Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ritenuto sussistente il tentativo di furto con riferimento un'autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, osservando che, pur in mancanza della chiave originale, era comunque possibile attivare i circuiti elettrici mediante l'utilizzo di idonee apparecchiature e che, comunque, il veicolo poteva essere spostato a motore spento in un luogo irrintracciabile per la persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2014, n. 9254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9254 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 15/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 3023
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 3360/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME GI N. IL 06/02/1975;
MO NC N. IL 04/05/1988;
TI MM N. IL 27/02/1991;
avverso la sentenza n. 737/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO, del 20/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione RA GI, GI ES e TI MA avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - in data 20 dicembre 2012 con la quale - a parte la riduzione per tutti del trattamento sanzionatorio - è stato confermato il giudizio di responsabilità formulato in primo grado a loro carico, in ordine al reato di tentato furto aggravato di un'autovettura Fiat Panda, commesso il 25 maggio 2012.
Al RA è stata contestata la recidiva reiterata infra- quinquennale, però non ritenuta nel computo della pena. Deducono con tre distinti ricorsi sovrapponibili.
1) il vizio della motivazione sulla responsabilità. Il principale teste dell'accusa, l'agente IE, aveva reso dichiarazioni accusatorie soltanto nei confronti di TI GI, mentre, con riferimento all'imputato RA, si era limitato ad affermare di averlo visto seduto nella propria autovettura, sul lato opposto della carreggiata rispetto a quello ove era parcheggiata l'auto rubata. In tale luogo - un'area privata - l'imputato aveva chiarito di essersi trovato per effettuare l'acquisto di due pacchi di sigarette presso il distributore automatico ivi esistente, essendo, in tali affermazioni, sostenuto da quelle dello stesso tenore degli altri imputati. Al riguardo, le affermazioni dell'agente, riguardo al fatto di aver visto GI e TI dapprima armeggiare intorno all'auto rubata e poi salire sulla vettura del RA, erano risultate prive di riscontro ed anzi contraddette dalle menzionate dichiarazioni, concordi, dei tre imputati, nonché dalle foto prodotte dalla difesa;
In secondo luogo si lamenta la contraddittorietà delle dichiarazioni del teste IE, non colta dei giudici di secondo grado, nonostante fosse emerso chiaramente che dal luogo del suo presunto avvistamento, egli non era in grado di poter effettivamente vedere gli accusati.
La difesa aveva prodotto fotografie capaci di dimostrare che, dal punto in cui si trovava l'agente IE (via Sanità), non poteva essere percepito il luogo di parcheggio della Panda, in via Toniolo.
Aggiunge il difensore che sono risultati errati anche taluni particolari del racconto dell'agente, dal momento che la vettura Panda era parcheggiata con modalità diverse da quelle descritte dal teste.
Erano state anche trascurate le circostanze di tempo (ora notturna) e la distanza del luogo di avvistamento (150 m).
Inoltre la difesa critica l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i soggetti visti da lontano, dall'agente IE, mentre armeggiavano intorno alla Fiat Panda non potevano essere che gli imputati, controllati successivamente in altro luogo, e non, piuttosto, altri soggetti allontanatisi in direzione dei condomini ivi presenti;
2) il ricorrere dell'ipotesi di reato impossibile.
Gli imputati erano risultati privi di strumenti, mentre era emerso che la vettura Panda era dotata di una centralina in grado di riconoscere una sola chiave per l'avvio del motore: in mancanza di questa, la centralina stessa avrebbe dovuto essere sostituita oppure l'auto rimossa con un carro attrezzi;
3) il vizio della motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.
4. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
Le doglianze poste a fondamento del primo motivo sono integralmente versate in fatto e come tali non apprezzabili, in via diretta, da questa Corte di legittimità.
Il ragionamento della Corte di merito è basato sull'apprezzamento della veridicità delle dichiarazioni del teste IE il quale ha compiuto, anche sulle foto prodotte dalla difesa, il riconoscimento del luogo nel quale aveva visto l'auto parcheggiata e i due soggetti, in quel momento non identificati, armeggiare intorno al cofano. Tutte le osservazioni della difesa riguardo l'inattendibilità di tale deposizione finiscono per sollecitare la Corte di cassazione ad un'autonoma rivalutazione del risultato di prova, in realtà non consentita in ragione della sede.
Se il teste fosse effettivamente, o meno, in grado di percepire i movimenti di soggetti a distanza notevole dal punto di avvistamento e in un'ora notturna, è questione che i giudici del merito hanno ritenuto, motivatamente, di risolvere in senso positivo anche e soprattutto in ragione del fatto che quei movimenti - da parte di persone che il teste ha ammesso di non aver potuto identificare, data la lontananza- sono stati attribuiti comunque a persone viste - in quella stessa occasione, e percepita la presenza delle forze dell'ordine - allontanarsi rapidamente verso il lato opposto della carreggiata ove sono salite a bordo della vettura guidata dal RA, immediatamente controllata dagli stessi operanti, con la conseguente identificazione di tutti gli occupanti. Oltre a ciò, le indagini immediatamente esperite hanno fatto emergere l'ulteriore circostanza, estremamente significativa, dell'essere risultata, la vettura oggetto delle attenzioni dei due individui, appena sottoposta a attività indubbiamente diretta al compimento del relativo furto.
Non emergono, in conclusione, fondate ragioni per censurare il ragionamento probatorio del giudice del merito, al riguardo. Ugualmente non apprezzabile è la censura sulla pretesa inidoneità assoluta del tentativo e sulla conseguente impossibilità del reato, per la presenza, nella vettura, di una centralina che rendeva impossibile l'attivazione dei circuiti elettrici se non in presenza della chiave originale oppure di altra centralina da sostituire alla prima.
Per la configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato tale da non consentire neppure in via eccezionale l'attuazione del proposito criminoso (Rv. 228557).
Nel caso della autovettura dotata di accensione elettronica mediante centralina, l'attivazione di circuiti è consentita anche mediante apparecchiature capaci di interfacciarsi con l'elettronica come fanno le case automobilistiche quando replicano una card o una chiave elettronica dopo che è stato smarrito l'originale.
Il fatto che imputati non siano risultati in possesso di tali apparecchiature, data la concitazione della azione che ha portato al loro arresto, non implica anche la dimostrazione che non ne fossero in possesso oppure che fossero in grado di procurarseli nel giro di poco tempo.
Non può comunque trascurarsi che nei reati di danno l'idoneità degli atti nel tentativo va riferita all'insieme complessivo dell'attività posta in essere dal soggetto, tenendo conto di tutte le modalità e circostanze effettive di essa nell'ambito della situazione contingente, e va ritenuta sussistente se risultino dotati di oggettiva pericolosità in concreto rispetto all'interesse protetto, con valutazione, quindi, "ex ante", anche se la prognosi è necessariamente postuma rispetto all'attività svolta (Sez. 1, Sentenza n. 17787 del 03/11/1988 Ud. (dep. 28/12/1989) Rv. 182929). Infine la idoneità del tentativo e la insussistenza della ipotesi del reato impossibile deriva anche dal rilievo che l'auto ben si prestava ad uno spostamento manuale, a motore spento, in luogo vicino ove la persona offesa non avrebbe potuto rintracciarla mentre gli agenti avrebbero potuto perfezionare la loro condotta delittuosa. Infine è inammissibile l'ultimo motivo di ricorso, non fondato su ragioni di fatto capaci di sostenere la doglianza, diversamente da quanto preteso dall'art. 581 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2015