Sentenza 11 agosto 1999
Massime • 3
A seguito della sentenza costituzionale n. 369 del 1985 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 R.D. legge n. 1827 del 1935 e degli art. 1 e 4 d.P.R. n. 1124 del 1965 nelle parti non prevedenti le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane), e con riferimento alle prestazioni lavorative antecedenti il 9 gennaio 1986 (data da cui decorre il regime introdotto dal d.l. n. 317 del 1987 convertito in legge n. 398 del 1987), ai fini della tutela previdenziale dei lavoratori operanti all'estero non sulla base di un dislocamento temporaneo, trovano applicazione le forme di previdenza e assistenza obbligatorie vigenti sul territorio nazionale, sempre che non siano applicabili accordi internazionali di sicurezza sociale o la normativa della comunità europea; ne consegue che, con riferimento a tale periodo, la liquidazione della pensione dei suddetti lavoratori va effettuata tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita all'estero, non rilevando in contrario il fatto che il citato d.l. n. 317/1987 abbia successivamente disposto che la contribuzione previdenziale e la misura delle prestazioni per il regime assicurativo in questione non siano commisurate alla retribuzione effettivamente percepita, ma ad una retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro, trattandosi di norma non applicabile "ratione temporis", ne' il fatto che, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della citata disciplina, provvedimenti del Ministro del lavoro autorizzassero le imprese operanti all'estero al pagamento dei contributi sulla base di minimali retributivi giornalieri, giacché l'Amministrazione non aveva alcun potere di incidere sulla misura dell'obbligo contributivo, onde i relativi provvedimenti in materia devono ritenersi emanati in carenza di potere e come tali disapplicabili nei giudizi aventi ad effetto l'accertamento dell'obbligo contributivo.
L'art. 49 legge n. 153 del 1969, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidatì vecchiaia e superstiti, anche se eccedenti la durata del servizio di leva, non si riferisce ai periodi di servizio militare svolti, oltre i limiti del servizio di leva, a domanda dell'interessato, giacché la norma è intesa ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attivatà lavorativa, esigenza non configurabile quando il servizio reso corrisponde ad una precisa scelta del soggetto, onde, ai fini dell'accredito dei cosiddetti contributi figurativi, non può esservi equiparazione tra il servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato in periodo di cosiddetta rafferma nel servizio, effettuato dal militare su domanda.
L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita ai sensi dell'art. 361 cod. proc. civ. va dichiarata inammissibile; tuttavia tale pronuncia, non essendo inquadrabile tra i casi di inammissibilità considerati dall'art. 387 cod. proc. civ., non preclude la possibilità di impugnare nuovamente la medesima sentenza non definitiva unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1999, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI Presidente
Dott. Ettore MERCURIO Consigliere
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Pietro CUOCO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente e legale rappresentante ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Starnoni e Patrizia Ciacci, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CE RN
- intimato -
nonché sul ricorso n. 5788/96 proposto da:
CE IL, CE IA e FA RL, quali eredi di CE RN, elettivamente domiciliati in Roma, Via Bruxelles n. 20, presso l'avv. Giovanni Patrizi, che con l'avv. Adolfo Biolè li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti Incidentali -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- intimato -
avverso le sentenze del Tribunale di Savona n. 29 del 1^ dicembre 1993/31 gennaio 1994 e n. 52 del 6 dicembre 1995129 gennaio 1996 (R.G. n. 1217/92). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 marzo 1991 il Pretore di Savona rigettava la domanda proposta dal sig. RN ET nei confronti dell'INPS, di riliquidazione della pensione di cui era titolare. A sostegno nella sua richiesta il ET aveva dedotto che la pensione era stata determinata dall'ente previdenziale sulla base di un'anzianità contributiva calcolata su 436 settimane e di una retribuzione media settimanale pensionabile pari a lire 67.945, senza che gli fosse accreditato il periodo del servizio militare o assimilato prestato nella Guardia di Finanza (anni sette, mesi uno e giorni due) e senza tenere conto delle retribuzioni effettivamente percepite per l'attività di lavoro prestata anche all'estero, ammontanti a lire 45.175.176.
