Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Costituiscono "parte di arma", di cui è vietata la detenzione, quelle indispensabili al funzionamento della stessa ovvero quelle che contribuiscono a renderla maggiormente pericolosa anche mediante il conferimento ad essa di una maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione; sono da considerarsi, invece, "accessorio" le parti di mera rifinitura o di ornamento, le quali non hanno alcun riflesso sul funzionamento o sulla pericolosità dell'arma stessa. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualifica di "parte di arma" alla canna ed al calcio di una mitraglietta semiautomatica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/03/2013, n. 38706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38706 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/03/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 310
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 12779/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU EP, nato il [...];
avverso la sentenza n. 1991/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 02/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 05/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2 novembre 2011, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 7 aprile 2010, che aveva dichiarato NO US responsabile del delitto previsto dalla L. n. 895 del 1967, art. 1 e L. n. 110 del 1975, art. 1 per avere introdotto nello Stato,
senza licenza dell'Autorità, parti di arma da guerra atte all'impiego, e in particolare la canna e il calcio di una mitraglietta semiautomatica marca "Uzi" modello A-9 mm PARA IMI Israel, e l'aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed Euro mille di multa, disponendo la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale sulla base delle risultanze del verbale di sequestro in atti e della deposizione dibattimentale del teste D'Agata, all'epoca dei fatti direttore della sezione doganale dell'aeroporto di Punta Raisi, condivisa dalla Corte di merito, il 9 ottobre 1999 erano stati rinvenuti nel bagaglio dell'imputato proveniente dagli Stati Uniti, nel corso del controllo doganale, le parti di arma di cui alla imputazione, risultate dalla perizia balistica in "perfetto stato di conservazione" e dotate di "piena attitudine all'impiego".
1.1. Dette emergenze integravano gli estremi del delitto contestato, senza che, secondo la Corte, potesse pervenirsi a diverse conclusioni alla luce della deduzione difensiva dell'acquisto delle parti di arma come souvenir di viaggio, ritenuta non credibile anche tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato per porto di armi, e alla luce dell'affermazione difensiva della loro denuncia spontanea all'arrivo a Palermo, essendo, invece, risultato che l'indicazione delle parti di arma era stata fatta dal medesimo quando gli era stato chiesto se avesse qualcosa nel bagaglio da dichiarare.
Nè aveva pregio l'assunto difensivo in merito alla necessità della verifica della intervenuta denuncia negli Stati Uniti dell'acquisto dei pezzi della mitraglietta, poiché rilevava la violazione da parte dell'imputato della normativa italiana in materia di armi. L'imputato, peraltro, non solo aveva richiamato per escludere la sua responsabilità dichiarazioni (rese da RU e RD) non presenti agli atti del fascicolo di primo grado, ma aveva dato una versione dei fatti inidonea per la esclusione della sua responsabilità, avendo solo affermato di avere diciannove anni e di volere mostrare ai "suoi" i pezzi dell'arma.
1.2. Era ritenuto anche infondato il motivo di appello concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato, resa evidente dai precedenti penali anche specifici.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, NO US, che ne chiede l'annullamento sulla base di tre motivi con i quali denuncia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la carenza nella motivazione dei necessari passaggi logici e delle argomentazioni indispensabili per rendere comprensibile, verificabile e completo l'iter logico seguito, poiché la Corte ha acriticamente condiviso le conclusioni della perizia balistica redatta da tale ET BI, che, privo di competenza specifica, ha concluso per il perfetto stato di conservazione e l'efficienza dei pezzi sequestrati, senza indicare quale fosse la funzionalità pratica e con quali pezzi potesse essere conseguita, dopo che gli addetti alla Dogana avevano ritenuto i pezzi inservibili e inidonei ad arrecare offesa, con conseguente irrilevanza della condotta.
