Sentenza 28 gennaio 2004
Massime • 3
Anche nell'ipotesi di risoluzione convenzionale di un contratto sinallagmatico, le reciproche prestazioni delle parti, che conseguono alla risoluzione, restano fra loro collegate dal vincolo della corrispettività, specie quando le parti abbiano regolato le modalità di esecuzione della risoluzione; in conseguenza, qualora un contratto risolutorio abbia previsto tali modalità contemplando a carico delle parti reciproche prestazioni, legate da rapporto di corrispettività, non può non trovare applicazione, in caso di inadempimento, il rimedio della risoluzione del contratto con il conseguente ripristino della situazione preesistente.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, parzialmente vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse; ne', con riferimento al giudizio di Cassazione, l'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime allegazioni proposte senza successo nel precedente grado di giudizio potrebbe ritenersi tutelata dalla sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale, poiché tale atto - per la sua funzione processuale - sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia dell'impugnazione incidentale e non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata riguardo alle suddette allegazioni, in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) soccombente per averle il giudice disattese (o ignorate).
Ove l'agente abbia dedotto in primo grado l'inadempimento di una convenzione intercorsa con il preponente, intesa a regolare le modalità di scioglimento del contratto di agenzia, ed abbia domandato la risoluzione di tale convenzione e il risarcimento dei conseguenti danni, è inammissibile, ai sensi dell'art. 437 cod. civ., la domanda formulata in appello volta ad ottenere le indennità previste dall'art. 1751 cod. civ., relative alla cessazione del contratto di agenzia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/01/2004, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO DR, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO PIACCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 26325/01 proposto da:
MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO VITOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BISSI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MO DR;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 30988/01 proposto da;
MO DR, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PETRACCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO PIACCI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1023/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 20/07/01 - R.G.N. 661/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato PETRACCA;
udito l'Avvocato VITOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso previa riunione dei fascicoli, accoglimento del ricorso principale ed assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ET del lavoro di Napoli-Barra, con sentenza del 2 marzo 1999, accolse parzialmente la domanda proposta da MO LE nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., intesa ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento della "convenzione di liberalizzazione" in data 3 novembre 1992 (con la quale le parti avevano risolto il contratto di agenzia fra loro intercorso e avevano concordato la rinuncia dell'agente alle indennità previste allo scioglimento del rapporto a fronte del conferimento della facoltà di trasferire liberamente ad altra compagnia assicuratrice i contratti del settore R.C.A. già in carico dell'agenzia, nel termine massimo di tredici mesi) e il pagamento delle provvigioni relative ai contratti in corso al momento della cessazione del rapporto. In particolare, il ET, riconosciuto l'inadempimento della società, ridusse l'importo del risarcimento come quantificato dall'attore e respinse la pretesa riguardante le indennità maturate in relazione al contratto di agenzia in quanto erroneamente proposta a titolo risarcitorio.
La decisione pretorile venne confermata dalla Corte d'appello di Napoli, che - con la sentenza in epigrafe specificata - respinse gli appelli autonomamente proposti dalle parti osservando che: (quanto alle censure mosse dalla società) la domanda di risoluzione della convenzione non era preclusa dalla scadenza del suddetto termine di efficacia delle obbligazioni assunte, stante l'interesse dell'agente a far venire meno gli effetti della rinuncia alle indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, e in ogni caso la domanda di risarcimento dei danni era del tutto autonoma da quella di risoluzione;
l'inadempimento della società era stato correttamente individuato dal primo giudice, sulla base dell'istruttoria espletata, nella mancata trasmissione degli attestati di rischio e nel mancato ripristino del collegamento informatico con l'agenzia; la quantificazione dei danni era stata dettagliatamente operata dal ET e le critiche della società al riguardo erano del tutto generiche;
il pagamento all'agente delle provvigioni maturate per la normale attività compiuta durante il periodo di "liberalizzazione" non era escluso dall'art. 9 della convenzione, che si riferiva solo ai rimborsi relativi alla semplice attività di riconsegna delle polizze;
(quanto alle censure mosse dal MO ) il ET aveva correttamente escluso dal risarcimento le indennità di scioglimento del rapporto, in mancanza di un nesso causale fra l'inadempimento della convenzione e la mancata percezione di tali indennità, riconducibili all'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di agenzia e perciò ad un diverso tipo di domanda, che non poteva comunque trovare ingresso "ex novo" nel giudizio di appello;
il ET aveva esattamente disatteso i criteri di determinazione del danno elaborati dalla consulenza di parte del MO (che avevano compreso nella "liberalizzazione" del portafoglio anche contratti diversi dalla R.C.A. e non avevano tenuto conto del grado di probabilità di trasferimento delle polizze) ed aveva compiuto una quantificazione logicamente corretta, anche in relazione all'esclusione di voci di danno del tutto sfornite di specifica allegazione probatoria (quali il danno alla carriera e l'avviamento) ed alla liquidazione del danno previdenziale (ivi non potendosi comprendere l'omesso versamento dei contributi per gli anni 1991 e 1992, in assenza di una specifica e rituale domanda al riguardo). Per la cassazione di tale sentenza il MO ricorre deducendo sette motivi di impugnazione.
