Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 709
CASS
Sentenza 19 gennaio 2004

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L'impugnazione con ricorso per Cassazione della declaratoria di inammissibilità del gravame pronunziata dal giudice d'appello sulla base dell'asseritamente erronea qualificazione (nel caso, in termini di ordinanza anziché di sentenza) del provvedimento emesso dal giudice di primo grado integra la denuncia di un "error in procedendo", la cui valutazione rende necessaria l'interpretazione del provvedimento in questione da parte della Corte di legittimità che, non limitandosi a verificare la congruenza logica e giuridica dell'interpretazione resa dal giudice di merito, sia volta a direttamente accertare - attraverso una propria lettura dell'oggetto dell'impugnazione e l'individuazione del relativo contenuto sostanziale - se l'impugnazione stessa sia stata proposta avverso una sentenza o un'ordinanza.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione (indipendentemente dagli effetti che, di volta in volta, ne conseguano per il notificante) anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, la quale, stante l'efficacia bilaterale della notifica della sentenza fatta ai sensi dell'art. 285 cod. proc. civ., segna per il notificante il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, da cui muove per lui il "dies a quo" del termine breve di sessanta giorni ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ..

Per stabilire se un provvedimento abbia carattere di sentenza o di ordinanza occorre avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione data al provvedimento dal giudice che l'ha pronunciato bensì al contenuto sostanziale del medesimo, e cioè all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, trattandosi di sentenza solamente quando il giudice, nell'esercizio del suo potere giurisdizionale, pronuncia, in via definitiva o non definitiva, sul merito della controversia o su presupposti e condizioni processuali (Nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha qualificato come ordinanza il provvedimento formalmente denominato come "sentenza non definitiva" col quale il giudice del merito si è nel caso limitato ad enunciare principi generali senza decidere in concreto nessuna delle questioni sottopostegli, con dispositivo formulato espressamente nei termini: "accerta che il presupposto oggettivo della contiguità dei fondi va inteso non soltanto come adiacenza di confini, ma anche come potenziale unificazione funzionale dei fondi", senza alcun riferimento alla specifica condizione dei due fondi in contestazione. La S.C. ha al riguardo posto in rilievo che <

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2004, n. 709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 709
    Data del deposito : 19 gennaio 2004

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