Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2002, n. 9339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9339 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
! A 1 O 3 E 1 V I . N IN NOME DEL09 33 9 / 02 T O N A I R Z 6 T 8 A - S I R 4 - N T I 6 S 2 M I . M G A R E . P R O . T D A REPUBBLICA T D L A E E : D T A I I N R S E E N S T E E A S M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Gurinisdizione SEZIONI UNITE CIVILI Rumbaso sexe ligon dip SL Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: VESSIA Presidente aggiunto Dott. Aldo R.G.N. 18448/00 - Dott. Vincenzo CARBONE- Presidente di sezione 22220/00 -CORONA Presidente di sezione Dott. Rafaele Cron. 25193 Dott. Alessandro Rep.Consigliere CRISCUOLO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Ud. 21/03/02 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere- 23 ha pronunciato la seguente SE NT ENZ A sul ricorso proposto da: SPAMPINATO FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO TAFURI, LUIGI TAFURI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 contro .639 ASSESSORATO ALLA SANITA' DELLA REGIONE SICILIANA;
-1- - intimato e sul 2° ricorso n° 22220/00 proposto da: REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ASSESSORATO ALLA SANITA' DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro-tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
SPAMPINATO FILIPPO;
- intimato avversO la sentenza n. 4215/99 del Tribunale di CATANIA, depositata il 16/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'Avvocato GRECO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale, dichiarazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Regione Sicilia, con controricorso e propone ricorso notificato il 6.11.2000, resiste, incidentale condizionato, al ricorso principale notificatole in data 27.9.2000 da SP LI alla sentenza del Tribunale di Catania del 16.11.1999 che ha rigettato l'appello dal medesimo proposto alla sentenza del G.d.P. di Catania dello 8.6.98. Deduce la qui ricorrente Regione Sicilia che la questione trova origine dalla pretesa al rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nello ambito di un procedimento penale subito da SP LI, conclusosi con l'assoluzione, per fatti riconducibili alla attività di servizio (il processo civile di cui qui si discute ha per oggetto esattamente la opposizione a D.I. per la somma di £.
4.093.056 per mancato rimborso, appunto avanzata dalla Regione Sicilia). Per quello che in questa sede rileva, la odierna ricorrente, premesso che non risulta mutata la dipendenza ed il rapporto di impiego e servizio dei dipendenti USL da queste, uniche datrici di lavoro دکار afferma che trattandosi nella specie di un funzionario della P.A. e per 3 fatti riguardanti un periodo temporale ove ancora non era operante la nuova competenza del G.O. (ai sensi dell'art. 45-17° CO. del D.L.G.vo 31.3.98 n. 80), la giurisdizione spetta al G.A., ove anche si ragioni che il dipendente aveva l'onere di impugnare l'atto di diniego nel previsto termine di inammissibilità. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2) La questione pregiudiziale di giurisdizione - sollevata con il ricorso incidentale della Regione e in ordine alla quale questa SS.UU. sono chiamate a pronunciarsi ex art. 362 c.p.c. va risolta in conformità alla prospettazione della amministrazione ricorrente. La pretesa dello SP trova, infatti, la sua dichiarata 'causa petendi" nel di lui rapporto di impiego con 1'USL di Catania: dal quale, - in tesi dello appunto, deriverebbe il diritto istante - al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente in processo penale subito per fatti connessi alla sua attività di servizio, ovvero secondo la prospettazione della controparte la mera previsione di assistibilità del dipendente da 4 parte di un difensore designato dall'ente. considerazione del pacifico E poiché in inquadramento U.S.L. tra le pubbliche delle ex art. 9 d.lgs. n. 90/1993 (cfr. amministrazioni sent.za n. 111/2000) - il riferito rapporto va definito di pubblico impiego, trova nella specie applicazione, ai fini della risoluzione della proposta questione, il criterio intertemporale di riparto, desumibile dall'art. 45, CO. 17, del d.lgs. n. 80/1998, nella già consolidata sua interpretazione. Secondo cui la predetta norma nel trasferire al G.O. le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato - pone il discrimine temporale dell'1 luglio 1998, con al dato storico costituitoprecipuo riferimento dalla anteriorità O meno, a tale data, dei fatti material e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata ovvero dell'atto o provvedimento da cui direttamente insorga la lesione del diritto del lavoratore (Cfr. sent.ze nn. 41, 111, 505, 1153, 1204, 1214/2000: 7856, 9771/2001). - essendo i fatti (svolgimento del Per cui processo penale ed esplicazione del mandato difensivo) o comunque il provvedimento (di denegato rimborso delle spese legali in quel contesto 5 anteriori sostenute dal dipendente) pur sempre del luglio 1998 all'indicata data - va conseguentemente dichiarata, nella fattispecie, la giurisdizione del G.A., con la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento ricorso incidentale, assorbito quellodel principale. Possono compensarsi tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale;
dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate. Roma, 21 marzo 2002 Il Relator Il Presidente Motoris LL C Depositata in Lancelleria 27 GIU 2002. IL LL C Giovani Giambatish 60