La società resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui il MO resiste a sua volta con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale in relazione all'impugnazione della società. Quest'ultima ha anche depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la stessa sentenza. 2. - Il ricorso principale del MO si articola in sette motivi. Il primo motivo denuncia illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pure riconoscendo l'ammissibilità della domanda di risoluzione in ragione del persistente interesse dell'agente a percepire le indennità di scioglimento del rapporto, ha invece negato la liquidazione di tali indennità, senza considerare - eventualmente previa una diversa qualificazione della relativa domanda - che queste erano parte integrante della originaria richiesta dell'attore.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c.. Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto nuova la domanda di pagamento delle indennità di scioglimento del rapporto, sebbene fondata sulla medesima "causa petendi" della originaria domanda, e cioè sulla risoluzione del contratto di "liberalizzazione".
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1223 e 1224 c.c. nonché vizi di motivazione. Si sostiene che, in ogni caso, la Corte d'appello avrebbe dovuto comprendere le indennità di scioglimento del rapporto nel calcolo del danno risarcibile.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1223 e 1226 c.c. nonché vizi di motivazione. Si censura la riduzione, operata dai giudici di merito ai fini della quantificazione del danno, del valore delle polizze assicurative che il MO non potè trasferire ad altra compagnia a seguito dell'inadempimento della società Milano, nonché l'abbattimento delle provvigioni lorde al fine di equiparare il danno al reddito netto ricavabile dall'agente, e si sostiene l'arbitrarietà delle suddette limitazioni, a fronte della diversa e puntuale determinazione offerta dalla consulenza di parte, immotivatamente disattesa dai giudici di merito, nonché, in particolare, l'illogicità della determinazione nella misura del 65% di spese e oneri connessi all'ipotizzato trasferimento di una parte limitata (25%) delle polizze.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione in ordine alla determinazione del danno previdenziale. Si lamenta che i giudici di merito non abbiano tenuto conto dei parametri puntualmente evidenziati dal consulente di parte, peraltro non specificamente contestati dalla società, particolarmente in ordine ai versamenti contributivi effettuati per ciascun anno del rapporto, e non abbiano considerato che il danno previdenziale determinato dal ET doveva comunque essere "proiettato" per i dieci anni successivi alla risoluzione della convenzione.
Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto e vizi di motivazione in ordine alla esclusione dal risarcimento del danno previdenziale dell'omissione contributiva per gli anni 1991 e 1992. Si deduce che il danno per tale omissione era stato chiesto specificamente nel ricorso introduttivo, con domanda del tutto autonoma rispetto al danno previdenziale relativo alla perdita di contribuzione conseguente alla risoluzione. Il settimo motivo denuncia omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla esclusione del danno da perdita di avviamento. Si deduce che tale danno era oggettivamente rilevabile per il solo fatto della cessazione dell'attività di agente ed era stato quantificato dal consulente di parte secondo parametri ancora una volta rimasti privi di contestazione.
3. - Il ricorso incidentale della società si articola in tre motivi di impugnazione.
