Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 5186
CASS
Sentenza 10 novembre 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È illegittima la procedura "de plano" per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione di permesso-premio richiesto da detenuto in attesa di giudizio, in quanto il rispetto del contraddittorio camerale deve essere assicurato, in base al combinato disposto degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., senza che rilevi lo "status" del richiedente (condannato o in attesa di giudizio).

Commentario1

  • 1Colloqui dei detenuti sono diritti soggettivi (Cass. 21335/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 settembre 2020

    L'ordinamento penitenziario riconosce e disciplina il diritto ai colloqui, che costituisce un elemento di centrale rilevanza nello sviluppo del trattamento penitenziario. Esso, infatti, consente di preservare legami affettivi di assoluta preminenza e, al contempo, il mantenimento dei punti di riferimenti socio-familiari imprescindibili al fine di favorire il reinserimento del detenuto. L'assicurazione di tale diritto è legata alle condizioni di svolgimento dei colloqui, fra cui rientrano le dimensioni di riservatezza e serenità alle quali, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 18 cit., deve essere improntato, per quanto possibile, il momento in cui si realizza l'incontro nel tempo …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2015, n. 5186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5186
Data del deposito : 10 novembre 2015

Testo completo