Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5076
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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La notificazione della citazione è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall'esistenza di risultanze anagrafiche difformi; di particolare valore per superare la presunzione rappresentata da queste ultime è l'indicazione della residenza della parte contenuta nel contratto dedotto in giudizio.

La sentenza di revoca di un contratto di compravendita postula l'accertamento della sussistenza, alla data del negozio impugnato ai sensi dell'art. 67 legge fall., di tutte le condizioni richieste per la inefficacia dell'atto, e del conseguente diritto della massa dei creditori di vedere ricostituita con efficacia retroattiva la situazione anteriore all'atto revocato; conseguentemente, qualora per effetto della revoca venisse meno un contratto di compravendita immobiliare con accollo, da parte dell'acquirente, di un mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile stesso, verrebbe contestualmente meno l'obbligo di pagamento dell'acquirente e quindi l'accollo del mutuo, ed il fallimento dell'alienante mutuatario resterebbe l'unico obbligato, nei confronti del mutuante, alla restituzione della somma data a mutuo (nella specie il mutuante aveva agito per il pagamento nei confronti dell'accollante - acquirente un bene immobile, il quale aveva eccepito che nei suoi confronti era stata esercitata azione revocatoria del contratto di compravendita dalla curatela fallimentare del venditore-mutuatario e di non essere tenuto al pagamento; la S.C. sulla base del principio esposto, ha cassato la sentenza di merito che aveva respinto l'eccezione perché non opponibile al creditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/1999, n. 5076
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5076
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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