Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1999, n. 8606
CASS
Sentenza 11 agosto 1999

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A seguito della sentenza costituzionale n. 369 del 1985 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 R.D. legge n. 1827 del 1935 e degli art. 1 e 4 d.P.R. n. 1124 del 1965 nelle parti non prevedenti le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane), e con riferimento alle prestazioni lavorative antecedenti il 9 gennaio 1986 (data da cui decorre il regime introdotto dal d.l. n. 317 del 1987 convertito in legge n. 398 del 1987), ai fini della tutela previdenziale dei lavoratori operanti all'estero non sulla base di un dislocamento temporaneo, trovano applicazione le forme di previdenza e assistenza obbligatorie vigenti sul territorio nazionale, sempre che non siano applicabili accordi internazionali di sicurezza sociale o la normativa della comunità europea; ne consegue che, con riferimento a tale periodo, la liquidazione della pensione dei suddetti lavoratori va effettuata tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita all'estero, non rilevando in contrario il fatto che il citato d.l. n. 317/1987 abbia successivamente disposto che la contribuzione previdenziale e la misura delle prestazioni per il regime assicurativo in questione non siano commisurate alla retribuzione effettivamente percepita, ma ad una retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro, trattandosi di norma non applicabile "ratione temporis", ne' il fatto che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata disciplina, provvedimenti del Ministro del lavoro autorizzassero le imprese operanti all'estero al pagamento dei contributi sulla base di minimali retributivi giornalieri, giacché l'Amministrazione non aveva alcun potere di incidere sulla misura dell'obbligo contributivo, onde i relativi provvedimenti in materia devono ritenersi emanati in carenza di potere e come tali disapplicabili nei giudizi aventi ad effetto l'accertamento dell'obbligo contributivo.

L'art. 49 legge n. 153 del 1969, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidatì vecchiaia e superstiti, anche se eccedenti la durata del servizio di leva, non si riferisce ai periodi di servizio militare svolti, oltre i limiti del servizio di leva, a domanda dell'interessato, giacché la norma è intesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attivatà lavorativa, esigenza non configurabile quando il servizio reso corrisponde ad una precisa scelta del soggetto, onde, ai fini dell'accredito dei cosiddetti contributi figurativi, non può esservi equiparazione tra il servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato in periodo di cosiddetta rafferma nel servizio, effettuato dal militare su domanda.

L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile; tuttavia tale pronuncia, non essendo inquadrabile tra i casi di inammissibilità considerati dall'art. 387 cod. proc. civ., non preclude la possibilità di impugnare nuovamente la medesima sentenza non definitiva unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1999, n. 8606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8606
    Data del deposito : 11 agosto 1999

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