Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 2
La notificazione della citazione è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall'esistenza di risultanze anagrafiche difformi; di particolare valore per superare la presunzione rappresentata da queste ultime è l'indicazione della residenza della parte contenuta nel contratto dedotto in giudizio.
La sentenza di revoca di un contratto di compravendita postula l'accertamento della sussistenza, alla data del negozio impugnato ai sensi dell'art. 67 legge fall., di tutte le condizioni richieste per la inefficacia dell'atto, e del conseguente diritto della massa dei creditori di vedere ricostituita con efficacia retroattiva la situazione anteriore all'atto revocato; conseguentemente, qualora per effetto della revoca venisse meno un contratto di compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, verrebbe contestualmente meno l'obbligo di pagamento dell'acquirente e quindi l'accollo del mutuo, ed il fallimento dell'alienante mutuatario resterebbe l'unico obbligato, nei confronti del mutuante, alla restituzione della somma data a mutuo (nella specie il mutuante aveva agito per il pagamento nei confronti dell'accollante - acquirente un bene immobile, il quale aveva eccepito che nei suoi confronti era stata esercitata azione revocatoria del contratto di compravendita dalla curatela fallimentare del venditore-mutuatario e di non essere tenuto al pagamento; la S.C. sulla base del principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione perché non opponibile al creditore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5076 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN IT ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato P. SCIUBBA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PEPE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO STAGE Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso l'avvocato ANNA PATTI, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA LEONE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 346/97 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 15/04/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/99 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.10.1986 la s.r.l. STAGE esponeva:
- di avere concesso a RO AN un mutuo di L. 40.000.000, garantito da iscrizione ipotecaria su terreno in agro di Polignano a Mare;
- che con atto 15.1.1986 il AN aveva alienato il terreno suddetto a TO CO TA, il quale si era accollato, come parte del prezzo, il mutuo nei confronti della STAGE;
- che il TA aveva peraltro omesso di pagare le rate del mutuo;
- tanto premesso, la s.r.l. STAGE conveniva dinanzi al Tribunale di Bari il TA, per sentirlo condannare al pagamento della somma di L. 40.000.000, oltre interessi.
Il convenuto restava contumace.
La causa, interrotta a seguito del fallimento della s.r.l. STAGE e riassunta dalla curatela, veniva decisa, con sentenza 25.11- 11.12.1992, dal Tribunale di Bari, il quale, in accoglimento della domanda, condannava il TA al pagamento della somma richiesta. La decisione era impugnata dal TA, che eccepiva di non essere tenuto al pagamento del mutuo, per essere stato il contratto di compravendita dell'immobile attinto da azione revocatoria proposta dal curatore del fallimento di RO AN: essendo, infatti, il mutuo parte del prezzo, egli era tenuto al pagamento soltanto se il bene restava di sua proprietà e, d'altro lato, ai sensi dell'art. 1273, u.c., c.c., egli era obbligato verso il creditore soltanto nei limiti in cui aveva assunto il debito, e poteva opporgli le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione era avvenuta. Con sentenza 8.1-5.4.1997 la Corte d'appello di Bari:
a) preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di citazione e del ricorso per riassunzione, e conseguentemente, della sentenza di primo grado: osservava che la notifica era avvenuta nel luogo di effettiva dimora del TA, in Polignano, via Parco del Lauro, luogo indicato dallo stesso TA nel rogito di vendita, ove l'atto di citazione era stato ricevuto dalla moglie convivente ed il ricorso per riassunzione dal medesimo TA, ed ove risultava altresi notificata la sentenza di primo grado, ricevuta dalla figlia convivente del TA;
b) nel merito, osservava - da un lato - che l'azione revocatoria non poteva considerarsi evento incidente sulla validità del contratto di compravendita ne' determinante la risoluzione o la rescissione dello stesso, essendo diretto soltanto alla declaratoria della sua inefficacia nei confronti della massa dei creditori, e - d'altro lato - che, stante l'autonomia causale e funzionale dell'accollo, le eccezioni opponibili al creditore erano limitate a quelle basate sul negozio di accollo, e non si estendevano ad altri rapporti, causalmente e funzionalmente distinti, anche se materialmente connessi.
Avverso tale sentenza TO CO TA propone ricorso, cui resiste con controricorso il fallimento della s.r.l. STAGE. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione, avanzata dal resistente, d'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di specialità della procura, rilasciata con la generica formula relativa a "tutte le fasi del presente giudizio".
L'eccezione è infondata.
