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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/12/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1328/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1328/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, C.so Cavallotti n. 36, presso lo studio degli Avv. GIUGGIOLI GIULIANO e GAMBARO ALESSANDRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PA NC, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n. 373 2024 00011457 24 000 della sede di CP_2
Novara, formato il 09 novembre 2024, notificato alla parte ricorrente in data 21-11- 2024. NEL MERITO accertare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore;
per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 373 2024 00011457 24 000 della sede di Novara, formato il 09 novembre 2024, CP_2 notificato alla parte ricorrente in data 21-11-2024. Con il favore delle spese di lite.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00011457 24 000. notificatogli il 22.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 4.777,97, a titolo di contributi previdenziali, a favore della Gestione commercianti. Riferiva il ricorrente di essere socio al 70% e amministratore di Reaper Fitness s.s.d. s.r.l., società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che organizzava corsi di ginnastica, all'interno dei locali di una palestra in Novara. Essa era regolarmente iscritta all'ente di promozione sportiva “Libertas” e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Evidenziava che dallo statuto societario e dai bilanci, che produceva, avrebbe potuto evincersi che non vi era distribuzione di utili tra i soci e che il ricorrente, che svolgeva attività di istruttore di ginnastica, non percepiva compensi per l'attività amministrativa. Argomentava, quindi, sull'impossibilità di qualificare l'attività svolta dalla società in termini di “attività commerciale” e comunque sull'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione commercianti. Domandava, infine, la sospensione cautelare dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 16.9.2025. CP_2
Riferiva che il 2.11.2022, il ricorrente aveva inoltrato il modello “Comunica”, chiedendo di non essere iscritto alla Gestione commercianti, in quanto mero socio di capitale. Alla richiesta di chiarimenti dell' , era stato risposto che Reaper Fitness CP_2
s.s.d. s.r.l. era società sportiva dilettantistica, non svolgeva attività commerciale e pertanto, i soci non avrebbero potuto essere iscritti alla gestione commercianti e che svolgeva attività sportiva dilettantistica non professionale. Parte_1
L' aveva, quindi, richiesto l'invio dei contratti di collaborazione con il CP_2 personale sportivo non professionale, senza ricevere risposta. Ammetteva di non essere in possesso di elementi che dimostrassero l'esercizio di attività commerciale e dichiarava che l'iscrizione alla Gestione commercianti era stata annullata e l'avviso di addebito opposto sgravato, come da documentazione che produceva.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Va accolta l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005).
Nel caso di specie, l' stesso ha ammesso di non disporre di elementi di CP_1 prova a dimostrazione della fondatezza della propria pretesa e d'altro canto, il ricorso non ha aggiunto alcun fatto che non fosse già stato dichiarato all' , nel corso del CP_1 procedimento amministrativo.
