Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1057
CASS
Sentenza 6 febbraio 1999

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Massime1

Qualora il regolamento condominiale non abbia natura contrattuale, l'assemblea dei condomini, anche in mancanza di unanimità, può modificare le disposizioni regolamentari in materia di uso delle cose comuni, purché sia assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini, e cioè il diritto di ciascun condomino di trarre dalle cose comuni il massimo godimento possibile, dovendo, peraltro, la eventuale maggiore utilizzazione consentire, sia pure a livello di previsione potenziale, un godimento di pari natura ed intensità da parte degli altri condomini.

Commentario1

  • 1Revisione del regolamento condominiale
    https://www.brocardi.it/

    Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7474 del 11 agosto 1997 «Poiché per l'attuazione della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio dei condomini di un edificio - artt. 18, L. 6 agosto 1967, n. 765 e 2, comma 2, L. 24 marzo 1989, n. 122 - è necessario identificare la superficie da assoggettare...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4782 del 23 ottobre 1978 «Il lastrico solare di un edificio condominiale, che sia stato venduto dal costruttore ed originario proprietario dell'intero edificio come area interamente edificabile, in forza di valido titolo opponibile agli acquirenti delle altre unità...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 506 del 8 febbraio 1975 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/1999, n. 1057
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1057
Data del deposito : 6 febbraio 1999

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