Sentenza 14 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SOCIETÀ RINASCENTE S.P.A., con sede in Rozzano Milanofiori MI, Strada 8 Palazzo N, in persona del suo Procuratore Avv. Luigi Gerli, assistita e rappresentata dall'avv. Claudia Pasqualini Salsa con studio in Milano, elettivamente domiciliata in Roma, Via Banco di Santo Spirito 42, presso e nello studio dell'avv. Giandomenico Magrone;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI VIMODRONE, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato presso e nello studio legale Chiarolanza, Marsico e De Pascale;
- intimata -
avverso la sentenza n. 305/17/99 del 14 dicembre 1999, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. 17, depositata il 28 marzo 2000 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente, l'Avv. Claudia Pasqualini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato dello Stato Gabriele Pafundi (con delega) che si è riportato alle conclusioni formulate nel controricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cafiero Dario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13 maggio 1997 il Comune di Vimodrone notificava a La TE S.p.a. due avvisi di iscrizione a ruolo relativi a tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per l'insediamento Città Mercato sito nel Comune di Vimodrone, per gli importi di lire 369.376.000 e 527.680.000 rispettivamente riferiti al 1996 e 1997. Avverso tali avvisi la contribuente presentava due distinti ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendone l'annullamento, asserendo che il Comune non aveva attivato ed espletato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e che la società stessa aveva provveduto a smaltire i propri rifiuti tramite ditte private da lei incaricate.
In data 9 settembre 1997 il Comune notificava a La TE cartella esattoriale n. 19547114, quale atto consequenziale agli impugnati avvisi di accertamento, per un importo complessivo di lire 1.029.057.000.
Contro detta cartella veniva proposto rituale ricorso. La TE instava inoltre con un separato atto per la riunione di tutti detti ricorsi e la discussione in unica udienza. La riunione non veniva disposta.
La Commissione, con ordinanza dell'11 novembre 1997, dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione proposta avverso gli avvisi di accertamento.
Con sentenza 175/26/98 il giudice di primo grado respingeva i ricorsi della TE.
Con sentenza 176/26/98 veniva respinto anche il ricorso relativo alla cartella esattoriale.
Procedeva la società al pagamento degli importi portati dalla cartella, con riserva di ripetizione.
Ricorreva la società in appello dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale impugnando sia la sentenza 175/26/98 che la 176/26/98. La Commissione Tributaria Regionale, relativamente alla sentenza 176/26/98, rinviava a nuovo ruolo ritenendo opportuno attendere la decisione sulla controversia principale, successivamente statuita con sentenza 305/17/99/ con conferma della decisione di primo grado. Avverso detta sentenza ricorreva per Cassazione la società contribuente con tre motivi.
Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione.
2. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del D.Lgs. 31/12/92 n. 546, dal momento che il primo comma dell'art. 29 citato non lascerebbe al Presidente della Sezione altra facoltà che la riunione di ricorsi assegnati alla Sezione da lui presieduta che abbiano lo stesso oggetto o siano fra loro interconnessi.
A parere della ricorrente tale principio sarebbe stato violato dalla Commissione, che non avrebbe preso in esame la circostanza che i ricorsi relativi agli avvisi di accertamento avevano identità di oggetto e connessione con il ricorso proposto avverso la cartella esattoriale, causando così la mancata sospensione degli avvisi impugnati.
La censura è infondata.
Trattasi di poteri demandati alla discrezionalità del giudice e l'esercizio in senso affermativo o negativo del potere di disporre la riunione non è censurabile in Cassazione e non è causa di nullità del giudizio o delle sentenze rese nelle cause connesse (Cass. 2461/01 - Cass. 4695/99 - Cass. 1331/96).
Con il secondo motivo del ricorso la contribuente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59 D.Lgs. 507/93, atteso che la Commissione, nell'affermare che la società si era limitata a formulare delle eccezioni di diritto senza dimostrare la necessarietà dello smaltimento in forma autonoma, avrebbe dato prova di non aver compreso e di non interpretare correttamente ne' le norme in questione ne' il motivo di appello, giacché la ratio della normativa non richiede che l'utente dia prova della necessarietà di uno smaltimento in proprio dei rifiuti e/o dell'inadempienza da parte del comune.
Il motivo è infondato.
Questa Corte con giurisprudenza univoca ha più volte precisato che i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani vanno assoggettati alla tassa comunale prevista per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per il solo fatto che i locali in cui si producono sono ubicati nell'ambito del territorio in cui è istituito il servizio a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, senza che rilevi, al fine della inapplicabilità della tassa, che lo smaltimento degli stessi avvenga a spese di chi occupa o conduce i locali in cui si producono (ex multis Cass. 9524/1997). Al Comune, pertanto, non spettava provare alcunché in presenza di immobile detenuto dall'odierna ricorrente. La società avrebbe eventualmente dovuto far valere in sede di eccezione, con gli oneri probatori connessi, l'esistenza di presupposti di fatto e/o diritto che avrebbero potuto legittimare una differente tassazione. Con il terzo motivo del ricorso la società ha lamentato il difetto assoluto di motivazione, atteso che, accanto alla sbrigatività della sentenza di primo grado, quella di secondo grado sarebbe viziata da carenza di motivazione, giacché il rigetto del ricorso non scaturirebbe da un corretto iter logico giuridico ma sarebbe formato esclusivamente da una serie di affermazioni apodittiche che non avrebbero preso in considerazione nessuna delle risultanze delle produzioni effettuate dalla ricorrente.
Il motivo deve ritenersi inammissibile, atteso che nel giudizio di legittimità presso questa Corte sussistono vizi di motivazione solo quando nella sentenza impugnata possa essere riscontrato il mancato esame di punti decisivi della controversia tanto da non consentire l'identificazione del procedimento logico che è alla base della decisione. Il ricorrente, a tal fine, ha l'onere di indicare nel ricorso il preciso contenuto e la natura della risultanza che ritiene trascurata o mal vagliata, giacché tale specificazione risulta assolutamente necessaria affinché la Suprema Corte possa accertare la decisività del motivo.
Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad evidenziare censure che si connotano quali impugnazioni nel merito della controversia, anziché quali denunce di vizi di legittimità del provvedimento impugnato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004