Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2002, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
e t t e P REPUBBLICA ITALIANA SEZ 3193 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto Ривеном одгний Decoders Composta dagli Ill.m Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10398/98 Dott. Vittorio - Presidente DUVA Dott. Francesco SABATINI - Consigliere - Cron. 7471 PERCONTE LICATESE Dott. Renato Rep. 842 - Consigliere Ud.14/11/01 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Donato CALABRESE Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diriti € 7,55 SENTENZA sul ricorso proposto da: CA RN, LO IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso 10 studio dell'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che li CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato CAVALLARO MARIO, giusta delega in atti;
ricorrenti-
contro
RT PACIFICO O GINO, IG EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PISA 20, presso lo. studio 2001 dell'avvocato FABIO SPREGA, difesi dall'avvocato GAETA 1938 GIOVANNI, giusta delega in atti;
M 1 2 controricorrenti
contro
COMUNE DI CAMERINO, in persona del Sindaco pro-tempore prof. Enzo Fanelli, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 15 presso l'Avvocato ADRIANO CERQUETTI, difeso dall'avvocato BIANCHINI GUIDO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 474/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 5/11/1997, depositata il 18/12/97; RG.110/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato MARIO CAVALLARO (per delega Avv. Giuseppe Ramadori); udito l'Avvocato GUIDO BIANCHINI;
udito l'Avvocato GIOVANNI GAETA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati atti di citazione, di identico conte- nuto, notificati il 17 gennaio ed il 14 febbraio 1992 alle controparti convenute, CI ER e GE ろ 2 loni OR convenivano dinanzi al Tribunale di Came- rino, CO NO e HE SA, nella veste di acquirenti di fondi siti nei comuni di Gagliole e Ca- stelraimondo, ed il Comune di Camerino, nella veste di alienante. Gli attori proponevano una domanda di accer- tamento del diritto di prelazione sui terreni, e alter- nativamente una domanda di riscatto, con i conseguenti effetti in relazione all'accoglimento della prima о della seconda domanda. I convenuti si costituivano in giudizio e contesta- vano il fondamento delle pretese. In particolare il Co- mune sosteneva la indeteminatezza e contraddittorietà delle domande, la decadenza in ordine alla prelazione ed il difetto dei requisiti di legge per le azioni pro- poste. Riuniti i procedimenti ed istruita la lite, il Tri- bunale con sentenza del 20 gennaio 1994 rigettava la domanda degli attori per non aver versato il prezzo nei termini di legge;
disattendeva in quanto inammissibili le prove orali dirette a dimostrare che organi e rap- presentanti del Comune avrebbero accordato ai prelazio- nanti una proroga per il versamento del prezzo. La decisione era impugnata: a. con appello principale dai prelazionan- ti/riscattanti; 3 M b. con appello incidentale dalle controparti, sulla compensazione delle spese. Con sentenza del I° dicembre 1997 la Corte di Ap- pello di Ancona così decideva: • rigettava l'appello principale ed accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale, condannando EL e CI alla rifusione delle spese dei due gradi del giudizio (v. amplius in dispositivo). Contro la decisione ricorrono i signori CI ed EL deducendo quattro motivi di censura;
resi- stono le controparti con controricorso. Hanno prodotto memoria CI, EL e Con- forti e HE. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai mo- tivi dedotti, per le seguenti considerazioni. Con il primo motivo si deduce il travisamento del fatto ed il vizio della motivazione e l'error iuris per la violazione dell'art.8 della legge 1965 n. 580. La tesi è che nessuna decadenza è intervenuta, non essendo mai iniziata la decorrenza del termine per il versamento del prezzo, dal momento che il comune non ha mai notificato il preliminare di vendita, che venne in- vece comunicato dagli acquirenti con la nota del 6 mag- gio 1990. 4 1 In senso contrario si osserva come (ff. 9 della mo- tivaz.) i giudici del riesame abbiano considerato l'ef- fettivo esercizio del diritto di prelazione, fatto va- lere dalla parte interessata, senza dar seguito al pa- gamento del prezzo nei termini di legge. Non ha dunque rilevanza la mancata notifica, posto che il prelazio- nante ha di fatto potuto esercitare il proprio diritto. Non sussiste dunque alcun travisamento e la motiva- zione è corretta ed adeguata. Con il secondo motivo si insiste nel travisamento di fatto, vizio della motivazione e violazione di legge (artt. 8 L. 1965 n. 590 e L.8 gennaio 1978 n. 2, nonché artt. 1326 e 1400 cc.). La tesi è che se era valida la denuntiatio era va- lida l'accettazione della prelazione, ed erano valide le trattative condotte per il tramite del notaio ed i rappresentanti del comune che procrastinavano i tempi di pagamento del prezzo di vendita. In senso contrario si osserva come sia corretta (ff. 9 della motivazione) la constatazione compiuta dai giudici del merito sugli effetti del mancato pagamento nei termini di legge, e cioè sulla decadenza del dirit- to di prelazione, imputabile al prelazionante. La prova della proroga, in relazione alla natura del contratto ed ai requisiti di forma, avendo come 5 1 " parte contrattuale una pubblica amministrazione, doveva risultare da atti scritti. La eventuale condotta sleale dei "funzionari" del Comune, poteva essere diversamente sanzionata, con al- tre azioni di responsabilità civile о amministrativa, ma tali azioni non interessano la lite in esame. Con il terzo motivo si deduce l'error in procedendo per la omessa ammissione delle prove orali sulle cd trattative e sulla proroga circa il pagamento del prez- ZO. Per le ragioni appena dette le prove erano inammis- sibili. Con il quarto motivo si lamenta la riforma della compensazione delle spese in pronuncia di condanna. Ma la riforma segue all'accertamento dell'infonda- tezza delle pretese del prelazionante. Il ricorso dev'essere pertanto rigettato e il ri- corrente condannato alle spese ed onorari del giudizio di cassazione in favore delle parti resistenti, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in soli- do al pagamento delle spese ed onorari di questo giudi- zio di cassazione, in favore dei resistenti, che liqui- da: (Euro 2.065,83 quattro milioni di onorari e in lire (Euro 118,75 ) per spese in favore di L. 230.000- CO NO e HE SA;
1.549,37 (Curs....) lire tre milioni per onorarike L 380.000 - € 196;25 7) per spese in favore del Comune di Came- (Euro rino. Roma 14 novembre 2001 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Вещи ли Viñon's town IL CANCELLERE C1 Ding soff Depositata in Cancelleria Boggi, n.
6.8.02 IL CANCELLIERE C1 Gina Pent 109T 129,11 дест 20,66 TOT: 149.77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dat 2.0.6.10.2002 erie 4. 27266 versate €. 149.77 al n... CENTOQUARANTANOVE/77.) (euro p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPOr 20 Il Responsabile Servizio Atti Giddart 002 (Dr. M. RACCICHIN 7