Il primo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 1223 e 1453 c.c. Si sostiene la tardività della contestazione del MO di inadempimento della convenzione (in quanto sollevata a distanza di quasi due anni dalla scadenza del termine di efficacia del contratto, in carenza di interesse ad agire), rilevante anche ex art. 1227 c.c. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 c.c.. Si lamenta che la Corte d'appello abbia trascurato gli elementi probatori offerti dalla società in ordine al comportamento da questa osservato nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione e, in particolare, alle difficoltà di trasmissione degli attestati di rischio, nonché - quanto alla incidenza di tale inadempimento - alla scarsa redditività delle polizze R.C.A. che l'agente intendeva trasferire ad altra compagnia, ed abbia, comunque, erroneamente ritenuto generiche le contestazioni mosse alla quantificazione del danno.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla condanna al pagamento delle provvigioni maturate durante il periodo previsto per la "liberalizzazione" del portafoglio. Si sostiene che i giudici di merito abbiano erroneamente interpretato l'art. 9 della convenzione, che esplicitamente escludeva ogni indennità o rimborso relativo al cessato rapporto di agenzia. 4. - Il ricorso incidentale del MO , proposto in relazione all'impugnazione della società, comprende un unico motivo. Si denunciano vizi di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'appello proposto dalla società e si lamenta che la Corte d'appello, disattendendo il rilievo di genericità di tale gravame, non abbia indicato i punti della sentenza di primo grado specificamente censurati.
5. - Le questioni della tardività o meno della domanda proposta dall'agente e della sussistenza o meno dell'inadempimento, che sono sollevate nel primo e nel secondo motivo del ricorso incidentale della società, si presentano come logicamente pregiudiziali rispetto agli aspetti riguardanti l'entità del risarcimento. 5.1. - In relazione a tali questioni, peraltro, il MO, con l'unico motivo del suo ricorso incidentale, censura la sentenza di merito in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'appello proposto dalla società, con il quale le medesime questioni erano state sollevate dinanzi alla Corte d'appello di Napoli. Deve perciò essere esaminato tale ricorso incidentale, per il suo evidente carattere assorbente rispetto alle predette questioni di merito.
Va premesso che tale ricorso è ammissibile, posto che la proposizione di ricorso per Cassazione contro uno (o alcuni) soltanto dei più capi in cui si articola la sentenza di merito non implica consumazione del diritto di impugnazione - per acquiescenza - rispetto ai capi non impugnati, allorché essi non determinino un interesse attuale all'esercizio di tale diritto, per essere, relativamente ai medesimi, il ricorrente parzialmente vittorioso, con la conseguenza che questi, ove uno dei detti capi venga investito dal ricorso di altra parte, è legittimato alla proposizione del ricorso incidentale avverso il medesimo capo - originariamente non impugnato - in quanto l'interesse all'impugnazione può per tale ragione sopravvenire (cfr. Cass. n. 5423 del 1992). Tale conclusione non contrasta con la regola generale - elaborata da consolidato orientamento di questa Corte - della consumazione del diritto d'impugnazione attraverso la proposizione del ricorso principale (cfr. Cass. n. 6233 del 1998; n. 10513 del 1999 e altre conformi), che vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi, tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto del ricorrente, ma non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui - come nel caso di specie - la pronuncia impugnata consti di più capi, ma in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, parzialmente vittorioso: in tal caso un suo ricorso principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse, sicché la mancata impugnazione dei capi di sentenza favorevoli non è frutto di una scelta, bensì di una situazione processuale nella quale l'interesse all'impugnazione sorge solo in occasione e per effetto della proposizione dell'impugnazione incidentale (il cui accoglimento potrebbe ribaltare la decisione favorevole) ed è sostanziato dall'esigenza della parte parzialmente vittoriosa di promuovere un riesame delle medesime questioni (cfr., in tali termini, la già citata Cass. n. 5423 del 1992); ne', d'altra parte, una siffatta esigenza potrebbe ritenersi tutelata dalla sola proposizione di un controricorso al ricorso incidentale (cosi come ipotizzato da Cass. n. 4516 del 1977), poiché tale atto - in linea con la sua funzione processuale - sarebbe semplicemente diretto a contrastare l'efficacia dell'impugnazione incidentale e non a rimuovere una determinata statuizione della sentenza impugnata riguardo alle allegazioni proposte nel precedente giudizio, in relazione alle quali il ricorrente principale sia rimasto (anche solo teoricamente) soccombente per averle il giudice disattese (o ignorate). Il medesimo ricorso è però infondato.
