Sentenza 19 gennaio 2004
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L'impugnazione con ricorso per Cassazione della declaratoria di inammissibilità del gravame pronunziata dal giudice d'appello sulla base dell'asseritamente erronea qualificazione (nel caso, in termini di ordinanza anziché di sentenza) del provvedimento emesso dal giudice di primo grado integra la denuncia di un "error in procedendo", la cui valutazione rende necessaria l'interpretazione del provvedimento in questione da parte della Corte di legittimità che, non limitandosi a verificare la congruenza logica e giuridica dell'interpretazione resa dal giudice di merito, sia volta a direttamente accertare - attraverso una propria lettura dell'oggetto dell'impugnazione e l'individuazione del relativo contenuto sostanziale - se l'impugnazione stessa sia stata proposta avverso una sentenza o un'ordinanza.
In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione (indipendentemente dagli effetti che, di volta in volta, ne conseguano per il notificante) anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, la quale, stante l'efficacia bilaterale della notifica della sentenza fatta ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., segna per il notificante il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, da cui muove per lui il "dies a quo" del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ..
Per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza occorre avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione data al provvedimento dal giudice che l'ha pronunciato bensì al contenuto sostanziale del medesimo, e cioè all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, trattandosi di sentenza solamente quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha qualificato come ordinanza il provvedimento formalmente denominato come "sentenza non definitiva" col quale il giudice del merito si è nel caso limitato ad enunciare principi generali senza decidere in concreto nessuna delle questioni sottopostegli, con dispositivo formulato espressamente nei termini: "accerta che il presupposto oggettivo della contiguità dei fondi va inteso non soltanto come adiacenza di confini, ma anche come potenziale unificazione funzionale dei fondi", senza alcun riferimento alla specifica condizione dei due fondi in contestazione. La S.C. ha al riguardo posto in rilievo che <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUBTEMA DICASSAZIONE SEZI00709/04 Oggetto Contratt аррак Composta dacli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7237/00 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 1385 Rel. Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. 149 - Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud.14/05/03 - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RC MANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATONE 6, presso lo studio dell'avvocato ELIO RIPOLI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA PERSECHINO FILIBERTO, elettivamente VIA ASMARA 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA LETIZIA VALLO che lo difende unitamente all'Avvocato MARIO VALLO, giusta delega in atti;
controricorrente 2003 1146 avversO la sentenza n. 2955/99 della Corte d'Appello di ROMA, SEZIONE SECONDA CIVILE emessa il 21/4/99, depositata il 19/10/99; RG.3356/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE F LICATESE;
udito l'Avvocato VALLO MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RS Filiberto, assumendo di essere proprietario e coltivatore diretto di un fondo rustico in Trevignano Romano, confinante di fatto, in quanto diviso solo da una strada interpoderale, con un altro fondo, venduto da Sgom- mera Adelaide a Marchei Emanuela il 13 aprile 1984, per il prezzo di lire 20 milioni, e lamentando di essere stato ingiustamente impedito di esercitare la prelazione, conve- niva le predette davanti al Tribunale di Roma, esercitando il riscatto. 1 Le convenute si opponevano alla domanda, in quanto i terreni non erano contigui, essendo separati da una strada destinata a pubblico transito e di proprietà di terzi, ed 2 anche perché il fondo compravenduto era coltivato da molti anni dall'affittuario coltivatore diretto VE DR. La Marchei chiedeva, in via subordinata, nell'ipotesi accoglimento della domanda dell'attore, la condanna di A della venditrice Sgommera al risarcimento del danno. - In corso di causa intervenivano volontariamente VE zi DR e US, chiedendo che, dato atto del loro insediamento sul fondo quali affittuari coltivatori diret- ti, la domanda di riscatto fosse respinta. Il Tribunale, con sentenza del 21 luglio 1990, pregiu- dizialmente accertava l'esigenza di integrare il contrad- dittorio nei confronti dell'E.R.S.A.L., originario pro- prietario del comprensorio;