2.2. Con il secondo motivo il vizio di motivazione è dedotto con riguardo all'elemento psicologico del reato per carenza del dolo, sulla base del rilievo che l'imputato, imbarcando i souvenir all'aeroporto di New York non ha incontrato alcuna obiezione, e, giunto a Palermo, li ha spontaneamente dichiarati all'atto del controllo doganale, mentre, se avesse voluto tenere una condotta illecita, li avrebbe occultati e non autodenunciati, o se li sarebbe procurati in loco con i comuni canali della malavita.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, poiché, alla luce dei principi di diritto in materia, si doveva considerare il fatto nelle sue componenti oggettive e soggettive, e tenere, in particolare, conto della omissione di alcun artificio per occultare gli oggetti indicati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Quanto ai primi due motivi che attengono all'affermazione della responsabilità, deve premettersi in diritto che questa Corte ha più volte affermato che la detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non riescano a comporre un'arma, poiché le norme contenute nelle L. n. 895 del 1967, L. n. 497 del 1974 e L. n. 110 del 1975 non pongono alcun problema di assemblaggio, ma fanno divieto di detenzione illegale anche delle parti di armi, in qualunque misura, pur se esse non siano sufficienti alla ricomposizione di un'arma intera (da ultimo, Sez. 1, n. 39090 del 24/06/2011, dep. 27/10/2011 Convertino, Rv. 251167). Integra, in particolare, gli estremi del reato di detenzione illegale di parte di arma la detenzione abusiva della canna di un'arma da sparo, perché essa è da qualificarsi come parte dell'arma stessa e non mero accessorio (tra le altre, Sez. 1, n. 25047 del 09/02/2012, dep. 22/06/2012, P.G. in proc. Scotto, Rv. 253769; Sez. 6, n. 2115 del 24/01/1995, dep. 28/02/1995, Ponente, Rv. 200559). Possono, infatti, considerarsi "accessorio" solo le parti di mera rifinitura o di ornamento che non abbiano alcun riflesso, diretto o indiretto, sul funzionamento o sulla pericolosità della arma stessa, nel senso che non ne aumentino la potenzialità, il raggio d'azione, la precisione nella mira, mentre costituiscono "parte" di un'arma, di cui è vietata l'autonoma detenzione, quelle indispensabili al funzionamento della stessa, quelle che contribuiscono a renderla più pericolosa e quelle che, comunque, le conferiscono maggiore potenzialità, precisione di tiro o rapidità di esplosione. Ciò perché la rado del divieto di autonoma detenzione di parti di arma non denunziate va ravvisata nell'esigenza di impedire che, attraverso la scomposizione e la separata detenzione, si possano eludere le disposizioni concernenti l'arma nel suo complesso (Sez. 1, n. 17105 del 22/09/1989, dep. 06/12/1989, Piva, Rv. 182752).
2.1. Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto esatta interpretazione e corretta applicazione.
La Corte ha, infatti, ritenuto integrati gli estremi del delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 1 (come sostituito dalla L. n. 497 del 1974, art. 9), e alla L. n. 110 del 1975, art. 1, rilevando con logiche argomentazioni, congrue ai dati fattuali richiamati, che nel bagaglio dell'imputato, sottoposto a controllo doganale, presso l'aeroporto di Punta Raisi, all'atto del rientro in Italia proveniente dagli Stati Uniti, sono stati rinvenuti la canna e il calcio di una mitraglietta semiautomatica, specificamente descritta, fabbricata dalla I.M.I. Israel Military Industries, e che la perizia balistica, disposta dal Tribunale, ha accertato che i pezzi di arma da guerra erano in perfetto stato di conservazione ed erano dotati di piena attitudine all'impiego.
Nè la Corte ha prescisso dal correlarsi con le osservazioni e deduzioni difensive, coerentemente rimarcando la inverosimiglianza di quelle volte a rappresentare le parti di arma come un ricordo di viaggio, alla luce dei precedenti specifici dell'imputato; il contrasto di quelle riferite alla spontanea denuncia del loro possesso al momento dell'atterraggio a Palermo con la condotta tenuta dall'imputato, che le ha indicate solo quando è stato richiesto in sede di controllo se avesse qualcosa nel bagaglio da dichiarare;
la irrilevanza di quelle riferite alla dedotta denuncia del loro acquisto alle autorità statunitensi a fronte della incorsa violazione della normativa italiana in materia di armi;
la genericità del richiamo alle dichiarazioni dei testi RU e RD, non rinvenute agli atti, e la inidoneità della versione dei fatti resa dall'imputato a escluderne la responsabilità.
2.2. Le ragioni argomentate della decisione, esenti da vizi logici e giuridici, resistono alle censure svolte con il ricorso, che ripropongono, senza opporre una diversa fondata analisi del quadro normativo, la tesi della inoffensività dei pezzi di armi sequestrati, introducendo generiche critiche di merito alle risultanze della perizia balistica e richiamando generici giudizi, attribuiti agli addetti alla Dogana, sulla inservibilità dei pezzi stessi, e tendono a impegnare questa Corte in una rilettura degli elementi di conoscenza apportati ai giudici di merito dalle risultanze acquisite e in una differente analisi ricostruttiva e valutativa della vicenda, che, inerendo non ai possibili vizi del percorso formativo del convincimento, ma agli aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità nella valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti di fatto, sono estranee al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità.
3. Del tutto infondato è anche il terzo motivo che riguarda il trattamento sanzionatorio nella parte relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 3356 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959), la sentenza impugnata ha esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale riconoscendo rilievo preponderante alla gravità del delitto e alla spiccata pericolosità sociale dell'imputato, attestata dai precedenti penali specifici e gravi, e considerando del tutto adeguata la pena come determinata in misura corrispondente al minimo edittale.
A fronte di dette ragionevoli e corrette argomentazioni, il ricorrente oppone censure che, prive di alcuna specificità nel riferimento alla necessaria valutazione della effettiva "quantità del reato", con richiami generici a precedenti giurisprudenziali, sono invasive del merito nella parte in cui evocano la sua condotta di immediata denuncia degli oggetti sequestrati, non artificiosamente occultati, in contrapposizione argomentativa all'apprezzamento fattone in sede di merito.
4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A tale dichiarazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013