Sentenza 25 novembre 2004
Massime • 1
In tema di oblazione speciale ai sensi dell'art. 162-bis cod. pen., qualora siano state contestate più violazioni in continuazione, il limite massimo dell'ammenda al quale far riferimento per il calcolo della somma dovuta a titolo di oblazione (pari alla metà di esso) corrisponde al triplo della pena pecuniaria massima previsto per il reato. (Fattispecie concernente plurimi episodi di molestie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/11/2004, n. 48483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48483 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 25/11/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1312
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 021071/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA;
nei confronti di:
1) LO AG N. IL 03/02/1947;
avverso SENTENZA del 04/03/2004 TRIB.SEZ.DIST. di PALMANOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata (unitamente al capo A).
FATTO E DIRITTO
1. In esito al giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, il tribunale monocratico di Udine-Sezione distaccata di Palmanova dichiarava non doversi procedere nei confronti di LO IO in ordine al reato di molestie (capo A) perché estinto per oblazione e in ordine al reato di ingiurie (capo B) perché estinto per intervenuta remissione di querela.
Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte di appello di Trieste, deducendo l'erroneità del calcolo della pena dell'ammenda utile ai fini della declaratoria di estinzione del reato di cui al capo A), che avrebbe dovuto essere pari a 774 euro oltre le spese del procedimento e non di 268 euro come era stato calcolato, essendosi in presenza di un reato continuato.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 162-bis c.p. dispone al primo comma che "nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda come è appunto il caso del reato di molestie e disturbo alle persone, previsto dall'art. 660 c.p., il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento".
Orbene, l'art. 660 c.p. punisce l'autore del reato ivi previsto con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a 516 euro. Essendo stato contestato e ritenuto in sentenza un reato continuato, la pena pecuniaria massima, ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., avrebbe dovuto essere quella tripla, pari a 1548 euro (516 per tre), che, divisa per due, è pari a 774 euro (in senso conforme, sia pure con riferimento all'oblazione prevista dall'art. 162 c.p. Cass., Sez. 3^, 3 dicembre 1999, Palese, Rv 216517). Dalla visione della copia del modello di pagamento risulta che il LO ha pagato 268 euro (la metà di 516 in ogni caso è 258) per l'oblazione e 30 euro per le spese del procedimento, e quindi un somma inferiore a quella dovuta, facendo incassare allo Stato ben 500 euro in meno di quanto dovuto.
La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio limitatamente al calcolo della pena relativa al reato sub A) e gli atti trasmessi al tribunale di Udine-Sezione distaccata di Palmanova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606,620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) della rubrica (molestie continuate alle persone) e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Udine- Sezione distaccata di Palmanova per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 25 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004