e inoltre rilevava che il pre- supposto oggettivo della contiguità dei fondi andava inte- SO non solo come adiacenza di confini, ma anche come po- tenziale unificazione funzionale dei fondi. Con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio. Nel prosieguo, chiamato in giudizio dal RS, si costituiva l'E.R.S.A.L., succeduto all'Ente Maremma, il quale deduceva di non essere stato mai proprietario del fondo e di aver rinunciato ad avvalersi del diritto di prelazione in ordine alla compravendita in questione, ri- tualmente comunicatagli dalla Sgommera. Chiedeva perciò 3 l'estromissione dal giudizio. Con sentenza del 26 marzo 1996, il Tribunale rigettava la domanda del RS. La prima sentenza veniva impugnata dalla Marchei, la quale contestava l'affermata contiguità dei fondi, negando perciò che sussistesse il presupposto per l'esercizio del- la prelazione e del riscatto. La seconda sentenza veniva impugnata dal RS, col rilievo che il Tribunale non avrebbe potuto statuire in senso difforme dalla sentenza parziale sul punto della ritenuta contiguità dei fondi e che comunque la decisione era erronea anche per motivi di merito. Nel primo giudizio resisteva il RS, chiedendo il rigetto del gravame. M Nel secondo giudizio resistevano la Marchei e la Sgom- mera, contestando le avverse deduzioni e chiedendone il rigetto. Integrato il contraddittorio nei confronti dei VE e dell'E.R.S.A.: L., nel frattempo divenuto A.R.S.I.A.L. (Agenzia Regionale di Sviluppo e Innovazione Agricola nel Lazio), costoro restavano contumaci. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 19 otto- bre 1999, disposta la riunione dei gravami, ha dichiarato 4 inammissibile il primo e rigettato il secondo. Ricorre per la cassazione la Marchei, formulando due mezzi di annullamento. Resiste con controricorso il Perse- chino. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt.100, 112, 131, 132 e 323 C.p.c. e 2909 C.c. nonché vizio di motivazione (art. 360 n.3 e 5 C.p.c.), la ricor- rente sostiene che, contrariamente all'avviso della Corte d'appello, con la sentenza parziale, il Tribunale, nel fissare i principi di diritto ai quali il Collegio ritene- va di doversi attenere nell'ulteriore fase del giudizio, ha espressamente affermato il requisito della contiguità dei due fondi, malgrado la presenza di una strada di pro- prietà privata, ma aperta al pubblico transito. Tale essendo il contenuto della sentenza, suscettivo di passare in giudicato, è evidente il pregiudizio dei di- ritti della Marchei, atteso il grave vincolo costituito sul suo fondo, a prescindere dalla carenza dei requisiti soggettivi in capo al RS. Di qui, ad avviso della ricorrente, l'indubbio suo in- " teresse ad appellare. L'appello, prosegue, era altresì fondato, come la Corte riconosce, sia pur facendo conflui- 5 re tale decisione nella causa contrapposta di appello del RS avverso la sentenza definitiva. Per tale ragio- ne, conclude, la Corte avrebbe dovuto anche liquidare le spese del giudizio di appello avverso la sentenza parzia- le, durato ben nove anni. Col secondo mezzo, denunciando la violazione del- l'art. 112 C.p.c. e vizio di motivazione (art.360 n.3 e 5 C.p.c.), la ricorrente lamenta l'omessa pronuncia sulla sua domanda di condanna del RS ai danni per lite temeraria. L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal resistente, è solo parzialmente fondata. Occorre premettere che la sentenza oggetto del presen- te ricorso, sebbene formalmente unica, è in realtà dupli- ce, giacché, per effetto della riunione, ha deciso tanto il gravame della Marchei avversO la sentenza n.10233 del 21 luglio 1990 (dichiarato inammissibile) quanto il grava- me del RS avverso la sentenza n. 4954 del 26 marzo 1996 (rigettato). Il RS, nei due giudizi di appello, poi con- fluiti nell'unica sentenza era rappresentato da due diver- si procuratori: nel primo giudizio (n.3356/1991 R.G.) dal- l'avvocato Mario Vallo, nel secondo (n. 3488/1996 R.G.) dall'avvocato Ettore Valenti. L'unico procuratore della Marchei in entrambi i giudi- zi, l'avvocato Elio Ripoli, ha notificato la sentenza, a mezzo del servizio postale, al procuratore del RS costituito nel giudizio di appello avversO la seconda sentenza, avvocato Ettore Valenti: il piego raccomandato, spedito il 25 gennaio 2000, è pervenuto al destinatario, come da avviso di ricevimento, il successivo giorno 28. L'autonomia concettuale delle due sentenze contenute m nell'unico documento consente di configurare la notifica (fatta, come risulta dalla relazione, "anche agli effetti di cui all'art. 479 C.p.c., al sig. RS Filiberto presso il suo procuratore e domiciliatario avv. Ettore Va- lenti"; e quindi, come è lecito desumere, "anche" ai sensi degli artt. 285 e 170 1° comma C.p.c., al fine della decor- renza del termine breve per impugnare) solo per quella parte di sentenza che ha deciso, sfavorevolmente per il RS, il gravame avversO la seconda sentenza, men- tre, non essendo la notifica indirizzata anche all'avvoca- to Mario Vallo, deve intendersi come non notificata la ° sentenza nella parte in cui ha deciso l'appello avverso la prima sentenza. Va altresì precisato che la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 C.p.c., fu proposta dalla Marchei, nella comparsa di risposta, nel giudizio