Sentenza 9 gennaio 2003
Massime • 1
La procedura di ufficio per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo prevista per il personale delle Ferrovie dello Stato dell'art. 38, D.M. 19 dicembre 1958, n. 2716, non configura un'eccezione rispetto al principio della decadenza del lavoratore dal diritto alle relative prestazioni nel caso di mancata presentazione della domanda nei termini e deve essere svolta allorché sia riscontrabile la sicura o presumibile dipendenza dell'infermità da una causa di servizio riconducibile alle Tabelle A) e B) allegate a detto D.M., dovendo ritenersi illegittima la direttiva della circolare 231 ottobre 1972, n. 045632 del servizio sanitario delle FFSS, che esclude l'ammissibilità della procedura d'ufficio per le infermità riconducibili alla Tabella B), in quanto inidonea a derogare l'art. 38, D.M., cit., atto di natura regolamentare, emanato ex art. 208, legge n. 425 del 1958.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2003, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO GIOVANNI - Presidente -
Dott. CAPITANIO NATALE - Consigliere -
Dott. FOGLIA RAFFAELE - Consigliere -
Dott. FILADORO CAMILLO - Consigliere -
Dott. DI LELLA RAFFAELE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Su ricorso proposto da
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI SERVIZI E TRASPORTI PER AZIONI, in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliato in Roma via Sesto Rufo n.23, Roma, presso lo studio dell'avv. Nicola Corbo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
CA LI rapp.to e difeso dall'avv. Eugenio Fedele ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria Corte di Cassazione - P.zza Cavour, giusta procura a margine del controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5121 del 19/3/1999 - R.G. 36294/1993.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/5/2002 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Di Lella;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza del 25/2/1985, IC IN, dipendente della SpA Ferrovie dello Stato, premesso di essere stato sottoposto a visita medica nel febbraio 1982, - all'esito della quale era stato trovato affetto da periartrite scapolo-omerale dx e da artrosi del rachide, ed era stato giudicato inidoneo totalmente alle mansioni del profilo (di manovratore) rivestito, sollecitava la conclusione dell'accertamento d'ufficio, ai sensi dell'art 38 del D.M. n.2716/1958, della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate, proponendo comunque la relativa domanda. Con deliberazione del 16 settembre 1986 la società datrice di lavoro riconosceva d'ufficio la dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità, precisando che, per effetto dell'intervenuto riconoscimento d'ufficio, la domanda proposta doveva ritenersi tempestiva ai fini della consequenziale attribuzione dei benefici (fra cui l'equo indennizzo) di cui all'art 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3. Successivamente, con delibera del 20 marzo 1989, la Spa Ferrovie dello Stato annullava la precedente deliberazione, rilevando che (secondo quanto previsto dalla circolare 045632 del 1972 del Servizio Sanitario della società stessa) la riferibilità delle malattie riscontrate alla tab. B, (anziché alla tab. A) allegata alla legge n. 648/1950, escludeva la ammissibilità del riconoscimento di ufficio della dipendenza da causa di servizio. Di conseguenza, in assenza di un valido riconoscimento di ufficio, doveva prendersi in considerazione la menzionata domanda del 25/2/1985, la quale, pur essendo utile ai fini dell'accertamento della causa di servizio, era tuttavia tardiva ai fini del riconoscimento dei suddetti benefici, in quanto proposta oltre il termine semestrale (dalla conoscenza della infermità) di cui all'art 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n.686. Il IN adiva il Pretore di Roma, che con sentenza del dell'8/10/1992, accoglieva il ricorso e condannava la SpA Ferrovie dello Stato alla corresponsione dei benefici (fra cui l'equo indennizzo) di cui all'art 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.
3. Il Tribunale di Roma con la impugnata sentenza ha rigettato l'appello proposto dalla predetta società ed ha confermato la decisione pretorile.
A fondamento della decisione il giudice del gravame ha osservato che l'art 38 del D.M. 19/12/1958 n. 2716 pone l'obbligo della azienda FF.SS. di procedere d'ufficio al riconoscimento della causa di servizio, in tutti i casi nei quali risulti che un proprio dipendente abbia contratto una infermità per certa o presunta causa di servizio.
La scelta dell'impulso d'ufficio appare dunque imposta dalla conoscenza di una infermità che possa ricollegarsi, almeno in via presuntiva, a ragioni di servizio, e non può essere invece ancorata, non essendo ciò previsto dalla norma in esame, ad una classificazione certa del tipo di patologia (ascrivibile alla tabella A, annessa alla legge n. 648/1950, anziché alla tabella B), che può peraltro realizzarsi solo con un giudizio ex post sulla aravità e sulla individuazione delle patologie che risultino essere dipendenti da causa di servizio.
