alla suindicata data di trasformazione dell'ente, la notifica della stessa sentenza eseguita alla Avvocatura dello Stato e inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; in tale fattispecie non opera infatti il disposto dell'art. 15, comma terzo bis, D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo 1993 n. 75, secondo cui quanto disposto dal cit. art. 24, comma terzo, legge n. 210 del 1985 continua ad applicarsi per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto legge, posto che il limite di applicazione di tale norma transitoria è segnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza definitiva. Per le stesse ragioni deve ritenersi nulla - ed inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione - la notificazione della sentenza avvenuta nei confronti del funzionario dell'Amministrazione parte in causa, delegato dall'Avvocatura a rappresentarla relativamente ad un giudizio svolgentesi fuori dalla sede dei suoi uffici a norma dell'art. 2, primo comma, del R.D. n. 1611 del 1933.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1999, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
composta dai signori Magistrati:
dr. Giacomo De Tommaso Presidente
dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
dr. Luciano Vigolo Consigliere
dr. Federico Roselli Consigliere
dr. Camillo Filadoro Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni, con sede legale in Roma - piazza della Croce Rossa n.1, in persona del procuratore speciale dr. Raffaele Ruggiero Rubino, giusta atto per notaio Angelo Falcone di Roma del 26 maggio 1993, rep. n.9705, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ozzola in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla via Germanico n.172, ricorrente,
CONTRO
ER NG, GN IC, GN LI e GN IA, rappresentati e difesi, come da procura a margine del controricorso, dall'avv. Antonio Romano del foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell'avv. Luigi Condemi Morabito alla via Tazzoli n.6,
controricorrenti,
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme in data 18-30 aprile 1996, n.210/96, n.40/95 R.G. A.C.;
udita nella pubblica udienza del 17 giugno 1998 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Antonio Romano per i controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostitu Procuratore Generale dr. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme il 31 marzo 1995 la Ferrovie dello Stato S.p.A. proponeva appello avverso la sentenza del locale Pretore in data 14 dicembre 1994, con cui era stata accolta la "domanda dichiarativa della causa del decesso di GN IO, proposta dai signori ER NG, GN IC, GN LI e GN IA, eredi di GN AR, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, ed era stata rigettata, per l'effetto, "la domanda di annullamento della deliberazione 900/RC.U.
0.05MEMVG", con condanna dell'Ente al rimborso delle spese del giudizio. Le parti appellate, nel costituirsi, sollevavano in via preliminare ed assorbente l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che essa era stata proposta tardivamente. A tale scopo rilevavano che, non avendo l'Ente Ferrovie dello Stato eletto domicilio nel Comune dove era sito l'Ufficio Giudiziario presso cui era stata instaurata la causa di primo grado, essi avevano provveduto a notificare, in data 5 gennaio 1995, la sentenza di primo grado mediante deposito nella cancelleria della Pretura di Lamezia Terme, in applicazione degli art. 3 R.D. n.1611/1933 e 58 disp. Att. c.p.c., con conseguente spirare del termine di 30 giorni utili per l'appello alla data del 4 febbraio 1995, mentre il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di appello era avvenuto il 31 marzo 1995.
Venivano in seguito acquisite specifiche note difensive sulla predetta questione di rito.
Con sentenza in data 18 - 30 aprile 1996 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava inammissibile l'appello ed interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Osservava il Tribunale che all'epoca. della proposizione della domanda l'Ente Ferrovie dello Stato godeva del patrocinio e dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del r.d. 30 settembre 1933 n.1611, e dunque l'intero giudizio di primo grado, compresa la fase di notifica della relativa sentenza, doveva esaminarsi alla luce del predetto testo legislativo, nel quale, derogandosi alla regola generale sopra enunciata, viene previsto che nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha la facoltà di delegare funzionari dell'amministrazione interessata (art. 2, 1^ comma), o, nei casi di accertate particolari esigenze, di conferire la delega a procuratori legali per lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi civili ed amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli Uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle Avvocature distrettuali, relativi a materie riguardanti enti soppressi (art. 2, 20 comma).
Inoltre, "innanzi alle preture ed ai giudici di pace le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti (art. 3 ).
Aggiungeva il Tribunale, dopo aver esposto il contenuto dell'art. 11 del r.d. in esame che, per costante giurisprudenza, "le disposizioni speciali sulle notificazioni alle amministrazioni dello Stato sono applicabili soltanto allorché l'amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, e non anche nell'ipotesi in cui questa si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 2 del r.d. 30 ottobre 1933, n.1611, delegando un procuratore legale privato ed eleggendo il domicilio presso il medesimo;
ne consegue che in tale ipotesi la notifica della sentenza eseguita presso lo studio del procuratore costituito è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello". Analogamente si era statuito, con riferimento al 1^ comma dell'art. 2, quando l'amministrazione dello Stato si avvalga della facoltà di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, per tale riconosciuto.