di appello promosso dal RS avversO la sentenza n.4954 del 1996, poi confluito, come detto, in- sieme con l'appello avverso la sentenza n. 10233 del 1990 promosso dalla Marchei, nella sentenza oggetto del presen- te ricorso. Tutto ciò premesso, il ricorso, nella parte in cui, col secondo motivo, lamenta, per l'appunto, l'omessa pro- m nuncia su tale domanda risarcitoria, essendo volto contro quella parte di sentenza che ha deciso, senza provvedere sull'istanza della Marchei, l'appello avversO la seconda sentenza, è inammissibile per tardività. Ciò perché il termine breve per impugnare deve decor- rere per la Marchei dal 25 e non dal 28 gennaio 2000, con la conseguenza che, essendo febbraio di 29 giorni, il ri- 'corso doveva essere proposto entro il 25 marzo (sabato), mentre risulta notificato al RS il 27 marzo 2000. Infatti, con la sentenza della Corte costituzionale n.477 del 26 novembre 2002, è stata dichiarata l'illegit- timità costituzionale del combinato disposto dell'art.149 C.p.c. e dell'art. 4 3° comma della legge 20 novembre 1982 (notificazioni di atti a mezzo della posta), nellan.890 8 parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Non è di ostacolo all'applicazione di questa sentenza, la quale ha sancito il principio della scissione degli ef- fetti della notifica, secondo che gli stessi riguardino il notificante ovvero il destinatario dell'atto, la circo- stanza che, nella fattispecie, la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia stata eseguita dal procu- ratore della Marchei, avvocato Elio Ripoli, a ciò autoriz- れ zato, "a mezzo del servizio postale, secondo le modalità prescritte dalla legge 20 novembre 1982 n.890", ai sensi dell'art.1 della legge 21 gennaio 1994 n. 53. Cambia invero un dato soggettivo irrilevante ai fini che qui interessa- no, ovvero l'autore della notificazione, ma questa resta sempre sottoposta alla richiamata normativa del 1982 (in- cluso quindi l'art.4 3° comma dichiarato incostituziona- le), cui del resto è fatto espresso rinvio, salve, natu- ralmente, le specifiche previsioni della predetta legge n. 53 del 1994. L'unica differenza è che alla data di consegna del- l'atto all'ufficiale giudiziario va sostituita la data di 9 spedizione del piego raccomandato, la quale, stante l'ef- ficacia bilaterale della notifica della sentenza fatta ai sensi dell'art.285 C.p.c., segna, per il notificante, il momento della conoscenza legale del provvedimento da impu- - gnare, da cui muove per lui il "dies a quo" del termine breve di sessanta giorni (artt. 325 2° comma e 326 C.p.c.). Il Collegio è consapevole che la sentenza della Corte costituzionale è stata occasionata da una diversa fatti- specie, ossia da un caso in cui, discutendosi della tempe- stività del ricorso per cassazione, col far decorrere il termine di decadenza dalla consegna dell'atto all'ufficia- le giudiziario, piuttosto che dalla data di ricezione da parte del destinatario, si è conseguito un effetto conser- vativo per il ricorrente;
mentre, nel caso in esame, col far decorrere l'effetto della notifica della sentenza, per la Marchei, dalla spedizione del piego raccomandato (25 gennaio), invece che dalla ricezione del medesimo da parte del destinatario (28 gennaio), la ricorrente non ne ricava vantaggio. Tuttavia il principio affermato dalla sentenza citata, enunciato in termini di assolutezza, non può non valere sempre e in ogni caso, indipendentemente dagli effetti 10 che, di volta in volta, ne conseguano per il notificante. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile soltanto in relazione al secondo motivo. E' invece tempestivo, valendo per esso il termine an- nuale, il ricorso proposto il 28 marzo 2000, con notifica al procuratore del RS costituito nel relativo giu- dizio di appello, l'avvocato Mario Vallo, nella parte in cui, col primo motivo, si volge contro la sentenza emessa sul gravame della Marchei avverso la prima sentenza;
esso è tuttavia infondato. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte Supre- per stabilire se un provvedimento abbia, ○ meno, ca- ma, rattere di sentenza o ordinanza e quindi sia, o meno, sog- getto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, Occorre aver riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione data dal giudice che l'ha pronunciato, ma al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e perciò all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre;
