Sentenza 19 marzo 2008
Massime • 1
Ai fini della punibilità dei delitti comuni commessi dal cittadino in territorio estero, il requisito della presenza sul territorio dello Stato deve necessariamente sussistere al momento dell'esercizio dell'azione penale, a nulla rilevando che venga meno in un momento successivo.
Commentario • 1
- 1. Reati commessi all'estero e giurisidizione italianahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 giugno 2026
Una convinzione diffusa — e sbagliata — è che un reato commesso fuori dai confini nazionali possa essere giudicato soltanto nello Stato in cui è avvenuto. Non è così. L'ordinamento italiano estende la propria pretesa punitiva oltre il territorio in una serie di ipotesi tassative, definite dagli articoli da 7 a 11 del codice penale. Comprenderne i presupposti è decisivo tanto per il cittadino italiano che si trovi coinvolto in un procedimento all'estero, quanto per il difensore straniero che debba valutare le conseguenze italiane di una vicenda penale transnazionale. Questa guida illustra quando, a quali condizioni e con quali limiti un cittadino italiano può essere perseguito in Italia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2008, n. 23304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23304 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 19/03/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 319
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 034554/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica Tribunale di Marsala;
2) UM IU (parte civile);
e
UM LI (parte civile);
contro
NA EN;
avverso la sentenza in data 21.2.07 del Tribunale di Marsala;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Esposito;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;
udito, per la parte civile, l'avv. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala ricorre per Cassazione avverso la sentenza emessa il 21 febbraio 2007 da quel Tribunale con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di NA EN in ordine al reato a lui ascritto, commesso all'estero per assenza dello stesso nel territorio dello Stato italiano. Analogo ricorso, sostanzialmente riproducente la medesima questione, risulta presentato dalle parti civili UM LI e UM IU.
Sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:
- Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il Tribunale di Marsala nella sentenza impugnata aveva errato nell'applicazione della norma di cui all'art. 9 c.p., nella parte in cui aveva ritenuto che la norma richiedeva che la presenza sul territorio dello Stato del cittadino italiano che abbia commesso un reato all'estero a danno di un cittadino italiano, sia richiesta al momento della definizione del giudizio di merito di primo grado, con conseguente improcedibilità laddove in quel momento, (cioè al momento della definizione del giudizio di merito di primo grado), sia data prova dell'assenza dell'imputato dal territorio dello Stato italiano.
La norma di cui all'art. 9 c.p. deve essere interpretata nel senso che la condizione di procedibilità della presenza del cittadino italiano/imputato sul territorio dello Stato sia richiesta al momento dell'esercizio dell'azione penale, a nulla rilevando il fatto che in un momento successivo, quindi anche al momento della pronuncia della sentenza, tale presenza non consti più.
Nel procedimento a carico di NA EN, la situazione era, appunto, questa: la condizione di procedibilità, legata alla presenza, documentalmente provata, dell'imputato sul territorio dello Stato, sussisteva al momento dell'esercizio dell'azione penale. Chiedono, pertanto, il ricorrente P.M. e le parti civili che la Corte di Cassazione voglia annullare, con rinvio, la sentenza impugnata. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Il Tribunale ha posto a base della sua decisione la sentenza di questa Corte di legittimità secondo cui "La sussistenza o meno della condizione di procedibilità richiesta dalla legge penale, quale quella della presenta del cittadino nel territorio dello Stato in caso di delitto comune commesso all'estero, va valutata non in riferimento al momento in cui viene iniziata l'azione penale, ma con riferimento al momento della definizione del giudizio di merito, di primo o anche di secondo grado. E, pertanto, necessario e sufficiente che i presupposti sui quali la condizione si fonda sussistano in quel momento, a nulla rilevando la loro la loro originaria carenza, una volta che quest'ultima non sia stata rilevata all'atto della definizione giurisdizionale di alcune delle fasi precedenti, tanto da consentire la prosecuzione del procedimento" (Cass. sez. 1, 10/05/1991 n. 6698). Ritiene questa Corte di legittimità di dover disattendere tale orientamento e ribadire l'interpretazione data alla norma in questione dalla decisione Cass. 19 aprile 1971, Safio, nella quale si afferma che "la locuzione legislativa di cui all'art. 9 c.p., comma 1 - e punito sempre che si trovi nel territorio dello Stato - comporta la necessità che il giudicabile si trovi presentemente nel territorio dello Stato allorché viene esercitata nei suoi confronti l'azione penale che sfocerà nel giudizio di merito, il quale potrà svolgersi anche in sua contumacia per non essere egli in tal momento più presente nel territorio dello Stato".
In sostanza deve affermarsi il principio che il requisito della presenza dell'autore del reato nel territorio dello Stato deve essere inteso come condizione di procedibilità e non come condizione di punibilità e che tale requisito deve, conseguentemente, sussistere al momento dell'esercizio dell'azione penale, essendo irrilevante che la presenza venga meno in un momento successivo.
Invero, tutte le disposizioni di legge che regolano la condizione in esame riconnettono la punibilità dell'agente al momento iniziale della presenza (si vedano, invero, l'art. 128 cpv. c.p. e l'art. 34 disp. trans. c.p.). e, pertanto, una volta promossa validamente l'azione penale, il processo contro l'imputato proseguirà in ogni caso fino alla decisione giudiziaria finale e, quindi, anche se il prevenuto non è più presente, poiché nel caso in cui egli si allontani dal territorio dello Stato dopo il promovimento dell'azione penale, il giudizio ben sarà svolto in sua contumacia. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
L'imputato deve essere condannato alla rifusione in favore delle parti civili costituite delle spese di assistenza e costituzione di esse parti civili liquidate in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, 2^ sezione penale, annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Palermo. Condanna NA EN alla rifusione delle spese a favore delle parti civili liquidate in Euro 2.800,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di avvocato, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 19 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008