Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
È illegittima la procedura "de plano" per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione di permesso-premio richiesto da detenuto in attesa di giudizio, in quanto il rispetto del contraddittorio camerale deve essere assicurato, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., senza che rilevi lo "status" del richiedente (condannato o in attesa di giudizio).
Commentario • 1
- 1. Colloqui dei detenuti sono diritti soggettivi (Cass. 21335/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2020
L'ordinamento penitenziario riconosce e disciplina il diritto ai colloqui, che costituisce un elemento di centrale rilevanza nello sviluppo del trattamento penitenziario. Esso, infatti, consente di preservare legami affettivi di assoluta preminenza e, al contempo, il mantenimento dei punti di riferimenti socio-familiari imprescindibili al fine di favorire il reinserimento del detenuto. L'assicurazione di tale diritto è legata alle condizioni di svolgimento dei colloqui, fra cui rientrano le dimensioni di riservatezza e serenità alle quali, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 18 cit., deve essere improntato, per quanto possibile, il momento in cui si realizza l'incontro nel tempo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
5 1 8 6/ 1 6 96 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rel. Consigliere - N. 30/2/2015 - Presidente - SENTENZA MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 28931/2014 - Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN EL N. IL 30/11/1964 avverso l'ordinanza n. 1/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 22/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G. Mazzotta che ho chiesto l'ou- willements con rinvio del provvediments ineprequats Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.Con ordinanza adottata de plano il 22 maggio 20141 la Corte d'Appello di Cagliari rigettava il reclamo proposto da RA NA avverso il provvedimento del gup del locale Tribunale in data 24 aprile 2014 di diniego di permesso premio.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, NA, il quale lamenta violazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'adozione del provvedimento senza previa instaurazione del contraddittorio con conseguente lesione del diritto di difesa. Considerato in diritto. Il ricorso è fondato.
1.Attesa la natura non amministrativa, ma giurisdizionale del procedimento concernente la concessione di permessi premio ai detenuti (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 349 del 93 e n. 225 del 1995), deve trovare integrale applicazione, in detta materia, la disciplina camerale di cui al combinato disposto degli artt. 666 e 678 c.p.p. (Sez. 1, n. 39963 del 16 maggio 2014; Sez. 1, n. 49343 del 17 novembre 2009; Sez. 1, n. 1127 del 16 febbraio 2000; Sez. 1, n. 4867 del 7 ottobre 1998).
2.Il Collegio non ritiene, pertanto, condivisibile un diverso e minoritario indirizzo esegetico alla stregua del quale è legittima la procedura de plano per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione del permesso nei confronti del detenuto in attesa di giudizio, considerata la differenza della posizione di quest'ultimo rispetto a quella del condannato in via definitiva, per il quale soltanto è ritenuta operante la garanzia del contraddittorio assicurata dall'applicazione dell'art. 666 c.p.p. (Sez. 1 n. 13548 del 10 marzo 2010). Dalla interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 30-bis 1. n. 354 del 1975 e successive modifiche non è consentito inferire una differenza ontologica del permesso e del procedimento fondata sullo status del richiedente. La disposizione in esame si limita, infatti, a diversificare la competenza dell'Autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sul reclamo, individuata, rispettivamente, per l'imputato nella Corte d'appello nel caso dell'imputato e per il condannato o internato nel Tribunale di sorveglianza. میں 1 Avuto riguardo alla natura e alla funzione del permesso premio, deve ritenersi identica la ratio sottesa alla garanzia del contraddittorio nella decisione sull'impugnazione, con la conseguenza che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma postula in entrambe le ipotesi la giurisdizionalizzazione della procedura mediante l'osservanza delle forme della procedura camerale partecipata. Ne consegue che l'ordinanza impugnata, pronunciata de plano, deve essere annullata per violazione del principio del contraddittorio, causa di nullità assoluta di carattere generale ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Cagliari. Così deciso, in Roma, il 10 novembre 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Margherita Cassano Maria Cristina Sietto рисною DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 FEB 2016 IL CANCELLIERE LLA Stefania E 2