Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato ne' ai sensi dell'art.697 cod. pen, riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", ne' ai sensi dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2001, n. 17275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17275 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TORQUATO GEMELLI - Presidente - del 09/03/2001
1. Dott. EDEOARDO FAZZIOLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 1824
3. Dott. GIORGIO SANTACROCE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 42023/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- EC FA, nato a [...] il 17.1969,
avverso la sentenza emessa il 5.10.1999 dal Pretore di Palermo - Sez. Dist. di Carini;
- Sentita la relazione del Consigliere Dott. Angelo Vancheri;
- Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 5.10.1999 il Pretore di Palermo - Sezione Distaccata di Carini - dichiarava RA TE colpevole del reato di cui all'art. 697 C.P. - accertato in Carini il 15.6.1996 e contestatogli per avere detenuto presso la propria abitazione un bossolo di ml.38 e un bossolo cal 9x21 senza averne fatto denuncia all'autorità - condannandolo alla pena di L. 400.000 di ammenda.
Osservava il giudice suddetto che, anche se i bossoli erano vuoti e non contenevano polvere da sparo, la fattispecie di cui alla contestazione doveva considerarsi integrata, potendo essere riutilizzati con accorgimenti tecnici.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EC, lamentando errata applicazione della legge penale, dal momento che gli oggetti detenuti non erano "munizioni", ma bossoli vuoti, ossia involucri privi di qualsiasi potenzialità offensiva, per cui non poteva ritenersi che la sua condotta integrasse gli estremi del reato contestatogli.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, pur trattandosi di reato che si è nel frattempo estinto per prescrizione, (essendosi il relativo termine ormai maturato alla data del 15.12.2000), tuttavia, a norma dell'art. 129 c.p.p., devesi emettere sentenza di annullamento della decisione impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Va intanto precisato che la norma di cui all'art. 697 C.P., la cui violazione è stata contestata all'imputato, punisce la detenzione abusiva di armi o di - "munizioni".
Come è noto, le "munizioni", dette anche "cartucce", si compongono di un bossolo, che contiene la polvere da sparo, e di un proiettile, che viene espulso violentemente nel momento in cui la polvere suddetta, a seguito della percussione, esplode. Sia il bossolo che il proiettile sono quindi "parti" di munizioni.
Mentre la detenzione abusiva anche di semplici parti di munizioni per armi da guerra è punita a norma dell'art. 2 della legge 2.10.1967 n.895 e succ. mod. in relazione al terzo comma dell'art. 1 della Legge 18.4.1975 n. 110, che considera "munizioni da guerra" anche le parti di esse, la detenzione di parti di munizioni destinate al caricamento delle armi comuni non è sanzionata da alcuna disposizione di legge. Non dall'art. 697 C.P. che, come si è evidenziato, riguarda le "munizioni" e non anche le "parti" di esse, non la legge 2.10.1967 n.895, modificata dalla L. 14.10.1974 n. 497, in quanto la stessa riguarda le munizioni da guerra (o, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 1 della Legge 110 del 1975, le parti di esse) e le parti delle armi da guerra.
Nella specie si trattava pacificamente di semplici bossoli vuoti e, quindi, di parti di munizioni per armi comuni, per cui la loro detenzione non comportava, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, l'obbligo di denuncia all'autorità. Conseguentemente, l'imputato avrebbe dovuto essere assolto con la formula corrispondente.
Non possono infatti valere per le munizioni destinate al caricamento di armi comuni da sparo, in forza del principio generale di cui all'art. 1 C.P., gli stessi criteri che valgono per le munizioni per armi da guerra, dato che queste ultime, a differenza delle prime, sono considerate dalla legge come dotate di maggiore potenzialità offensiva e, come tali, soggette a più severo trattamento. Nè poteva ritenersi che i bossoli detenuti dall'imputato fossero parti di munizioni per armi da guerra, dal momento che sia le munizioni per pistola calibro 9 (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 11060 del 02-12-1993, Capuano. Sez. 1^, sent. n. 6914 del 11-06-1992, Rivelli), che quelle cal. 38 (v. Sez. 1^, sent. n. 4506 del 15-05- 1997, Adornato) sono munizioni per armi comuni. Per altro, questa Corte già con la sentenza n. 11096 di questa stessa Sezione del 29.9.1983 (ric. Valenti) aveva statuito che anche la detenzione di una cartuccia per arma da guerra che sia stata privata della polvere costituisce reato, dato che l'ultimo capoverso dell'art. 1 della Legge n. 110 del 1975 considera munizioni da guerra non solo le cartucce, ma anche le parti di esse "purché siano destinate al caricamento delle armi da guerra".
Tale ultimo concetto è stato poi esplicitato, con riferimento ai semplici proiettili, da altre sentenze di questa Corte, con le quali si è chiarito che "Non sono equiparabili alle munizioni per armi comuni da sparo i semplici proiettili costituiti da corpi inerti in piombo, gomma, plastica o altro materiale, quando siano privi di carica esplodente propulsiva. Ne consegue che la detenzione del semplice proiettile non è assoggettata a obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 38 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (cosiddetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), trattandosi di oggetto in sè privo di intrinseca pericolosità (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 5955 del 22-05-2000, Carboni;
Sez. 1^, sent. n. 6212 del 26-06-1986, Facchini).
Gli stessi principi, come sopra affermati, non possono non valere anche per i bossoli vuoti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2001