Sentenza 13 luglio 2017
Massime • 1
In tema di istruzione dibattimentale, quando per la ricostruzione della eziologia dell'evento sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, il giudice non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/07/2017, n. 54795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54795 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2017 |
Testo completo
ACR 54795-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 13/07/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA Presidente Sent. n. sez. 1419/2017 Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO - REGISTRO GENERALE AT DOVERE N.51617/2016 PASQUALE GIANNITI LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI AT nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 16/12/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. Udito il difensore Per le parti civili Di RO ZI, CU AR e CU AR e' presente l'avv. Di Egidio Paolo del foro di Teramo che deposita conclusioni e chiede l'inammissibilita' o rigetto del ricorso. Per le parti civili CU RI, CU AL e CU IS e' presente l'avv. Villani Luigi del foro di Teramo che deposita conclusioni e chiede l'inammissibilita' del ricorso. Per l'imputato e' presente l'avv. Salvi Vincenzo del foro di dell'Aquila in sostituzione dell'avv. D'Antoni, nomina a sostituto depositata in udienza e chiede RITENUTO IN FATTO 1. OS RE ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non risulta dimostrato che il veicolo condotto dall'imputato abbia impattato, in sede di sorpasso, con la parte posteriore del velocipede che lo precedeva. I testi dell'accusa, compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria, De Chirico e Bilanzola, hanno offerto una ricostruzione vaga e imprecisa, affermando addirittura, contrariamente al vero, che pioveva e comunque ammettendo di non essere riusciti ad accertare la dinamica del sinistro. Quest'ultimo, come risulta dalla ricostruzione dell'ing. OF, completamente ignorata dalla Corte, si è invece verificato perché il velocipede ha improvvisamente e inaspettatamente deviato verso sinistra, senza che l'imputato potesse far nulla per evitare l'impatto, se non frenare, come ha fatto. Del resto, non è mai stato calcolato lo spazio intercorrente tra l'autocarro condotto dal OS e il velocipede, al momento del sorpasso, onde la contestazione relativa alla inadeguatezza della distanza laterale è infondata. Così come non esiste nessun dato circa la velocità tenuta, al momento in cui iniziò il sorpasso, dal veicolo del OS: velocità che era del tutto prudenziale e che comunque è stata considerata irrilevante. Il sinistro si è dunque verificato esclusivamente per l'imprevedibile manovra di scartamento a sinistra effettuata dal conducente del velocipede, che aveva una concentrazione di alcool nel sangue di 0,18 e che viaggiava con un cestello della spesa allocato impropriamente sulla sagoma della bicicletta e che fuoriusciva abbondantemente dal portapacchi, sicchè, proprio nel momento in cui il veicolo del OS lo stava superando, andò a collidere con quest'ultimo. Non è stata neanche effettuata un'autopsia della vittima.
2.1.Le parti civili, UO e IP, non hanno poi titolo alcuno al risarcimento del danno, non potendo il relativo diritto derivare dalla normale frequentazione parentale, anche perché esse, aventi causa da CU LE, figlio di CU PE, anch'egli deceduto, hanno rinunciato all'azione promossa iure proprio, presentando conclusioni scritte solo in qualità di eredi di CU LE.