Su appello del lavoratore, il Tribunale della stessa sede con sentenza non definitiva del 1^ dicembre 1993/31 gennaio 1994 ha parzialmente riformato la decisione del primo giudice, dichiarando il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con il ricalcolo della retribuzione media settimanale in ragione delle retribuzioni effettivamente erogate dalle società SEM e S.I.E.T.T.E. relativamente ai periodi 3 aprile 1978/6 marzo 1979 e 7 marzo 1979/7 marzo 1980. Con sentenza del 6 dicembre 1995/29 gennaio 1996 ha poi condannato l'INPS al pagamento in favore del ET della somma di lire 40.402.810, a titolo di differenze dei ratei di pensione, oltre rivalutazione monetaria e interessi sui singoli ratei, come determinati nella relazione del consulente tecnico di ufficio e dedotti gli importi percepiti, sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991 n. 412, e per il periodo successivo e sino al 25 gennaio 1995 i soli interessi oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria. L'INPS, dopo la riserva di impugnazione avverso la sentenza non definitiva di cui innanzi, ha richiesto la cassazione sia di detta pronuncia che di quella che ha definito il giudizio, formulando un solo motivo.
I sigg.ri RL FA e AR e IL ET, quali eredi del defunto RN ET, resistono con controricorso e, a loro volta, propongono ricorso incidentale con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi, in quanto proposti avverso le stesse sentenze, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 cod. proc. civ. Si deve quindi esaminare la questione dell'ammissibilità della presente impugnazione sia principale che incidentale, avendo lo stesso istituto ricorrente esposto che il precedente ricorso per cassazione proposto dall'ente ed anche quello incidentale del ET avverso la suindicata sentenza non definitiva erano stati dichiarati inammissibili da questa Corte con sentenza 21 novembre 1995 n. 12034, in base al rilievo che contro di essa le parti avevano fatto tempestiva e rituale riserva di gravame.
Entrambi ricorsi qui proposti dalle parti sono ammissibili, in Quanto la precedente pronuncia di questa Corte, non inquadrabile tra i casi di inammissibilità di cui all'art. 387 cod. proc. civ., non preclude alle medesime parti il diritto di riproporre l'impugnazione avverso la stessa pronuncia non definitiva, unitamente al ricorso contro la sentenza che definisce il giudizio (Cass. sez. unite 9 marzo 1982 n. 1498, Cass. 7 marzo 1983 n. 1676). Passando all'esame dell'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto legge 31 luglio 1987 n. 317, convertito, con modificazioni,
nella legge 3 ottobre 1987 n. 398, in relazione all'art. 113 cod. proc. civ. ed alle norme sulla liquidazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché motivazione insufficiente ed omesso esame di punti decisivi della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 369 del 1985, sia stata estesa l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria anche al lavoratore italiano operante all'estero, senza considerare a) quanto messo in rilievo dal Giudice delle leggi, il quale aveva invece affermato che la regolamentazione della materia era riservata al Legislatore;
b) che l'applicazione ai lavoratori italiani operanti all'estero della stessa disciplina prevista per i lavoratori operanti in Italia finisce per equiparare situazioni disomogenee;
c) la previsione normativa disposta in materia con la successiva legge n. 398 del 1987, secondo cui "i contributi dovuti ... sono calcolati su retribuzioni convenzionali" (art. 4, primo comma) e "le prestazioni economiche ... sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile" (art. 3, secondo comma), previsione che, ad avviso dell'istituto ricorrente, ha ribadito la prassi instauratasi precedentemente per effetto di pareri del Ministero del Lavoro. In definitiva, assume l'INPS, il Tribunale ha deciso in base a norma inesistente affermando una tutela di più ampio contenuto di quella poi attuata con la citata legge n. 398.