Come recentemente puntualizzato dalle sezioni unite di questa Corte, ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia riferimento ad una determinata fase del processo (in particolare, al giudizio di legittimità), ma, qualora la procura sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un "corpus" inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d'impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto (Cass. S.U. 12625/98; in senso analogo: S.U. 2642/98 e 2646/98). Deve quindi passarsi all'esame del ricorso.
1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c., lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto la validità delle notifiche effettuate all'indirizzo di via Parco del Lauro, nonostante la sua residenza si fosse sempre trovata in altro luogo, in c.da Casello Cavuzzi, come comprovato dalla documentazione anagrafica.
La doglianza è infondata.
Come rilevato nella sentenza impugnata, l'indirizzo di via Parco del Lauro, Polignano, era stato indicato dallo stesso TA nel rogito di compravendita ed in tale luogo la STAGE aveva comunicato l'adesione all'accollo. L'atto di citazione, ivi notificato, era stato ricevuto dalla moglie convivente del TA, mentre l'atto di riassunzione era stato ricevuto dal TA personalmente e la sentenza di primo grado dalla figlia convivente del TA. Da queste univoche circostanze, la Corte d'appello ha desunto che, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, l'effettiva abitazione del TA era situata in via Parco del Lauro e che, conseguentemente, le notifiche ivi eseguite erano pienamente valide. L'argomentazione appare giuridicamente corretta, in armonia con il principio, dettato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, dell'individuazione della residenza, ai fini della validità della notifica, nel luogo di effettiva abitazione, anche se eventualmente difforme rispetto alle indicazioni anagrafiche. È stato infatti costantemente affermato che, ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario di una notifica, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, mentre le risultanze anagrafiche rivestono valore meramente presuntivo e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (ex plurimis: Cass. 3982/98; 2230/98; 2143/95; 5513/88;
8655/87, ecc.).
E, come idonea fonte di convincimento atta a superare la presunzione rappresentata dalle risultanze anagrafiche, è stata ritenuta di particolare valore l'indicazione della residenza della parte, contenuta nel contratto all'origine dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. 2143/83; 2660/77). Del tutto correttamente, dunque, la Corte d'appello ha ritenuto superata la presunzione derivante dalla certificazione anagrafica, in base all'indicazione della residenza contenuta nel rogito di compravendita, nonché alla qualità delle persone (il medesimo TA ed i suoi familiari) che avevano materialmente ricevuto gli atti notificati.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 1273 c.c., lamenta che la Corte d'appello abbia negato l'incidenza sulla validità dell'accollo dell'azione revocatoria del contratto di compravendita promossa dal curatore del fallimento AN. Sostiene di poter legittimamente proporre nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1273, u.c., c.c., le eccezioni fondate sul contratto di compravendita, in base al quale era avvenuta l'assunzione del debito, derivando l'accollo la sua causa nella compravendita, di cui costituiva una modalità di pagamento di parte del prezzo.
La censura è fondata.
La sentenza di revoca di un contratto di compravendita postula l'accertamento della sussistenza, alla data del negozio impugnato ex art. 67 L.F., di tutte le condizioni richieste per la inefficacia dell'atto, e del conseguente diritto della massa dei creditori di vedere ricostituita la situazione anteriore all'atto revocato: la revoca, cioè, opera retroattivamente, poiché l'accertamento, sul quale si fonda, si riferisce a requisiti esistenti al momento in cui venne stipulato il negozio poi revocato.
Con l'ulteriore conseguenza che, se dovesse venire meno - per effetto della revoca - un contratto di compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, verrebbe contestualmente meno l'accollo del mutuo, ed il fallimento dell'alienante mutuatario resterebbe l'unico obbligato, nei confronti del mutuante, alla restituzione della somma data a mutuo (Cass. 1217/79). È bensi vero, infatti, come osservato nella sentenza impugnata, che, nella compravendita immobiliare con accollo del mutuo, l'accollo costituisce un contratto autonomo e distinto rispetto alla compravendita, ma i due negozi sono collegati intrinsecamente e funzionalmente, non soltanto materialmente ed occasionalmente, poiché l'accollo del mutuo rappresenta una modalità di corresponsione di parte del prezzo della compravendita e partecipa quindi della causa della compravendita stessa, rappresentata dallo scambio di cosa contro prezzo.
Risulta quindi concettualmente incompatibile la sopravvivenza isolata dell'accollo, una volta venuta meno la compravendita, stante il collegamento causale tra i due contratti, che non consente la persistenza dell'obbligo di pagamento di parte del prezzo se il bene oggetto della compravendita sia sottratto alla disponibilità dell'acquirente.