La motivazione dei giudici di appello circa la specificità dell'appello della società in relazione alle predette questioni (della tardività della domanda risolutoria e dell'inesistenza dell'adempimento) è chiaramente contenuta nella puntuale indicazione delle relative censure, preliminare al rigetto delle stesse (v. pag. 6 e 7), nella quale, quindi, trova pieno riscontro l'iniziale affermazione di non genericità del gravame "in parte qua". 5.2. - Venendo, allora, ai primi due motivi del ricorso incidentale della società, se ne rileva la non fondatezza.
Anche nell'ipotesi di risoluzione convenzionale di un contratto sinallagmatico, le reciproche prestazioni delle parti, che conseguono alla risoluzione, restano fra loro collegate dal vincolo della corrispettività, specie quando le parti abbiano regolato le modalità di esecuzione della risoluzione;
in conseguenza, qualora un contratto risolutorio abbia regolato le modalità di scioglimento del precedente rapporto, prevedendo a carico delle parti reciproche prestazioni, legate da rapporto di corrispettività, non può non trovare applicazione il rimedio della risoluzione per inadempimento con il conseguente ripristino della situazione preesistente al contratto risolto (cfr. Cass. n. 1655 del 1973). Nè alla relativa domanda è di ostacolo, sotto il profilo della carenza di interesse ad agire, l'esistenza di un termine di efficacia delle obbligazioni assunte con il contratto risolutorio, costituito nella specie dalla sopra indicata convenzione di "liberalizzazione", ben potendosi identificare siffatto interesse con l'esigenza di ripristinare la situazione giuridica preesistente e dunque, nella specie, nella necessità di far cessare gli effetti della rinuncia operata con la medesima convenzione. E, d'altra parte, la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o disgiuntamente da quella di risoluzione, giacché l'art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l'azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell'azione di risoluzione del contratto (cfr. Cass. n. 10741 del 2002; n. 5774 del 1998); sicché, nella specie, l'azione risarcitoria proposta dall'agente sarebbe stata comunque ammissibile. Infine, l'accertamento di fatto operato dai giudici di merito riguardo alla tempestiva contestazione dell'inadempimento esclude l'applicabilità dell'art. 1227 c.c.. Quanto all'inadempimento, i giudici d'appello hanno dato conto sia del rapporto causale, immediato e diretto, esistente fra la condotta della società, che omise di trasmettere gli attestati di rischio, e il danno lamentato dall'agente, sia dell'incidenza di tale inadempimento: si tratta di un accertamento di fatto che, essendo fondato sul puntuale riferimento agli elementi probatori ritenuti rilevanti, non è sindacabile in questa sede di legittimità. Riguardo all'entità di tale danno, poi, la società ricorrente non ha specificamente riportato le critiche mosse in sede di gravame alla quantificazione operata dal ET, sicché la relativa censura, difettando di autosufficienza, è inammissibile.
6. - Per ordine di esposizione, può qui essere esaminato anche il terzo motivo del ricorso incidentale della società, relativo alle provvigioni maturate durante il periodo di "liberalizzazione". Il motivo è infondato.
A fronte dell'interpretazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto che l'art. 9 della convenzione escludeva corrispettivi o rimborsi maturati per la semplice riconsegna delle polizze e non anche le provvigioni maturate per la normale attività agenziale compiuta nel periodo di tredici mesi previsto per la
"liberalizzazione", la ricorrente società si è limitata a contrapporre una propria tesi interpretativa riguardo alla clausola contrattuale esaminata, senza specificare quali regole legali i predetti giudici avrebbero violato o in quali vizi di motivazione essi sarebbero incorsi nella loro attività ermeneutica;
sicché la censura si dimostra non ammissibile.
7. - Passando ad esaminare il ricorso principale, osserva il Collegio che i primi tre motivi, fra loro intimamente connessi, sono infondati.