2.1.Anche la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è eccessiva, considerata l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla controparte. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. i а 3. Con memoria depositata il 6 luglio 2017, la difesa del responsabile civile, spa "Groupama Assicurazioni", ha chiesto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato. Ai fini dell'individuazione dell'eziologia di un evento, l'analisi giudiziale procede secondo un ben preciso paradigma logico:ciò che deve essere spiegato (explanandum: ad esempio, la morte di TI) va inferito da un insieme di premesse (explanans), costituite da enunciati relativi alle condizioni empiriche antecedenti di rilievo ( ad esempio, CA ha sparato a TI, colpendolo al cuore) e da generalizzazioni asserenti delle regolarità (se un proiettile attinge il cuore di un uomo, questi muore). Dunque l'explanandum viene reso intelligibile mediante la connessione ad un complesso di condizioni empiriche antecedenti, sulla base delle leggi incluse nell'explanans. E' questa la c.d. nozione nomologico-funzionale di causa, prevalente nel pensiero scientifico moderno, secondo la quale il "perché" di un evento risulta identificato con un insieme di condizioni empiriche antecedenti, contigue nello spazio e continue nel tempo, dalle quali dipende il susseguirsi dell'evento stesso, secondo un'uniformità regolare, rilevata in precedenza ed enunciata in una legge. L'approccio metodologico a questa analisi è stato, con molta precisione, indicato dalle Sezioni unite, che hanno condivisibilmente individuato nel metodo abduttivo lo strumento principe dell'accertamento della condizionalità necessaria (Sez. U.,10.7.2002., Franzese). La struttura logica dell'abduzione è la seguente: si verifica un evento (ad esempio, un incidente stradale), di cui si vogliono ricercare le cause. Si formula un'ipotesi (ad esempio: l'incidente stradale si è verificato a causa dell'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte di uno dei veicoli), sulla base dell'esperienza di casi simili o di conoscenze di natura nomologica, in ordine alla fenomenologia in esame. Dunque, al fine di trovare una spiegazione di un fatto problematico, dobbiamo elaborare un'ipotesi da cui dedurre delle conseguenze, le quali, a loro volta, siano suscettibili di verifica "sul campo" (nell'esempio poc'anzi prospettato, la rilevazione dell'ubicazione del punto d'urto nella corsia opposta a quella del veicolo condotto dall'imputato ). Il primo passo è pertanto la formulazione di un'ipotesi esplicativa. Si procede poi, per via deduttiva, a trarre dall'ipotesi tutte le conseguenze che da essa derivano, con particolare riguardo, ai "segni", empiricamente verificabili, che denotano la validità o meno dell'ipotesi ( le tracce sull'asfalto del punto d'urto). Si procede حرك dunque alla verifica della riscontrabilità o meno, nel caso di specie, sulla base delle acquisizioni probatorie disponibili, delle predette conseguenze e dei predetti segni". Si verifica, inoltre, la riconducibilità di essi a fattori o a decorsi eziologici " alternativi all'ipotesi prospettata, perché, in tal caso, i "segni" sarebbero privi di valenza corroborativa di quest'ultima. Sulla base dei risultati di tali verifiche, l'ipotesi risulterà validata o meno. Ove l'ipotesi non risulti validata, si procederà alla formulazione di una diversa ipotesi esplicativa e si riattiverà lo stesso circuito accertativo. Dunque l'abduzione non è altro che un tentativo di ricondurre l'evento alle sue cause, sulla base di una qualche forma di regolarità nomologica. Una volta formulata l'ipotesi, ciò che si deve fare è trarne le conseguenze per deduzione, confrontarle con i risultati degli accertamenti espletati "sul campo" e scartare l'ipotesi, provandone un'altra, qualora la prima venga smentita.