Non vi sono, pertanto, dubbi circa la soccombenza virtuale dell . CP_2
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 4.777,97), della sua natura documentale, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale del convenuto, che ha spontaneamente riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa, in complessivi euro 890, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1
, liquidate in complessivi euro 890, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 16.12.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1328/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, C.so Cavallotti n. 36, presso lo studio degli Avv. GIUGGIOLI GIULIANO e GAMBARO ALESSANDRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PA NC, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE Parte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE revocare e/o sospendere la provvisoria esecuzione dell'avviso di addebito n. 373 2024 00011457 24 000 della sede di CP_2
Novara, formato il 09 novembre 2024, notificato alla parte ricorrente in data 21-11- 2024. NEL MERITO accertare l'infondatezza delle pretese creditorie azionate dall'Ente impositore;
per l'effetto dichiarare nullo ovvero annullare l'avviso di addebito n. 373 2024 00011457 24 000 della sede di Novara, formato il 09 novembre 2024, CP_2 notificato alla parte ricorrente in data 21-11-2024. Con il favore delle spese di lite.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2
Piaccia al Tribunale Ill.mo adito dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione all'avviso di addebito n. 373 2024 00011457 24 000. notificatogli il 22.11.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento di euro 4.777,97, a titolo di contributi previdenziali, a favore della Gestione commercianti. Riferiva il ricorrente di essere socio al 70% e amministratore di Reaper Fitness s.s.d. s.r.l., società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, che organizzava corsi di ginnastica, all'interno dei locali di una palestra in Novara. Essa era regolarmente iscritta all'ente di promozione sportiva “Libertas” e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Evidenziava che dallo statuto societario e dai bilanci, che produceva, avrebbe potuto evincersi che non vi era distribuzione di utili tra i soci e che il ricorrente, che svolgeva attività di istruttore di ginnastica, non percepiva compensi per l'attività amministrativa. Argomentava, quindi, sull'impossibilità di qualificare l'attività svolta dalla società in termini di “attività commerciale” e comunque sull'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla Gestione commercianti. Domandava, infine, la sospensione cautelare dell'avviso di addebito opposto.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 16.9.2025. CP_2
Riferiva che il 2.11.2022, il ricorrente aveva inoltrato il modello “Comunica”, chiedendo di non essere iscritto alla Gestione commercianti, in quanto mero socio di capitale. Alla richiesta di chiarimenti dell' , era stato risposto che Reaper Fitness CP_2
s.s.d. s.r.l. era società sportiva dilettantistica, non svolgeva attività commerciale e pertanto, i soci non avrebbero potuto essere iscritti alla gestione commercianti e che svolgeva attività sportiva dilettantistica non professionale. Parte_1
L' aveva, quindi, richiesto l'invio dei contratti di collaborazione con il CP_2 personale sportivo non professionale, senza ricevere risposta. Ammetteva di non essere in possesso di elementi che dimostrassero l'esercizio di attività commerciale e dichiarava che l'iscrizione alla Gestione commercianti era stata annullata e l'avviso di addebito opposto sgravato, come da documentazione che produceva.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Va accolta l'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere è istituto non disciplinato dal codice di rito (a differenza di quanto accade, ad esempio in seno al processo tributario o a quello amministrativo), ma che può dirsi pienamente esistente anche nell'ordinamento processuale civile in forza di un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quale “diritto vivente”, a partire da Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 1954, n. 92 - che la considera forma di definizione del processo a cui ricorrere ogni qual volta viene meno la stessa ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (tra le tante, cfr. Cass. civ., sez. III, sent., n. 10478/2004; Cass. civ, sez. lav., sent., n. 9332/2001; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 1048/2000; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2268/1999; Cass. civ., sez. lav., sent., n. 2572/1998; Cass. civ., sez. II, sent., n. 4283/1997). La pronuncia va emessa d'ufficio o su istanza di parte, quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in giudizio, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta “soccombenza virtuale” e, cioè, delibando solo a fini di regolamentazione delle spese la fondatezza delle domande ed eccezioni originarie delle parti (cfr. in tal senso: Cass. civ., sez. III, sent., n. 6395/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 6403/2004; Cass. civ., Sez. Un., sent., n. 13969/2004; Cass. civ., sez. III, sent., n. 11962/2005).
Nel caso di specie, l' stesso ha ammesso di non disporre di elementi di CP_1 prova a dimostrazione della fondatezza della propria pretesa e d'altro canto, il ricorso non ha aggiunto alcun fatto che non fosse già stato dichiarato all' , nel corso del CP_1 procedimento amministrativo.
Non vi sono, pertanto, dubbi circa la soccombenza virtuale dell . CP_2
2. Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 4.777,97), della sua natura documentale, della semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto e del buon comportamento processuale del convenuto, che ha spontaneamente riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa, in complessivi euro 890, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 43 per contributo unificato.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_2 Parte_1
, liquidate in complessivi euro 890, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli
[...] accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 43 per c.u. Così deciso il 16.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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