Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 38706
CASS
Sentenza 5 marzo 2013

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Costituiscono "parte di arma", di cui è vietata la detenzione, quelle indispensabili al funzionamento della stessa ovvero quelle che contribuiscono a renderla maggiormente pericolosa anche mediante il conferimento ad essa di una maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione; sono da considerarsi, invece, "accessorio" le parti di mera rifinitura o di ornamento, le quali non hanno alcun riflesso sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma stessa. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualifica di "parte di arma" alla canna ed al calcio di una mitraglietta semiautomatica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 38706
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38706
    Data del deposito : 5 marzo 2013

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