L'individuazione, operata dai giudici di merito, della domanda originariamente proposta dal MO , nel senso che la stessa comprendesse il pagamento delle indennità di scioglimento del contratto di agenzia solo a titolo risarcitorio, cioè come conseguenza dell'inadempimento della convenzione di "liberalizzazione", è avvalorata dallo stesso contenuto dell'atto introduttivo, come riportato nel ricorso proposto in questa sede, dal quale emerge che le suddette indennità erano comprese nel "petitum" come componenti del danno;
ne' la proposizione di una autonoma domanda di adempimento contrattuale poteva essere considerata implicita, come ora sostiene il ricorrente, per il solo fatto che nel medesimo atto e nella consulenza di parte ivi allegata si facesse riferimento all'Accordo Economico Collettivo, trattandosi di un richiamo evidentemente finalizzato alla determinazione del relativo danno e non incidente sulla natura dell'azione: non si trattava, quindi, come esattamente puntualizzato dai giudici d'appello, della proposizione di un'azione di adempimento (del contratto di agenzia) qualificata erroneamente come azione di risarcimento del danno, essendosi invece allegato come fatto costitutivo della pretesa (risarcitola) esclusivamente l'inadempimento della società rispetto agli obblighi assunti con la predetta convenzione. Da ciò la sentenza impugnata ha tratto la conseguenza, giuridicamente ineccepibile, della infondatezza della pretesa risarcitoria relativa alle indicate indennità, dal momento che la perdita di queste ultime non era riconducibile all'inadempimento della convenzione. Nè tale esclusione appare in contraddizione con l'affermazione, contenuta nella medesima sentenza, circa la sussistenza di un interesse giuridico dell'agente a percepire le indennità in questione in dipendenza della risoluzione della convenzione, trattandosi di un interesse che la parte ha la possibilità di tutelare mediante l'autonoma azione contrattuale (relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dallo scioglimento del contratto di agenzia) e non mediante la proposta azione risarcitoria.
La diversità del fatto costitutivo delle due domande ha coerentemente determinato, poi, la improponibilità dell'azione contrattuale in grado di appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., dovendosi considerare, al riguardo, che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente attengono ad ipotesi nelle quali il fatto costitutivo era identico e la semplice modifica della qualificazione giuridica non comportava mutamento della "causa petendi", ma semplice "emendatio libelli", laddove, nel caso qui in esame, è modificato proprio il fatto costitutivo della pretesa, che è rappresentato dalla cessazione del contratto di agenzia e dal prodursi dei conseguenti obblighi previsti contrattualmente, rispetto all'originaria "causa petendi" costituita dall'inadempimento della convenzione e dagli effetti risarcitori da esso derivanti, con la conseguenza che la nuova domanda determina un inammissibile ampliamento dell'oggetto del contendere (cfr. Cass. n. 14930 del 2000; n. 10752 del 2002). 8. - Paramenti infondati sono il quarto, il quinto e il settimo motivo di ricorso, coi quali il ricorrente censura la determinazione del danno derivante dall'inadempimento, operata dai giudici di merito in misura ridotta rispetto alla quantificazione prospettata con l'atto introduttivo.
8.1. - Quanto al danno conseguente al mancato trasferimento delle polizze assicurative, va in primo luogo esclusa ogni contraddizione fra la limitazione del valore di tali polizze (secondo un criterio probabilistico relativo alla concretizzazione degli effettivi trasferimenti dei contratti ad altra compagnia di assicurazione) e l'affermazione della incidenza del mancato trasferimento sul patrimonio dell'agente, posto che l'accertamento della incidenza causale dell'inadempimento riguarda l'esistenza del danno, e non la prova di questo, e non esclude, pertanto, che la concreta determinazione del pregiudizio patrimoniale sia influenzata da fattori di incertezza che facciano ragionevolmente desumere una limitazione della "deminutio": dei quali fattori i giudici di merito hanno dato conto puntualmente, riferendosi alla carenza di allegazione riguardo alla situazione di fatto propedeutica all'effettivo trasferimento delle polizze (trattative, accettazione dei clienti, accordo della nuova compagnia).
