Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
In materia di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione si pone in alternativa con l'opposizione innanzi al pretore (secondo l'interpretazione adeguatrice di cui alla sent. Della Corte Cost. n. 255 del 1994); in caso di mancata proposizione sia del ricorso amministrativo che di quello giurisdizionale l'accertamento diviene definitivo e il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, rimanendo preclusa ogni opposizione, a nulla rilevando la successiva notifica di un'ordinanza - ingiunzione che non costituisce titolo della sanzione ma ha il solo valore di invito al pagamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI EL, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato TANZINI PIER GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI LIVORNO, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 381/97 del OR di LIVORNO depositata il 28/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27.5.1997 LL NI proponeva opposizione avanti al OR di Livorno avverso l'ordinanza- ingiunzione del 19.3.1997 con cui il Prefetto di Livorno - in ordine al rapporto dell'8.7.1996 della Polizia Stradale per violazione all'art. 193 Cod.d.Str. relativa al veicolo tg. LI 265467 di proprietà di essa opponente nonché al verbale in pari data del predetto Comando riguardante il sequestro del medesimo veicolo ex art. 13 della Legge n. 689/81 - le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L2.160.000 oltre alle spese e disposto la confisca del veicolo qualora l'interessato non avesse provato di aver pagato entro trenta giorni dalla notifica la predetta sanzione ed il premio di assicurazione per almeno sei mesi. Deduceva al riguardo che:
- non aveva avuto conoscenza delle precedenti comunicazioni dell'Autorità Amministrativa, verosimilmente perché indirizzati alla residenza anagrafica di via S. Pizzi 11, mentre lei aveva dimora in via De Larderel 79;
- aveva a suo tempo regolarmente pagato l'assicurazione obbligatoria, come da dichiarazione del Lloyd Adriatico, con conseguente illegittimità del sequestro in quanto avrebbe potuto applicarsi, semmai, la sanzione per la mancata esposizione del contrassegno;
- non avendo più rinvenuto l'auto ove l'aveva lasciata in sosta nè nei vari depositi utilizzati nei casi di rimozione forzata, aveva presentato in data 6.8.1996 denuncia di furto in Questura integrata in data 6.9.1996 da altra relativamente ai documenti lasciati nel veicolo (polizza di assicurazione, libretto di circolazione e ricevuta di pagamento della tassa di proprietà) ed aveva altresì richiesto in data 31.12.1996 al P.R.A. la radiazione del veicolo;
- pertanto la Polizia se avesse usato l'ordinaria diligenza dopo la denuncia avrebbe potuto accertare, esaminando i documenti, che l'assicurazione era stata pagata e che il sequestro e la custodia erano illegittimi.
Chiedeva pertanto che fossero dichiarate non dovute la sanzione applicata dal Prefetto ed ogni somma dipendente dal sequestro illegittimo e che fosse revocata la confisca del veicolo. Si costituiva la Prefettura che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza del 14/28.11.1997 il OR rigettava l'opposizione relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria, osservando che non era stata tempestivamente proposta avverso il verbale d'infrazione ritualmente notificato con raccomandata postale del 13.9.1996 e compiuta giacenza.
L'accoglieva invece in relazione alla confisca del veicolo, sostenendo in linea di principio che l'omessa opposizione all'ordinanza irrogativa della sanzione amministrativa non impedisce all'interessato di impugnare la successiva ordinanza che dispone la confisca, e di dimostrare, come aveva fatto, che alla data della contestazione era regolarmente assicurato, non comportando una tale omissione alcuna preclusione in ordine agli eventi che ne costituiscono il presupposto, i quali, qualora giustifichino l'emissione di una seconda misura, ben possono essere oggetto di una successiva contestazione.
Rigettava però la richiesta dell'opponente di escludere le spese di custodia, poste a carico dell'interessato, in quanto il sequestro ad opera della Polizia Stradale era giustificato dal rilevamento della presenza sull'auto di un contrassegno scaduto sin dall'8.4.1996, cioè da ben tre mesi. e solo in sede di opposizione il ricorrente aveva dimostrato di essere in regola, mentre nessuna negligenza poteva imputarsi alla Polizia per il mancato collegamento del sequestro con la denuncia di furto in quanto la Polizia Stradale e la Polizia Anticrimine, che ricevette la denuncia di furto, sono uffici separati con funzioni diverse.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione LL NI, deducendo due motivi di censura.