2. E' chiaro che si tratta di un procedimento spesso assai complesso, che difficilmente può prescindere da apporti probatori di natura tecnico-scientifica. In quest'ottica, l'art. 220 cod. proc. pen. prevede l'espletamento della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La specificità delle competenze va rapportata alle conoscenze ordinarie dell'uomo medio. La perizia va dunque disposta allorché occorrano competenze che esulano dal patrimonio conoscitivo dell'uomo medio, in un dato momento storico e in un dato contesto sociale (Cass., Sez. 1, n. 11706 dell'11-11-1993, Rv. 196075). Lo svolgimento di indagini comprende la ricerca e l'estrapolazione di dati da una determinata realtà fenomenica nonché la loro analisi e rielaborazione critica. L'acquisizione di dati implica la rilevazione, selezione e organizzazione di dati già esistenti, in modo funzionale rispetto alle richieste del giudice. L'acquisizione di valutazioni comprende l'individuazione ed enunciazione di nozioni e di regole tecniche, di leggi scientifiche, di massime di esperienza e di inferenze fondate su dati già acquisiti mediante altri mezzi di prova o direttamente ottenuti attraverso le operazioni peritali. È vero pertanto che l'ammissione della perizia è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice (Cass., Sez. 6, n. 34089 del 7-7-2003; Sez. 5, n.22770 del 15-4-2004). Tuttavia non si può prescindere dal rilievo che la perizia rappresenta un indispensabile strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle competenze occorrenti per l'acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda le specifiche conoscenze dell'esperto, perché l'eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Cass., Sez. 5, n. 9047 del 15-6-1999, Rv. 214295). L'ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e al giudizio di rimprovero personale. È ben vero infatti che al giudice è attribuito il ruolo di peritus peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico, avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il giudice a individuare, con l'aiuto dell'esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell'evento. Il perito non è l'arbitro che decide il processo ma l'esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell'ambito fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui vi sia incertezza sull'affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Toccherà poi al giudice tirare le fila e valutare se si sia addivenuti a una spiegazione dell'eziologia dell'evento e delle dinamiche in esso sfociate sufficientemente affidabile e in grado di fornire concrete, significative ed attendibili informazioni, che possano supportare adeguatamente l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esaminato. Il sapere scientifico costituisce infatti un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale dovrà però valutare l'autorità scientifica dell'esperto nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 43796 del 17-9-2010, Rv.248943). Il giudice deve dunque esaminare le basi fattuali sulle quali le argomentazioni del perito sono state condotte;
l'ampiezza, la rigorosità e l'oggettività della ricerca;
l'attitudine esplicativa dell'elaborazione teorica nonchè il grado di consenso che le tesi sostenute dall'esperto raccolgono nell'ambito della comunità scientifica (Cass., Sez. 4, n. 18678 del 14-3-2012, Rv. 252621), fermo rimanendo che, ai fini della ricostruzione del nesso causale, è utilizzabile anche una legge scientifica che non sia unanimemente riconosciuta, essendo sufficiente il ricorso alle acquisizioni maggiormente accolte о generalmente condivise, attesa la diffusa consapevolezza della relatività e mutabilità delle conoscenze scientifiche (Sez. U., 25-1-2005, Rv. 230317; Cass., Sez. 4, n. 36280 del 21-6-2012, Rv. 253565). Di tale indagine il giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile, comprensibile a tutti, dell'apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di Б fatto, insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene proprie conoscenze privilegiate (Cass., Sez. 4, n. 1826 del 19-10-2017), di talchè esso non può, ad esempio, essere chiamato a decidere se una legge scientifica, di cui si postuli l'utilizzabilità nell'inferenza probatoria, sia o meno fondata (Cass., Sez. 4, n. 43786 del 17-9-2010, cit.) La Corte di cassazione ha invece il compito di valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico scientifico, che riguarda la preliminare e indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni che utilizza ai fini della spiegazione del fatto (Cass., Sez. 4, n. 42128 del 30-9-2008) 3. Nel caso in disamina, il giudice a quo non ha fatto buon governo dei principi appena esposti. L'apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è, infatti, esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all'asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità. La Corte territoriale si è infatti limitata ad analizzare i rilievi planimetrici e fotografici effettuati dai Carabinieri, prescindendo, in larga misura, nonostante l'assenza di testimoni oculari, da apporti probatori di provenienza tecnico-scientifica e avventurandosi in una faticosa e personale ricostruzione della cinematica del sinistro, non esente da profili di congetturalità, laddove, ad esempio, il giudice di secondo grado afferma che, se il velocipede avesse tenuto una direzione più angolata verso sinistra, il conducente sarebbe stato caricato sul cofano e avrebbe urtato contro il parabrezza, per poi cadere davanti all'autocarro stesso. Oppure laddove la Corte d'appello, dopo aver evidenziato che il paraurti posteriore della bicicletta aveva subito un accorciamento del portapacchi, da ciò pretende di inferire che esso non possa che essere ricondotto al fatto che l'urto con la parte anteriore del veicolo sia avvenuto nella parte spigolare, dove questo ha una forma arrotondata e non uno spigolo vivo, sicché sarebbe per questo motivo che vi è stato un accorciamento di circa mezzo centimetro del portapacchi della bicicletta. Al riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura: una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuovi casi (Cass., Sez. 6, n.31706 del 7-3- 2003, Abbate, Rv. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, 6 con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions ), enucleate da una pluralità di casi particolari ma regolari e ricorrenti e di cui si assume, quindi, la valenza generale, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione, correlato all'esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell'id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell'orizzonte della mera possibilità, sicchè la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione. Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza e non, come nel caso in disamina, le mere congetture (Cass., 22- 10-1990, Grilli).
