Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 109
CASS
Sentenza 9 gennaio 1998

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In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'imputato non è legittimato a chiedere una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto nel formulare la richiesta ha inteso rinunciare ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa e quindi la sussistenza degli elementi su cui tale accusa si fondava. Ne consegue che, in tale specifico ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del giudice della volontà delle parti in ordine alla entità della pena e di aver positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma terzo, Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 109
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 109
    Data del deposito : 9 gennaio 1998

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