Nè a tali conclusioni, ha proseguito il Tribunale, può opporsi che la circolare n. 045632 del 31/10/1972 del Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato subordina l'attivazione della procedura d'ufficio alla sussistenza di una pluralità di condizioni, fra cui la ascrivibilità della infermità alla tabella A). E ciò in quanto la circolare, quand'anche la si voglia ritenere quale fonte integrativa della norma primaria di cui all'art. 38 del citato D.M., non può tuttavia alterare il contenuto della disposizione di rango superiore. Sarebbe infatti in contrasto con la dizione dell'art 38 la pretesa di "rinnegare" la già espletata procedura d'ufficio nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui la infermità sia risultata (solo all'esito della suddetta procedura) non ascrivibile alla tabella A).
Avverso tale pronuncia La SpA Ferrovie dello Stato propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria.
IC IN resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso la SpA Ferrovie dello Stato denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del D.M. 19/12/1958 n.2716; del D.M. 11/6/1971 n.8711; della circolare f.s. P.4.3.2/13400
del 5/4/1972 e della circolare f.s. 045632 del 31/10/1972; del D.P.R. n.3 del 10/1/1957 e del D.P.R. n.1092 del 29/12/1973; degli artt.112 cpc e ss, nonché di ogni altra norma e principio in materia di cause di servizio per dipendenti F.S., di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e di poteri del giudice ordinario in merito agli atti della Pubblica Amministrazione. Omessa e insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.
In particolare il ricorrente censura la sentenza impugnata:
- per avere, ritenendola parzialmente illegittima, disapplicato la circolare 045632 del 31 Ottobre 1972, nonostante l'assenza di qualunque domanda sul punto, e dunque in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato;
- per avere erroneamente ritenuto la sussistenza di un contrasto fra la norma di cui all'art 38 del D.M. 19/12/1958 n.2716 e la suddetta circolare, senza considerare che la riconoscibilità d'ufficio della causa di servizio è sempre stata ancorata alla gravità della infermità patita dal dipendente;
e che comunque la fattispecie in esame integra non già un obbligo di azione per la Pubblica Amministrazione (non è prevista alcuna norma sanzionatoria per l'omesso avvio della procedura d'ufficio), ma piuttosto una deroga, a favore del dipendente, al principio di decadenza per omessa presentazione della domanda nei termini.
Il ricorso non merita accoglimento.
Premesso che la questione oggetto del giudizio si accentra sulla sussistenza di un valido riconoscimento d'ufficio della dipendenza della infermità da causa di servizio, poiché da ciò consegue, nel caso in esame, la spettanza o meno dei richiesti benefici ex art 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, si osserva:
Sotto il primo profilo di doglianza, deve escludersi la necessità, in relazione al rispetto della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sia della impugnazione della circolare in questione, non essendo stato ne' richiesto ne' pronunciato l'annullamento della stessa;
sia di una apposita istanza di disapplicazione della stessa, essendo l'autorità giudiziaria tenuta ad applicare i provvedimenti amministrativi solo in quanto conformi alle leggi.
Con riferimento al caso specie: a fronte della pretesa del IN, che ha posto a fondamento della stessa la norma di cui all'art. 38 al D.M. D.M. 19/12/1958 n.2716 e che ha denunciato la illegittimità, per contrasto con la suddetta norma, del provvedimento che ha negato il beneficio richiesto, il giudice, avendo la Pubblica Amministrazione opposto, a giustificazione del proprio comportamento, il contenuto della circolare n. 045632 del 31/10/1972 applicativa del suddetto D.M., nel valutare la conformità a diritto del provvedimento impugnato, avendo rilevato che la previsione di cui alla opposta circolare si poneva in contrasto con la invocata norma di cui al decreto ministeriale, ha correttamente applicato (in virtù del principio della prevalenza della norma di rango superiore) quest'ultima disposizione, che ha valore di legge, e che costituisce dunque fonte gerarchicamente superiore, ed in base a tale norma ha valutato la legittimità dell'impugnato provvedimento di diniego. Con riferimento al secondo profilo di censura, si osserva:
Per gli impiegati civili dello Stato l'art. 36 del D.P.R. 3 maggio 1957 n.686 prevede, ai fini dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, due distinte procedure, l'una su domanda (che il dipendente ha l'onere di proporre - qualora intenda perseguire i conseguenti benefici di cui al citato art. 68 - nel termine di decadenza di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della infermità), e l'altra d'ufficio, quando l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'evento e sia certa o presunta la ragione di servizio.
