Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 25532
CASS
Sentenza 3 giugno 2015

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In tema di reati tributari, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento dell'IVA - per un importo non superiore, per ciascun periodo di imposta a euro 103.291,38, con riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - previsto dall'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 80 del 2014.

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  • 1Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA
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    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …

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  • 2Abolitio criminis e reati tributari 'sotto-soglia': uno dei primi
    Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente riforma dei reati tributari, operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158[1]. 2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000[2], che è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 25532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25532
Data del deposito : 3 giugno 2015

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