3.1. L'apparato argomentativo della pronuncia in esame non è poi esente da profili di contraddittorietà, laddove la Corte d'appello, da un lato, afferma che vi è stato un comportamento negligente da parte del ciclista, il quale avrebbe effettuato un "modesto scartamento a sinistra" e, dall'altro, esclude che vi sia stata una "vistosa manovra sinistrorsa", da parte della bicicletta, senza che sia dato comprendere da quali elementi il giudice d'appello desuma che lo scartamento a sinistra sia stato modesto, e non possa essere stato di un certo rilievo, e cosa intenda egli per "modesto". Più in generale, l'argomentare del giudice a quo appare inficiato da un vizio di fondo, in forza del quale la violazione di regole cautelari, da parte dell'agente, viene inferita dallo stesso accadere dell' evento. Sostiene infatti la Corte d'appello che una condotta prudente e rispettosa delle norme del codice della strada avrebbe imposto all'imputato di regolare quanto più possibile la velocità e di intraprendere il sorpasso del velocipede tenendosi ad un'adeguata distanza laterale dallo stesso, proprio per evitare l'impatto al minimo scartamento della bicicletta. E che l'imputato non abbia ottemperato a tali obblighi si desumerebbe dal fatto che il conducente del veicolo ha attinto il velocipede effettuando un'operazione di sorpasso talmente imprudente da impattare, con la parte anteriore destra, contro il lato sinistro posteriore del mezzo che lo precedeva. Dunque l'imprudenza dell'operazione di sorpasso e la violazione dell'art. 148, comma 2, cod. strada vengono inferite dal fatto stesso che vi sia stata una collisione. Ciò rappresenta un ribaltamento della fisiologica prospettiva di analisi che deve presiedere al ragionamento giudiziale, in quanto l'asserto relativo alla ravvisabilità della colpa generica, sotto il profilo della negligenza, imprudenza, imperizia, o della colpa specifica, sotto il profilo della violazione di regole cautelari, deve derivare da una ricostruzione, il più possibile puntuale, della sequenza fattuale sfociata nell'evento e non essere desunto, sic et simpliciter, dalla constatazione relativa alla pura e semplice datità dell'evento stesso, anche se le modalità di verificazione di quest'ultimo possono certamente fornire elementi preziosi, ai fini della ricostruzione dell'accaduto. L'apparato giustificativo del decisum non può, infatti, ridursi alla semplice constatazione dei fatti, dovendo il giudice elaborare il materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Cass., Sez. 6,n. 34042 del 11- 2-2008, Napolitano), senza trascurare il principio generale, vero cardine del sistema, costituito dal canone dell'< oltre il ragionevole dubbio», in forza del quale può addivenirsi a declaratoria di responsabilità soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente prospettabili, come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e dell'ordinaria razionalità umana (Cass., Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1, n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica altresì che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l'irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell'ipotesi alternativa stessa (Cass., Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011, Rv. 250903 ; Sez 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879 ) . Sulla base dei criteri appena esposti, il giudice di merito avrebbe, pertanto, dovuto ricostruire, con precisione, l'accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass., 25- 6-1996, Cotoli, Rv. 206131). Viceversa, non può affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta 8 illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ( Sez. U., 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).
4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, cui va demandata anche la regolazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità. La natura rescindente di tale epilogo decisorio determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda pure la disciplina delle spese ta le parti del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 13-7-2017. Il Consigliere Il Presidente Blais Depositata in Cancelleria Oggi. -- 6 DIC. 2011, ( Il Funzionario Gladiviario Patricia Ciorra 8