La censura è infondata. Come è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 369 del 30 dicembre 1985 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 1 RDL 4 ottobre 1935 n.1827 e 1 e 4 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti all'estero alle dipendenze di imprese italiane. E con riferimento alle prestazioni lavorative antecedenti il 9 gennaio 1986 (data da cui decorre il regime di obbligatorietà delle gestioni previdenziali italiane, specificamente indicate, dettato dal d.l. 31 luglio 1987 n. 317, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987 n. 398), questa Corte ha avuto occasione di affermare il principio, secondo cui, ai fini della tutela previdenziale di quei lavoratori che abbiano prestato la loro attività all'estero, non sulla base di temporaneo dislocamento, trovano applicazione le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie vigenti sul territorio nazionale, sempreché non siano applicabili accordi internazionali di sicurezza sociale o la normativa della Comunità europea (v. Cass. 29 maggio 1995 n. 6001, Cass. 29 marzo 1996 n. 2897). A questo indirizzo il Collegio presta adesione. Infatti, venuto meno a seguito della richiamata pronuncia del Giudice delle leggi il principio di territorialità della legislazione sociale, per l'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di incostituzionalità (nei limiti dei rapporti non esauriti) e dato il contenuto della norma dichiarata parzialmente incostituzionale, si deve affermare anche per i lavoratori italiani all'estero l'obbligatorietà delle forme di previdenza ed assistenza sociali vigenti nel territorio nazionale. Del resto, sul punto della obbligatorietà della tutela previdenziale anche ai rapporti di lavoro all'estero antecedenti alla normativa di cui al citato d.l. n.317 del 1987, sembra concordare pure l'istituto ricorrente laddove richiama la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale, e le critiche che l'ente previdenziale muove alla pronuncia qui impugnata si incentrano piuttosto, come si è innanzi rilevato, sulla entità di tale tutela che, a suo avviso, non può essere identica a quella del lavoro prestato in Italia. Ma posto che la specifica normativa del 1987 - la quale prevede che la contribuzione previdenziale e la misura delle prestazioni per il regime assicurativo in questione non siano commisurate alla retribuzione effettivamente percepita all'estero, ma ad una retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale "con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei" (art. 4 del medesimo decreto legge) - non può essere applicata "ratione temporis" al rapporto di lavoro in esame perché svolto all'estero fino al 7 marzo 1980, secondo quanto risulta pacificamente in atti, non sono condivisibili le argomentazioni che l'istituto deduce a sostegno della sua tesi, non potendosi attribuire alcun rilievo alla circostanza che la tutela previdenziale prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti che prestano la loro attività in Italia sarebbe di contenuto più ampio rispetto alla soluzione poi adottata con la disciplina di cui alla legge n. 398 del 1987, rientrando nella discrezionalità del legislatore determinare la portata del proprio intervento e la incidenza di eventuali modifiche delle precedenti discipline in relazione a peculiari situazioni. Nè alcuna efficacia può avere ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale e della misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori all'estero per i periodi di lavoro nel periodo antecedente alla suddetta disciplina del 1987, la "prassi" cui fa riferimento l'istituto e secondo la quale le contribuzioni dovute per il rapporto di lavoro all'estero dovevano essere determinate in relazione a retribuzioni convenzionali indicate dal Ministero del lavoro nei pareri espressi all'epoca: deve infatti rilevarsi che l'Amministrazione non aveva alcun potere di incidere sulla misura dell'obbligo contributivo, per cui deve ritenersi emanato in carenza di potere il provvedimento del Ministro del lavoro con il quale l'impresa sia stata all'epoca autorizzata al mantenimento dell'iscrizione presso gli enti previdenziali italiani dei dipendenti trasferiti all'estero, ai fini del pagamento dei contributi sulla base di minimali retributivi, sul presupposto dell'assenza di una copertura assicurativa obbligatoria e in riferimento al regime all'epoca previsto di tutela previdenziale facoltativa (cfr. Cass. 6001/95 già citata). Riguardo alle doglianze proposte con il ricorso incidentale, gli eredi del defunto RN ET, con il primo motivo, denunciano violazione dell'art. 49 della legge n. 153 del 1969 oltre a difetto di motivazione, e censurano la sentenza impugnata per avere limitato al periodo di leva il riconoscimento della contribuzione figurativa, sostenendo che la norma denunciata, per il suo tenore letterale, è da intendersi invece nella garanzia della copertura previdenziale a tutti coloro che abbiano svolto un periodo di servizio militare o equiparato, anche se eccedente il periodo di leva, purché non siano militari di carriera e/o non percepiscano per quel periodo un trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria. Specificano che il periodo di servizio militare svolto dal loro dante causa nella Guardia di Finanza non poteva essere configurato "di carriera", trattandosi invece di ferma prolungata e non avendo alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del rapporto il prolungamento della ferma per due trienni.
La censura è infondata. L'art. 49 della legge 30 aprile 1969 n.153 stabilisce al primo comma: "I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli artt. 56, n.
