Sentenza 5 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed esposizione ai rumori, il decreto legislativo 15 agosto 1941 n. 277, attuativo delle direttive 86/188/CEE e 88/642/CEE, all'art 41 prescrive che il datore di lavoro deve ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione al rumore mediante l'adozione di misure tecniche,organizzative e procedurali concretamente attuabili. La norma richiede dunque l'adozione congiunta delle misure tecniche, organizzative e procedurali. Il legislatore ha, infatti, usato la congiunzione "e" con funzione semantica, e non la congiunzione "o", in quanto ha inteso imporre l'adozione di tutti i tipi di misure concretamente attuabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/1998, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente del 5/2/1998
1. Dott. Aldo RIZZO Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 377
3. " Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 24482/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da US IO, n. a Brescia il 12-2-1958 avverso la sentenza 6.2.1997 del Pretore di Brescia Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 6.2.1997 il Pretore di Brescia affermava la penale responsabilità di US IO in ordine al reato di cui agli artt. 41, 1^ comma, e 50, lett. a), del D.Lgs. n. 277/1991 (poiché, quale amministratore delegato della s.p.a. "Brawo", svolgente attività di stampaggio di ottone, non provvedeva a ridurre al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione a rumore, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili, non disponendo alcun intervento di insonorizzazione con riguardo alle macchine dei reparti taglierine, stampaggio, trance, sabbiatura e smerigliatura e/o comunque non disponendo tutti gli interventi prescritti dalla U.S.L. competente nel rapporto di valutazione del rischio del 26.6.1992 -acc. nello stabilimento di Villa Carcina, fino al 22.3.1995) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di lire sette milioni di ammenda. Rilevava il Pretore che non era mai stata posta in discussione l'esistenza di un elevato rischio derivante dall'esposizione a rumore all'interno dell'azienda.
A fronte di tale situazione, l'U.S.L. aveva prescritto l'installazione di pareti fonoassorbenti al fine di circoscrivere le zone più rumorose, l'incapsulamento dei bilancieri ed altri interventi minori volti, per esempio, ad attutire il rumore provocato dalla caduta dei pezzi di metallo nelle operazioni di taglio e di uscita dalle presse.
La società, conseguentemente, aveva provveduto ad installare due pareti fonoassorbenti separando così il reparto meccanica, meno rumoroso, dagli altri impianti;
aveva altresì dotato i dipendenti di otoprotettori personalizzati rispettando pure gli obblighi di informazione prescritti dalla legge.
Una successiva ispezione dell'U.S.L. aveva accertato, però, che - pur in seguito a tali interventi - il rischio rumore, nell'unico capannone aziendale, era rimasto pressoché inalterato, non essendo stata attuata la fondamentale misura di incapsulamento delle singole macchine, che la società aveva considerato eccessivamente onerosa ed antieconomica, per la vetustà e l'obsolescenza dei macchinari medesimi.
Concludeva, quindi, il giudicante che non risultavano poste in essere tutte le misure ordinarie di diligenza "concretamente attuabili" escludendo qualsiasi rilevanza alle argomentazioni difensive riferite "a concetti di comodità o compatibilità con le condizioni economiche e strutturali dell'azienda". Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il US, lamentando violazione di legge nell'interpretazione della norma incriminatrice ed eccependo di avere attuato ogni intervento possibile per limitare i rischi derivanti ai lavoratori dall'esposizione al rumore. L'art.41 del D.Lgs. n. 277/1991, privilegiando gli "interventi alla fonte", porrebbe un'opzione tra siffatti interventi ed altre misure alternative comunque idonee al contenimento degli effetti del rumore. Misure: di quest'ultimo tipo egli avrebbe comunque adottato;
l'effettuazione di investimenti per l'acquisto di nuovi macchinari era questione, invece, demandata non alla dirigenza ma alla proprietà dell'azienda e, comunque, sulla base delle valutazioni tecniche disposte ed effettuate, lo incapsulamento dei macchinari esistenti non avrebbe risolto il problema della rumorosità, in quanto gli operatori avrebbero sempre dovuto aprire le eventuali cabine per svolgere le varie operazioni lavorative. MOTIVI della DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. L'art.41, 1^ comma, del D.Lgs. n.277/1991 prescrive che il datore di lavoro, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, deve ridurre al minimo i rischi derivanti dalla esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
La norma incriminatrice dunque, richiede un risultato - la riduzione al minimo consentito dal progresso tecnologico del rischio professionale da rumore- mediante l'adozione congiunta delle misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili. Il legislatore (come già rilevato da questa Corte Suprema: Cass., Sez. III, 22.11.1995, n. 11314, ric. Barbon) ha usato la congiunzione "e" con funzione semantica aggiuntiva, e non la congiunzione "o" che avrebbe avuto funzione disgiuntiva, in quanto ha inteso imporre al datore di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori, l'adozione di tutti i tipi di misure concretamente attuabili, privilegiando quelle che aggrediscono la fonte del rumore. Ne deriva che il fatto che il datore di lavoro abbia assunto soltanto alcune tra le misure tecniche praticabili (nella specie:
installazione di due pareti fonoassorbenti per isolare un reparto) non esclude il reato ove il giudice accerti - come nella decisione impugnata ha accertato il Pretore con motivazione equilibrata ed approfondita - che non sono state assunte le altre misure tecniche praticabili e che, per conseguenza non è stato ridotto il rumore al minimo tecnologicamente possibile. Il riferimento normativo alle "misure... concretamente attuabili" non legittima la configurazione di un dovere relativo, più o meno connesso alle effettive capacità economiche dell'impresa, ma si pone esclusivamente quale riferimento alla pratica attuabilità aziendale delle misure protettive, in relazione alle forme ed ai mezzi diretti al raggiungimento del risultato imposto come dovere assoluto.
A maggior ragione non rileva che il datore di lavoro abbia dotato i lavoratori di mezzi di protezione individuali dell'udito (strumenti otoprotettori), giacché questa è un'ulteriore condotta imposta a tutela della salute aziendale dall'art. 43, 1^ comma, del D.Lgs. n.277/1991,1a cui inosservanza è autonomamente sanzionata.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 1998