Tal principi dovevano applicarsi anche al caso di rappresentanza diretta delle amministrazioni dello Stato da parte di propri funzionari ai sensi dell'art. 3 del r.d. n.1611/1933. Precisava il Tribunale che nella comparsa di costituzione in primo grado l'allora Ente Ferrovie dello Stato era "domiciliato per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro", ed era "rappresentato, ai sensi dell'art. 3 del r.d. n.1611 del 1933, dall'Ufficio Affari Legali Compartimentali di Reggio Calabria nella persona del dr. Giovanni Galotta". A tutti gli effetti quindi la rappresentanza in giudizio veniva assunta da un proprio funzionario. Ai sensi del combinato disposto degli art.314 c.p.c. (nella versione antecedente alle ultime riforme) e 58 delle relative disposizioni di attuazione correttamente, quindi, gli appellati avevano scelto di effettuare la notifica della sentenza di primo grado all'Ente Ferrovie dello Stato nelle mani di un funzionario di cancelleria della Pretura di Lamezia Terme, anziché presso l'Avvocatura liberamente domiciliataria. Tale notifica era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello, ma il deposito del ricorso in appello era avvenuto oltre il 30^ giorno dalla notifica. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 12 luglio 1996, Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
La signora ER ed i signori GN hanno resistito con controricorso notificato il 12 agosto 1996.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente Società, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 ed 11 r.d. 1611/1933, degli art.82, 84 e 141 c.p.c., degli artt. 170 e 285 c.p.c., degli artt. 325 e
326 c.p.c., dell'art. 314 c.p.c. e dell'art. 58 disp. att. c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che erroneamente il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto che l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 3 r.d. 1611/1933 comporti la totale abdicazione, da parte dell'Avvocatura dello Stato dei poteri connessi all'assunzione della difesa giudiziale. Dall'art. 3 r.d. citato emergeva che innanzi alle preture le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti;
era quindi delegata l'attività procuratoria ad un funzionario dell'Amministrazione, non anche la difesa giudiziale od i diritti di domiciliazione.
Nella specie l'Avvocatura dello Stato aveva conferito al funzionario dell'amministrazione la sola rappresentanza procuratoria senza eleggere domicilio presso quest'ultima. Ai sensi dell'art. 11 del r.d. la notifica della sentenza di primo grado doveva essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato.
La ricorrente richiamava poi la sentenza delle SS.UU. di questa Corte Suprema 2 maggio 1996 n. 4000. L'appello della Società era stato pertanto proposto tempestivamente. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
La trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato ha determinato, con l'inapplicabilità della norma relativa al patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato per il suddetto ente, "ex" art. 24, terzo comma, della legge n.210 del 1985, il venir meno dello "jus postulandi" della medesima avvocatura, realizzando così una fattispecie di impedimento del procuratore per "factum. principis", da ricondurre alla previsione dell'art. 301, primo comma c.p.c.; nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata, come nella specie, in epoca successiva alla data di trasformazione dell'ente, solo la notifica della stessa sentenza eseguita alla parte personalmente è idonea, a norma degli artt. 286 e 301 c.p.c., a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c.. In tale ipotesi, infatti, non opera il disposto dell'art. 15, comma terzo "bis", del d.l. 23 gennaio 1993 n.16 nel testo di cui alla legge di conversione 24 marzo 1993 n.75.
secondo cui quanto disposto dal citato art. 24, terzo comma, legge n.210 del 1985 continua ad applicarsi per le controversie pendenti e limitatamente al grado di giudizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto legge, poiché il limite di applicazione di tale norma transitoria è segnato, per i giudizi pendenti, dalla conclusione del grado di giudizio in corso alla stessa data, che si realizza con la pubblicazione della sentenza definitiva (Cass. 14 novembre 1997 n. 11281). Nella specie pertanto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, neppure la notifica della sentenza all'Avvocatura. dello Stato era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ma erra altresì il Tribunale, allorché ritiene che la sentenza potesse essere notificata al funzionario dell'Ente Ferrovie dello Stato, costituito in giudizio, intesa l'Avvocatura dello Stato, "ex" art. 3 R.D. n.1611 del 1993 (alla stregua di Cass. 14 marzo 1988 n. 2432). Assume infatti il Tribunale che l'intero giudizio di primo grado, "compresa la fase di notifica della relativa sentenza", era regolato dal predetto R.D. n.1611 del 1933, in relazione all'art. 15, comma terzo "bis", del d.l. n.16 del 1993 nel testo di cui alla legge di conversione n.75 del 1993 ed all'art. 24. terzo comma della legge n.210 del 1985. Invece, dovendosi escludere che l'art. 15 citato potesse esser applicabile, come si è detto, dopo la pubblicazione della sentenza (Cass. n. 11281 del 1997 cit.), anche lo "jus postuland di tale funzionario dell'Ente Ferrovie dello Stato era venuto meno, a seguito della pubblicazione della sentenza, di tal che la notifica della sentenza al medesimo era nulla, essendo venuta meno nella specie l'operatività dell'art. 24, terzo comma, della legge 210 del 1985, e quindi il sistema di rappresentanza in giudizio dell'Ente Ferrovie dello Stato da parte dell'Avvocatura dello Stato direttamente o per delega, o mediante funzionari dell'Ente F.S., rappresentanti l'Ente medesimo, intesa l'Avvocatura dello Stato.
È peraltro evidente che il funzionario di un Ente trasformato in società non possa rappresentare la società stessa, allorché sia venuta meno la "prorogatio" dei suoi poteri rappresentativi nei confronti della società.
In definitiva, sebbene per motivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, la notifica al funzionario dell'Ente Ferrovie dello Stato era nulla, dovendo la notifica avvenire in persona del legale rappresentante della Società Ferrovie dello Stato, e, non essendo tale notifica avvenuta, non era applicabile la decorrenza del termine di cui all'art. 326 c.p.c., bensì era applicabile il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c. E, poiché risulta dagli atti che l'impugnazione è avvenuta entro il predetto termine annuale, l'appello era ammissibile e, con l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro Tribunale - indicato in dispositivo - che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Catanzaro, che provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria 21 gennaio 1999.