Sentenza 9 gennaio 1998
Massime • 1
In presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., l'imputato non è legittimato a chiedere una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto nel formulare la richiesta ha inteso rinunciare ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa e quindi la sussistenza degli elementi su cui tale accusa si fondava. Ne consegue che, in tale specifico ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del giudice della volontà delle parti in ordine alla entità della pena e di aver positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, comma terzo, Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/1998, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE LA CAVA Presidente del 9/1/98
1. Dott. PIETRO GRASSANO Consigliere SENTENZA
2. " NC ON " N. 109
3. " ERNESTO PERNA LA TORRE " REGISTRO GENERALE
4. " FRANCESCO MALAGNINO " N. 28265/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da GE RA, nato a [...] il 6-81945;
GI IO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Pretura di Crema emessa in data 21-3-1997 con la quale ex art.444 c.p.p. - su richiesta delle parti - è stata applicata per il reato di cui agli artt. 110, 707 c.p. al GE la pena concordata di mesi tre di arresto ed al GI la pena concordata di mesi quattro di arresto
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. dr. Francesco Malagnino
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Considerato che il GE ed il GI hanno proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe denunciando il primo mancanza di motivazione in ordine alla applicabilità dell'art. 129 c.p.p., ed il secondo vizio di motivazione in ordine ai presupposti di fatto della responsabilità dell'imputato. I ricorsi sono inammissibili siccome manifestamente infondati. Ed invero, per quanto concerne la censura addotta dal GE è di tutta evidenza come, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso in cui l'imputato si sia limitato a chiedere l'applicazione della pena concordata senza dedurre alcun elemento di prova a sua discolpa, non è necessario che il giudice si diffonda in una analitica motivazione per escludere l'esistenza di elementi di prova sui quali possa essere fondata una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 citato, non richiedendo tale indagine - se negativamente risolta - uno specifico obbligo motivazionale sul punto, dovendo, peraltro, il giudice attenersi solo alle emergenze processuali esistenti, senza addivenire ad un esame del merito della fattispecie, atteso che questo esame poteva svolgersi solo nel dibattimento cui l'imputato ha rinunciato con la formulazione della detta richiesta. In ordine invece alla censura addotta dal GI è appena il caso di rilevare come, in presenza di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., l'imputato non è legittimato a chiedere una valutazione di merito sulle risultanze probatorie in quanto nel formulare la richiesta non ha inteso contestare l'accusa e, quindi, la sussistenza degli elementi su cui si fondava;
ne consegue che, in tale specifico ambito, l'obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con il darsi atto da parte del giudice della volontà delle parti in ordine alla entità della pena e di aver positivamente effettuato la valutazione della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell'applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e della congruità della pena ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 co.3 Cost.
Considerato che
a mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di lire 2.000.000 ,
LA CORTE
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di lire 2.000.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 9 gennaio 1998. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 1998