Va esclusa, inoltre, la dedotta illogicità dell'abbattimento (al 35% dell'ammontare lordo) delle provvigioni incassate, al fine di equiparare il danno al reddito netto, secondo un criterio adottato anche dal consulente di parte, dovendosi osservare, sul punto, che la condivisione di tale criterio non impediva al giudice del merito l'accertamento di fatto di tale reddito ne' lo vincolava all'adozione della complessiva determinazione del danno contenuta nella consulenza di parte, la quale non costituisce una fonte di prova ma una allegazione difensiva che il giudice può liberamente utilizzare. Nè pare censurabile il ragionamento dei giudici di merito, che ha comportato la determinazione delle spese e degli oneri gravanti sui ricavi dell'agente nella misura del 65%, dato che tale determinazione - sempre nell'ambito di un criterio probabilistico basato sui redditi netti ricavabili dall'agente (cfr. Cass. n. 108 del 1993) - appare evidentemente riferita ai costi di gestione di un "portafoglio" presuntivamente valutato nel 25% delle polizze R.C.A. da trasferire ad una nuova compagnia.
Non merita censura, infine, l'esclusione del danno da perdita di avviamento, la quale è stata correttamente motivata dai giudici di merito con la mancata acquisizione di dati probatori idonei a far prevedere un futuro incremento di attività. Nè tale prova poteva dirsi insita nella mera cessazione dell'attività di agente, così come preteso dal ricorrente, poiché a tale cessazione sono riconducibili "ex se" (previa proposizione dell'azione contrattuale) le relative indennità e non, invece, la perdita dell'avviamento connessa al mancato trasferimento delle polizze, in relazione al quale l'esistenza dell'avviamento era un fatto del tutto ipotetico e dipendente da condizioni incerte. Non può assumere rilievo, infine, l'ipotizzata mancanza di contestazioni della controparte riguardo ai relativi conteggi, dato che l'esclusione ha riguardato la fondatezza della voce di danno, e cioè un fatto costitutivo della domanda, in relazione al quale la sentenza impugnata ha accertato l'esistenza di analitiche contestazioni della società in sede di costituzione nel giudizio di primo grado (v. pag. 3 della sentenza;
non risulta, peraltro, dalla medesima sentenza - ne' il ricorrente ne ha fatto specifica menzione - l'esistenza di alcuna censura in sede di appello riguardo all'avvenuta violazione del principio di non contestazione). 8.2. - Quanto al danno previdenziale, l'infondatezza della pretesa del ricorrente di una moltiplicazione per dieci del danno calcolato forfettariamente dal ET è dimostrata con chiarezza nella sentenza impugnata, ove - interpretandosi la relativa statuizione pretorile alla luce del "petitum" - si puntualizza che tale moltiplicazione determinerebbe una liquidazione superiore di oltre il triplo rispetto al complessivo danno previdenziale richiesto nell'atto introduttivo. Nè sono ammissibili le restanti censure mosse in questa sede dal ricorrente, le quali - a fronte dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa l'assenza di ulteriori critiche riguardo al merito della liquidazione (v. pag. 13 di tale sentenza) - avrebbero dovuto essere corredate da puntuali riferimenti idonei a dimostrarne, secondo il principio di autosufficienza, l'avvenuta proposizione nel grado di appello. 9. - È infondato, infine, anche il sesto motivo del ricorso principale, relativo alla mancata condanna della società al risarcimento per l'omissione contributiva riguardante gli anni 1991 e 1992.
La sentenza impugnata contiene, sul punto, un analitico riscontro ermeneutico, circa il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che ha escluso l'avvenuta configurazione di una autonoma domanda per i danni conseguenti ad omessi versamenti contributivi e distinti dal danno previdenziale riconducibile alla perdita di contribuzione derivante dal mancato svolgimento dell'attività di agente. La critica di "formalismo" che a tale interpretazione muove il ricorrente, anche a voler prescindere dalla genericità della censura, è smentita peraltro dalla circostanza, accertata dai giudici d'appello, della carenza, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, di una qualche richiesta riferita alle predette omissioni contributive, che valesse a configurare una autonoma domanda ed il corrispondente obbligo del giudice di emettere una pronuncia al riguardo.
10. - Ne deriva, in conclusione, che i ricorsi, come sopra riuniti, devono essere respinti.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004