Resiste con controricorso il Prefetto di Livorno.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso LL NI denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 205 Cod.d.Str. nonché degli artt. 18, 22 e 23 della Legge 689/81. Sostiene che erroneamente il OR ha ritenuto che in mancanza di tempestiva opposizione avverso il verbale di infrazione non si sarebbe più potuto contestare l'esistenza della pretesa violazione in quanto una tale opposizione è una mera facoltà e non un obbligo per l'interessato che successivamente aveva impugnato l'ordinanza- ingiunzione del Prefetto costituente l'effettivo titolo esecutivo e contestato in tal modo sia il provvedimento di confisca che la legittimità del verbale di accertamento che ne rappresenta il presupposto logico. Sostiene altresì che del pari erroneamente il OR, nel giustificare l'annullamento della confisca, ha ipotizzato l'esistenza di un'autonoma ordinanza rispetto alla precedente contestazione di pagamento non impugnata, senza tener conto della presenza nel caso in esame non già di due ordinanze, di cui una non impugnata, ma di un'unica ordinanza che ha disposto sia la sanzione amministrativa che la confisca.
La censura è infondata.
La tesi, secondo cui essendo del tutto facoltativa l'opposizione avverso il verbale di accertamento il suo mancato esercizio non precluderebbe l'opposizione avverso la successiva ordinanza del Prefetto, si basa sul presupposto che tale ordinanza costituisca il titolo anche per la sanzione amministrativa applicata. Orbene, l'argomentazione addotta dalla ricorrente richiede una prima precisazione di ordine giuridico in quanto detta facoltà, pur presente nel particolare procedimento in esame, si atteggia diversamente rispetto alla prospettazione datane. È pur vero infatti che il trasgressore non ha l'obbligo di proporre ricorso al Prefetto, ma l'alternativa è quella della diretta opposizione avanti al OR avverso lo stesso verbale, secondo l'interpretazione adeguatrice data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 255 del 1994 (vedi anche C. Cost. 437/95 e 311/95) in relazione all'art. 142 bis - introdotto con la Legge 24.3.1989 n. 122 - del precedente codice della strada di contenuto analogo a quello degli artt. 203 comma 3 e 206 del nuovo C.d.S..
Conseguentemente, qualora avverso il verbale di accertamento non sia stato proposto ricorso amministrativo al Prefetto ne', in alternativa, quello giurisdizionale avanti al OR l'accertamento diviene definitivo ed il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 comma 3 C.d.S., precludendo ogni successiva opposizione.
Pertanto, legittimamente - il OR ha ritenuto preclusiva, ai fini della proponibilità del ricorso introduttivo avanti a sè, la mancata opposizione, sia in sede amministrativa che giurisdizionale, avverso il verbale di accertamento precedentemente notificato. In tale contesto non rileva quindi che nel caso in esame il Prefetto abbia poi emesso l'ordinanza-ingiunzione - impugnata avanti al OR e che ha dato luogo al presente giudizio - con cui, oltre a disporre la confisca del veicolo qualora l'interessata non avesse provato entro trenta giorni il pagamento della sanzione amministrativa e del premio di assicurazione per almeno sei mesi, ha anche ingiunto il pagamento di detta somma.
In realtà detta ordinanza non costituisce il titolo della sanzione, essendo già divenuto esecutivo il relativo verbale a seguito, come si è detto, della sua mancata opposizione nei termini prescritti, ma contiene più semplicemente, al di là della formula usata, l'avvertimento di pagare l'importo dovuto per legge (la metà del massimo come prevede il già citato art. 203 comma 3 C.d.S. in caso di mancata opposizione) in quanto alla sua inosservanza, unitamente al mancato pagamento del premio assicurativo, è subordinata l'efficacia della disposta confisca del veicolo ai sensi dell'art. 21 comma 1 della Legge 689/81. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, lamentando che il OR abbia ritenuto dovute le spese di custodia malgrado l'illegittimità della confisca sull'erronea considerazione che la Polizia Anticrimine non era tenuta a conoscere l'operato della Polizia Stradale che invece avrebbe dovuto verificare se fosse stato denunciato il furto dell'auto. Tale censura è inammissibile.
Il OR, nel confermare - nonostante la revoca della confisca del veicolo il provvedimento del Prefetto che aveva posto a carico della NI le spese del sequestro, ha rilevato che al sequestro, poi rivelatosi illegittimo per esistenza della copertura assicurativa, aveva dato causa la stessa NI, lasciando esposto il relativo contrassegno già scaduto da tre mesi.
Trattasi di una valutazione di merito e, come tale,
incensurabile in questa sede in quanto immune da vizi logici e giuridici, non potendo certamente rientrare in tale ambito le osservazioni del OR laddove ha escluso qualsiasi elemento di colpa nel mancato collegamento fra la Polizia Stradale che aveva provveduto al sequestro e la Polizia Anticrimine che aveva ricevuto la denuncia di furto del veicolo, non più rinvenuto dalla NI. Il ricorso va pertanto nel complesso rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L. 700.000, oltre alle spese liquidate in L. 25.800=.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001