Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1616
CASS
Sentenza 28 gennaio 2004

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Anche nell'ipotesi di risoluzione convenzionale di un contratto sinallagmatico, le reciproche prestazioni delle parti, che conseguono alla risoluzione, restano fra loro collegate dal vincolo della corrispettività, specie quando le parti abbiano regolato le modalità di esecuzione della risoluzione; in conseguenza, qualora un contratto risolutorio abbia previsto tali modalità contemplando a carico delle parti reciproche prestazioni, legate da rapporto di corrispettività, non può non trovare applicazione, in caso di inadempimento, il rimedio della risoluzione del contratto con il conseguente ripristino della situazione preesistente.

La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, parzialmente vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse; ne', con riferimento al giudizio di Cassazione, l'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime allegazioni proposte senza successo nel precedente grado di giudizio potrebbe ritenersi tutelata dalla sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale, poiché tale atto - per la sua funzione processuale - sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia dell'impugnazione incidentale e non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata riguardo alle suddette allegazioni, in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) soccombente per averle il giudice disattese (o ignorate).

Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalità di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 437 cod. civ., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennità previste dall'art. 1751 cod. civ., relative alla cessazione del contratto di agenzia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1616
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1616
    Data del deposito : 28 gennaio 2004

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