Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 1
È legittima la procedura "de plano" per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione di permessi nei confronti del detenuto in attesa di giudizio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2010, n. 13548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13548 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/03/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 750
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 38189/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA PE n. il 20 settembre 1976;
Avverso l'ordinanza 7 ottobre 2009 - Corte di Appello di Messina;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 7 ottobre 2009, depositata in cancelleria in pari data, la Corte di Appello di Messina rigettava il reclamo avanzato nell'interesse di RA PE avverso il provvedimento che rigettava la richiesta di permesso avanzata ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30. Il giudice argomentava la propria decisione rilevando che dalla certificazione medica acquisita non risultava che il parente del RA si trovasse in pericolo imminente di vita.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. PE Condipodero, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione RA PE chiedendone l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione di legge;
la Corte di merito ha deciso sulla questione per cui è giudizio, inaudita altera parte, senza cioè instaurare il contraddittorio tra le parti;
b) violazione di legge e difetto di motivazione;
la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30, comma 2, in forza del quale era stato richiesto il permesso non accordato, fa riferimento a eventi di particolare gravità che non richiedono necessariamente l'imminente pericolo di vita del parente.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. - Occorre innanzitutto rilevare che la L. 26 luglio 1975, n.354, art. 30 bis, applicabile per l'ipotesi di reclamo avverso il diniego di permesso a detenuto, non fa alcun riferimento alla necessità che si instauri in sede gravatoria il contraddittorio tra le parti, limitandosi per vero la lettera della norma a solamente prescrivere che il provvedimento sia motivato. Non ignora questo Collegio che altre volte questa Corte di legittimità ha affermato il diverso principio secondo cui è illegittima la procedura de plano in materia di permessi al detenuto, data l'incidenza del provvedimento conclusivo sul suo stato di libertà (Cass., Sez. 1, 17 novembre 2009 rv. 245641, n. 49343, Bontempo Scavo) ma occorre qui chiarire che il permesso, oggi oggetto di delibazione, è stato formulato da un detenuto in attesa di giudizio (e non dunque definitivo) per il quale vige una disciplina più restrittiva e del tutto particolare. 3.2. - Dimostra di non aver rilevato questa differenza il medesimo ricorrente il quale in gravame ha per vero richiamato norme (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 14 ter e art. 69) che attengono appunto ai permessi avanzati nei confronti dei condannati e non di detenuti in attesa di giudizio, i quali ultimi permessi, secondo l'orientamento di questa Corte, avendo natura amministrativa, non sono soggetti a nessun mezzo di gravame, ne' sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. non rientrando tra i provvedimenti concernenti la libertà personale, bensì tra quelli che regolano il regime carcerario (Cass., Sez. 1, 13 dicembre 1995, n. 6556, rv. 203695, Borile).
La specifica natura giurisdizionale dei procedimenti in materia di permessi-premio attiene invece, per giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione (ex pluribus Cass., Sez. 1, 2 febbraio 1996, n. 702, Lakhdar, rv. 203889) ai soli detenuti definitivi e ciò alla stregua anche dei principi, pur non vincolanti, desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 349/1993 e 225/1995. 3.3. - Il secondo motivo di ricorso, per quanto sopra precisato, deve essere invece ritenuto, assorbito dalla declaratoria di inammissibilità. Giova comunque rilevare che l'art. 30 fa specifico riferimento all'ipotesi di un imminente pericolo di vita di un parente o convivente e solo eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità. Sulla base degli atti acquisiti la Corte di merito ha escluso che la parente del RA fosse in imminente pericolo di vita mentre quest'ultimo non ha evidenziato alcuna ragione eccezionale di particolare gravità onde giustificare il rilascio del permesso in questione.
3.4. - Ricorrono giusti motivi per non porre a carico del ricorrente la somma da corrispondersi alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4 - Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010