Con riferimento al personale delle Ferrovie dello Stato, il riconoscimento della causa di servizio è stato disciplinato dall'art. 38 del D.M. 2716 del 19 dicembre 1958 (emanato in forza dell'art 208 della legge n.425 del 26 marzo 1958), che prevede sia la procedura a domanda (nel rispetto del termine semestrale, analogamente a quanto previsto per gli impiegati civili dello Stato), sia la procedura di ufficio (quest'ultima introdotta quale comma aggiunto alla originaria stesura dell'art. 38 in esame, dal D.M. 17684 del 10 luglio 1969). Tale disposizione stabilisce che "l'azienda procede invece d'ufficio in tutti i casi per i qualì risulti che un proprio dipendente abbia contratto una infermità per certa o presunta ragione di servizio, provvedendo senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura della infermità, la connessione di questa con il servizio, nonché tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono o seguirono il sorgere della stessa...".
Successivamente è intervenuta la circolare del Servizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato n.045632 del 31 ottobre 1972, la quale ha subordinato la esperibilità della procedura d'ufficio a varie condizioni, fra le quali la ascrivibilità della malattia alla tabella A). Con riferimento alla richiamata normativa, si osserva:
Deve innanzitutto escludersi che la procedura di ufficio si atteggi quale deroga, a favore del dipendente, al principio di decadenza per omessa domanda nel rispetto dei termini imposti.
Le due procedure (riconoscibilità della causa di servizio su domanda e riconoscibilità d'ufficio) operano su differenti binari, risultano del tutto autonome, rispondono a differenti finalità ed esigenze di tutela, e sono previste l'una nell'interesse del dipendente, l'altra nell'interesse della amministrazione (Cons. Stato Sez,6 sent.1065 del 22/10/1992). Egualmente priva di pregio appare la affermazione per la quale il riconoscimento di ufficio presuppone una particolare gravità della malattia, che giustificherebbe la esclusione del procedimento d'ufficio per le malattie di cui alla tab. B).
A parte la considerazione che nel caso di specie la malattia riscontrata ha determinato la totale inidoneità del lavoratore alle mansioni svolte, va osservato che non è dato rinvenire nella norma che disciplina l'istituto in esame per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato alcun riferimento esplicito o implicito a tale ritenuto presupposto.
In realtà, come peraltro evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, il presupposto a cui appare collegata la esperibilità dei procedimento di ufficio va piuttosto individuato nella preventiva e immediata rilevabilità della dipendenza della malattia da ragioni di servizio (Cons. Stato Sez. 5^ sent. 747 del 2 26/6/1993; Cons. Stato Sez. 5^ sent. 2422 del 20/4/2000). Da quanto esposto consegue:
l'art 38 del D.M. ha previsto la esperibilità della procedura di ufficio di accertamento della causa di servizio in tutti i casi in cui risulti che il dipendente ha contratto una infermità per certa o presunta ragione di servizio.
Si tratta di una disposizione normativa che, in quanto emanata dal Ministro in forza della specifica competenza attribuitagli dall'art 208 legge 26 marzo 1958 n.425, costituisce atto di normazione secondaria (inquadrabile nella categoria dei regolamenti liberi o indipendenti) avente forza di legge (Cass. 8604 del 16/7/1992; Cass. 7339 dell'8/8/1994).
Nel caso di specie la circolare n. 045632 del 31/10/1972 (emanata peraltro dallo stesso soggetto destinatario delle disposizioni dell'art. 38 del menzionato D.M.) ha escluso la procedibilità d'ufficio del riconoscimento della causa di servizio nei casi in cui, pur risultando la sussistenza di una infermità per certa o presunta ragione di servizio, e cioè pur in presenza del presupposto richiesto dalla norma di cui al decreto ministeriale, la infermità risulti tuttavia ascrivibile alla tab. B). Ha insomma limitato alle sole infermità riferibili alla tab. A) la esperibilità della procedura d'ufficio.
La previsione di una tale condizione limitativa, e perciò parzialmente negatoria, della procedibilità d'ufficio, che non trova alcun riscontro, ne' diretto ne' indiretto, nella disciplina di cui all'art. 38 del D.M., si pone come una non consentita deroga o modifica della disciplina stessa.
Infatti la circolare di cui si discute, in quanto atto amministrativo generale, sprovvisto di forza di legge, non può derogare alla norma di rango superiore, ne' modificarla.
Correttamente pertanto il giudice del merito, ha rilevato la validità ed operatività, per la accertata sussistenza dei presupposti richiesti dall'art 38 D.M., dell'intervenuto riconoscimento di ufficio della dipendenza della infermità da causa di servizio;
ed ha per l'effetto affermato il diritto del IN alla conseguente corresponsione dei benefici di cui all'art. 68, non potendo peraltro l'amministrazione imputargli la tardività della domanda (che, come è pacifico, non è necessaria, una volta accertata la sussistenza dei presupposti per la procedibilità d'ufficio) di riconoscimento della suddetta causa di servizio. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 23,00, oltre euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2003