1. del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827, 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all'inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione anzidetta". Al secondo comma: "La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venire riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria".
La Corte osserva che la esclusione del servizio militare di carriera dal riconoscimento del relativo periodo come utile ai fini in questione si fonda, secondo quanto deve ricavarsi dal dato testuale della norma, sulla scelta compiuta dall'interessato nell'intraprendere o nel proseguire nel servizio militare come propria attività lavorativa. Il Tribunale a questo riguardo ha evidenziato come le rafferme nel servizio, di eguale periodo (un triennio) della ferma iniziale, che il militare di truppa della Guardia di finanza può ottenere a domanda, costituiscono "passaggio necessario" per poi consentire al medesimo militare di essere ammesso (dopo due periodi di rafferma) in servizio continuativo, e per cui non vi può essere equiparazione ai fini dell'accredito dei c.d. contributi figurativi tra servizio militare di leva obbligatorio e quello espletato in periodo di c.d. rafferma, la quale appunto costituisce una precisa scelta del militare. Questa interpretazione è coerente con lo scopo della norma, quale evidenziato anche da autorevole dottrina, e cioè che l'accredito di contributi figurativi tende ad evitare, in attuazione del principio di solidarietà, che i soggetti protetti, cui la norma si riferisce, in relazione ad eventi che ne impediscono l'attività lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali, esigenza che evidentemente non si verifica di fronte ad una precisa scelta volontaria di chi richieda la rafferma. La suddetta interpretazione è pure in linea con il principio elaborato da questa Corte con riferimento ad analoga fattispecie (v. Cass. 18 gennaio 1984 n. 433), secondo cui esula la natura di prestazione lavorativa dal servizio militare obbligatorio (e da quello sostitutivo reso quale ufficiale di complemento) e da quelli resi coattivamente a fini di difesa della patria, anche in eccedenza rispetto ai limiti ordinari di legge, mentre il servizio svolto a domanda dell'interessato oltre i medesimi limiti ed anche temporaneamente quale ufficiale di complemento è funzionalmente equiparabile a quello svolto dagli ufficiali in servizio permanente e costituisce esecuzione di un rapporto di pubblico impiego. La denunciata violazione di legge deve essere perciò esclusa, avendo il Tribunale di Savona, nel considerare utile ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria soltanto l'iniziale periodo di ferma volontaria contratta all'atto dell'arruolamento, deciso la controversia in base ad una corretta interpretazione delle suddette disposizioni di legge.
Riguardo al vizio di motivazione che i ricorrenti in via incidentale pure muovono alla sentenza impugnata in ordine alla esclusa riconoscibilità, per l'accredito figurativo, del periodo di rafferma di cui innanzi, si deve affermare la inammissibilità della censura, non avendo i ricorrenti, limitatisi ad una generica doglianza, provveduto ad adempiere all'onere, cui erano tenuti in relazione al dedotto difetto di motivazione (v. fra tante Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960), della precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni e della specificazione di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi emersi in giudizio un significato fuori dal senso comune, o in mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte e quindi nell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e nell'insanabile contrasto degli stessi. Con il secondo motivo i ricorrenti in via incidentale si dolgono che il Tribunale abbia omesso con la sentenza che ha definito il giudizio di provvedere in ordine alle spese processuali, sebbene nella sentenza non definitiva avesse espressamente affermato di rinviare a quella definitiva la pronuncia sul punto. Deducono che la liquidazione delle spese doveva avvenire in base al principio della soccombenza ed essere riferita ad entrambi i gradi del giudizio di merito.
La censura è fondata, mancando nella sentenza con cui il Tribunale ha chiuso dinanzi a sè qualsiasi statuizione in ordine alle spese di lite. Essa, integrando una vera e propria omissione di carattere concettuale e sostanziale in ordine ad una domanda ritualmente proposta, costituisce vizio della sentenza n. 52/96, la quale, perciò, in relazione a tale censura va dunque annullata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si deve, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., decidere la causa nel merito e va disposta, ricorrendo giusti motivi, la totale compensazione delle spese del giudizio di appello.
Analoga statuizione deve essere emessa per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e il primo motivo di quello incidentale;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata n. 52/96 in relazione al motivo accolto;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione. Così deciso Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999