Nella specie, poiché il contratto di compravendita AN - TA ha formato oggetto di azione revocatoria promossa dal fallimento del AN, l'accoglimento di tale azione revocatoria ricostituirebbe la situazione di fatto anteriore alla compravendita, restando il bene immobile nella disponibilità del AN, e quindi del fallimento, e restando il AN, e per lui il fallimento, obbligato alla restituzione della somma presa a mutuo, dato il contestuale venir meno dell'accollo del mutuo da parte dell'acquirente.
Nè appare ostativa a tale conclusione la disciplina dell'opponibilità delle eccezioni, stabilita dall'art. 1273, u.c., C.C., secondo cui "il terzo può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta". Ciò significa, infatti, che il terzo accollante può opporre al creditore accollatario le eccezioni fondate sul rapporto interno di provvista tra accollante e debitore accollato, in tal senso dovendosi intendere il "contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta":
nella specie, tale contratto si identifica con la compravendita, fonte dell'obbligazione di pagamento del prezzo a carico dell'accollante - acquirente a favore dell'accollato venditore, in virtù della quale l'acquirente si è assunto, quale parte del prezzo, il debito del venditore nei confronti del creditore accollatario.
E se la compravendita viene meno "ab origine", per effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fallimento del venditore, e conseguentemente il bene viene rimosso dalla disponibilità del compratore per essere acquisito alla massa dei creditori fallimentari, ciò integra il venir meno dell'obbligazione di pagamento dell'acquirente (che potrà ottenere dal fallimento la restituzione di quanto versato, ovviamente in moneta fallimentare) e, conseguentemente, del rapporto in base al quale è avvenuto l'accollo del mutuo: l'accollante sarà quindi legittimato a proporre la relativa eccezione all'accollatario.
La Corte d'appello avrebbe quindi dovuto riconoscere la fondatezza della suddetta eccezione, considerata la sicura influenza della revocatoria sull'accollo, e, quindi sul titolo dell'azione promossa dall'accollatario.
In tal senso, in accoglimento della censura e pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., si può provvedere in questa sede.
La sentenza, di rigetto della domanda proposta dalla s.r.l. STAGE, va peraltro condizionata all'accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal fallimento AN: accoglimento che, sancendo il definitivo venir meno della compravendita ed il ripristino della situazione anteriore, viene contestualmente a porre nel nulla l'accollo del mutuo.
Sussistono infatti i presupposti per la pronuncia di una sentenza condizionale, ammessa - com'è noto - nel nostro ordinamento e rispondente ad esigenze di economia di giudizi. Con tale sentenza, l'efficacia della decisione viene subordinata al verificarsi di un evento futuro ed incerto, accidentale ed estraneo, il cui accertamento non richieda altra indagine tranne quella, esperibile in sede esecutiva, dell'effettivo avveramento o meno della circostanza posta a condizione (v. Cass. 12385/97; 6329/96; 4883/95; 978/91;
706/87; 7841/86; 604/84; 6667/82; 6239/79; 4714/77, ecc.). Nella specie, l'evento futuro ed incerto è rappresentato dall'accoglimento definitivo dell'azione revocatoria, che si pone come elemento condizionante, ma accidentale ed estraneo, rispetto al presente giudizio, per il cui accertamento non appare necessaria nessuna ulteriore indagine di merito in sede di cognizione, essendo sufficiente la sola verifica dell'esito dell'azione revocatoria. L'accoglimento del presente motivo assorbe la censura avanzata nel terzo motivo, nel quale il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia in ordine all'istanza di sospensione da lui formulata ex art. 295 c.p.c., considerato che l'ipotesi della sospensione risulta superata dalla sentenza condizionale pronunciata nel merito. Secondo il criterio della soccombenza, il fallimento STAGE deve essere condannato al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese del procedimento d'appello (non essendosi il TA costituito in primo grado) e della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo. Dichiara assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, rigetta la domanda introduttiva del giudizio, subordinatamente al verificarsi della condizione specificata in motivazione.
Condanna la curatela del fallimento STAGE s.r.l. al pagamento, a favore di TO CO TA, delle spese del procedimento d'appello, liquidate in complessive L. 3.200.000 (delle quali L.200.000 per esborsi, L.
1.000.000 per diritti di procuratore e L.
2.000.000 per onorari), e della presente fase del giudizio, delle quali L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 1999