talché si ha sentenza solo quando il giudice, nell'eserci- zio del suo potere giurisdizionale, si pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia о su presupposti e condizioni processuali. Naturalmente, quando si deduca in cassazione, come nel 11 caso presente, che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame sulla base di un'erronea inter- pretazione del provvedimento impugnato (inteso come ordi- nanza piuttosto che come sentenza), la natura di "error in procedendo" del vizio denunciato comporta che l'interpre- tazione di tale provvedimento competa, in via autonoma, alla Corte di cassazione, la quale pertanto non deve limi- tarsi a verificare la congruenza logica e giuridica del- 么 l'interpretazione resa dal giudice di merito, ma deve di- rettamente accertare, attraverso una sua propria lettura dell'oggetto dell'impugnazione e l'individuazione del suo preciso contenuto sostanziale, se l'impugnazione stessa sia stata proposta avverso una sentenza o un'ordinanza. Orbene, ritiene il Collegio di poter pervenire al me- desimo risultato della Corte d'appello sulla base degli elementi già messi in luce nella sentenza impugnata. La cosiddetta sentenza non definitiva n.10233 del 21 luglio 1990 si limita invero ad enunciare principi genera- li, senza decidere alcuna concreta questione sottoposta all'esame del Tribunale, tanto è vero che nel dispositivo, ossia nella sede naturale del "decisum", in cui si concre- ta, di regola, l'essenza volitiva di una sentenza, "accer- ta che il presupposto oggettivo della contiguità dei fondi 12 va inteso non soltanto come adiacenza di confini, ma anche come potenziale unificazione funzionale dei fondi", senza alcun riferimento alla specifica condizione dei due fondi in contestazione. Del resto la volontà del Tribunale non di decidere una qualsiasi questione preliminare di merito oggetto di con- troversia (quale potrebbe essere, in una causa di riscatto agrario intrapresa dal coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, ai sensi dell'art.7 2° comma n.2 della legge 14 agosto 1971 n.817, l'accertamento della contiguità dei fondi), ma soltanto di "fissare i principi di diritto ai quali il Collegio ritiene di attenersi per la ulteriore fase di giudizio all'esito dell'integrazione del contraddittorio" è apertamente enunciata (in modo cer- tamente anomalo, come la stessa Corte d'appello non ha mancato di sottolineare) nella motivazione del provvedi- "mento, a conferma della sua natura "lato sensu' ordinato- ria;
ulteriormente ribadita dalla necessità, riconosciuta nella stessa (pretesa) sentenza, di disporre, "in via pre- giudiziale", l'integrazione del contraddittorio nei con- fronti dell'Ente di riforma fondiaria. In questo contesto, anche l'affermata "effettiva anche se non fisica adiacenza" dei due fondi, nonostante la pre- 13 senza della strada di proprietà dell'Ente di riforma aper- ta al pubblico transito, deve intendersi non come antici- pazione di un giudizio, avente efficacia immediata sulle posizioni giuridiche contrapposte, ma come semplice predi- sposizione di un criterio orientativo da tener presente nel prosieguo del giudizio, in sede di decisione della causa, soltanto "all'esito dell'integrazione del contrad- dittorio". Precisazione quest'ultima la quale comprova, di là da ogni dubbio, che, in quel momento processuale, il Tribuna- le non ritenne di poter ancora esprimere un giudizio, ov- vero di emettere, sul requisito obiettivo in discorso, una concreta decisione, idonea, come infondatamente teme la ricorrente, ad incidere sui diritti delle parti e a forma- re quindi giudicato. Ben conosce il Collegio la consolidata giurisprudenza secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giuri- sdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente racchiuse nella parte di- spositiva, ma anche delle enunciazioni riportate nella mo- tivazione. Tuttavia, proprio in applicazione di tale prin- cipio, reputa che dal complesso del provvedimento, decisa- mente insolito, e dagli scopi dichiarati che l'hanno ispi- 14 rato esca confermata l'opinione della sua natura semplice- mente ordinatoria e della sua veste solo formale, e non anche contenutistica, di sentenza;
con la logica conse- guenza che va condiviso il giudizio di inammissibilità del gravame proposto dalla Marchei avverso detto provvedimen- to. Coerentemente dunque, anche se ciò non è oggetto d'im- pugnazione, la Corte distrettuale ha poi ritenuto che la seconda sentenza, a torto impugnata dal RS (in realtà l'unica, attesa l'assenza di una precedente senten- za non definitiva), potesse discostarsi da quei principi genericamente anticipati e liberamente decidere in senso contrario la questione della contiguità dei fondi. E' infondata anche l'ultima doglianza del primo moti- anch'essa relativa al giudizio di appello avverso la vo, prima sentenza (che poi tale non è). Dichiarato (giusta- mente) inammissibile il gravame della Marchei, la Corte avrebbe dovuto, di conseguenza, condannare la soccombente alle spese di quel separato e autonomo giudizio a favore del vittorioso RS;
ma, se non l'ha fatto, non ha certo interesse a dolersene la ricorrente, essendo a tanto legittimato semmai il resistente. Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spe- 15 se di questo giudizio. POM la Corte rigetta il primo motivo del ricorso e dichia- ra inammissibile il secondo motivo;
compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso a Roma, addì 14 maggio 2003. est Il Presidente duca Я обек IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 1.9 GEN/2004 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 16