Sentenza 17 giugno 2014
Massime • 2
La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato nè ai sensi dell'art. 697 cod. pen, riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", nè ai sensi dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n.110.
In tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/06/2014, n. 29668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29668 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/06/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1932
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - N. 19117/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI OR N. IL 26/10/1961;
avverso la sentenza n. 3256/2012 TRIBUNALE di RAGUSA, del 28/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO ALDO;
lette le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, ovvero, in subordine di rigettarlo.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il Tribunale di Ragusa, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato all'imputato CA VA, ex art. 444 c.p.p., la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600,00 di multa, in relazione ai reati allo stesso contestati: detenzione di una pistola a tamburo con matricola parzialmente abrasa (capo A della rubrica);
ricettazione della suddetta pistola (capo B), detenzione di n. 165 cartucce inesplose, 59 bossoli esplosi, 600 inneschi per cartucce e 4 kg di pallini (capo C della rubrica); detenzione illegale di 46 cartucce calibro 357 magnum (capo D della rubrica);
- che avverso l'indicata sentenza ha proposto appello - qualificato come ricorso per cassazione, essendo le sentenze di applicazione pena inappellabili ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 - il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento, a ragione del rilievo che la pena applicata doveva ritenersi eccessiva:
(1) perché la detenzione da parte del CA dei "manufatti" di cui al capo C non integra in alcun modo la fattispecie contestata, (art. 697 c.p.), conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito;
(2) perché all'imputato doveva riconoscersi in ogni caso la diminuente del fatto di lieve entità di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5;
(3) perché per la configurabilità del delitto di ricettazione si richiede la sussistenza anche di un dolo specifico, costituito dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto, da intendere come qualsiasi utilità o vantaggio, insussistente nel caso in quanto una essendosi il giudicante limitato a recepire l'accordo raggiunto dalle parti senza motivare adeguatamente sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo in particolare alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui pure l'imputato appariva meritevole, in ragione delle condizioni soggettive e del comportamento processuale ed extraprocessuale;
- che l'impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata;
- che in riferimento al primo motivo d'impugnazione dedotto, occorre infatti considerare che seppure può convenirsi con il ricorrente, che la detenzione dei soli bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato ne' ai sensi dell'art. 697 c.p., riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", ne' ai sensi della L. 2 ottobre 1967, n. 895, art. 2, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 3, (in termini, Sez. 1^, n.
17275 del 09/03/2001 - dep. 28/04/2001, Pecoraro, Rv. 218823) occorre considerare, tuttavia, che nel presente giudizio al CA era contestata, al capo C della rubrica, anche la detenzione di 165 cartucce inesplose, di 600 inneschi per cartucce e 4 kg di pallini, ovvero di materiale per il quale certamente non ricorre l'esenzione dalla denuncia all'autorità di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 26, (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) che riguarda chi sia in possesso di armi regolarmente denunziate e non anche chi, come il ricorrente, deteneva illegalmente una pistola con matricola parzialmente abrasa, sicché, come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, non incide concretamente sulla legalità della pena concordata dalle parti l'applicazione della stessa anche in relazione alla detenzione dei bossoli esplosi, e ciò conformante all'indirizzo giurisprudenziale (Sez. 5^, n. 5054 del 21/10/1999 - dep. 11/11/1999, PG in proc. Giglio, Rv. 216373), secondo cui, in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, l'oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi;
- che infondati risultano anche gli ulteriori motivi dedotti in ricorso, avendo il giudice adempiuto correttamente all'obbligo di motivazione secondo il particolare schema argomentativo proprio della sentenza pronunciata ai sensi dell'art 444 c.p.p., nei termini ormai definiti dalle sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 5777 del 27 marzo 1992, imp. Di Benedetto (RIV. 191135);
che infatti, secondo il predetto insegnamento, in presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato non è legittimato a chiedere una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto nel formulare la richiesta ha inteso rinunciare ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa e quindi la sussistenza degli elementi su cui tale accusa si fondava, con la conseguenza che, in tale specifico ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del giudice della volontà delle parti in ordine alla entità della pena e di aver positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost., comma 3, (Sez. 2^, n. 109 del 09/01/1998 - dep. 09/02/1998, Gerardini ed altro, Rv. 210450);
- che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2014