Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
È illegittima la procedura "de plano" in materia di permessi al detenuto, data l'incidenza del provvedimento conclusivo sul suo stato di libertà. (Fattispecie in tema di permesso richiesto dal detenuto per recarsi a visitare la tomba della nonna recentemente deceduta).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2014, n. 39963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39963 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 16/05/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1517
Dott. SANDRINI Enrico G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 45012/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NO N. IL 23/07/1987;
avverso l'ordinanza n. 95/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 12/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12.02.2013 la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha rigettato il reclamo proposto ex art. 30-bis ord. pen. da LI NO avverso il decreto con cui la medesima Corte aveva respinto la richiesta dell'imputato di potersi recare presso il cimitero della frazione Archi di Reggio Calabria sulla tomba della nonna paterna deceduta l'1.08.2013; ritenuta la natura non giurisdizionale, e perciò non soggetta alla garanzia del contraddittorio ex art. 666 c.p.p., della procedura di reclamo, la Corte territoriale rilevava l'insussistenza dei presupposti di merito per accogliere la richiesta del LI, correttamente rigettata dal provvedimento reclamato.
2. Ricorre per cassazione LI NO, personalmente, deducendo come unico motivo di doglianza violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato;
premesso che i propri fratelli CA e NI, detenuti per la stessa causa, erano stati autorizzati dalla medesima Corte territoriale (in diversa composizione) a recarsi per trenta minuti, accompagnati dalla scorta, sulla tomba della nonna nel cimitero di Archi, il ricorrente lamenta la conseguente contraddittorietà e illogicità della decisione che gli aveva negato lo stesso permesso, in presenza dei presupposti ex art. 30-bis ord. pen., nonché la nullità assoluta del provvedimento di diniego per inosservanza della procedura garantita di cui agli artt. 666 e 678 c.p.p., sollevando in subordine questione di costituzionalità della norma di ordinamento penitenziario per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost.. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. A seguito della sentenza n. 53 del 1993 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità (tra gli altri) dell'art. 30-bis ord. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 c.p.p. nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso, non può più dubitarsi della natura giurisdizionale, e non amministrativa, della procedura regolata dal succitato art. 30-bis, anche con riguardo all'incompatibilità della ristrettezza dello spatium deliberandi di dieci giorni dal reclamo, originariamente previsto per la decisione di merito dal comma 4 della norma, con l'osservanza dei termini - funzionali alla garanzia del contraddittorio - stabiliti dall'art. 666 c.p.p., comma 3 nonché all'insufficienza della mera facoltà di presentare memorie a surrogare il diritto di partecipazione al giudizio dell'interessato. Questa Corte ha affermato la nullità (assoluta) del provvedimento che definisca con procedura de plano, senza il rispetto del contraddittorio camerale, il reclamo proposto dal detenuto avverso il diniego del permesso-premio, sul presupposto della natura giurisdizionale del procedimento previsto dall'art. 30-bis ord. pen. e della sua conseguente soggezione alla disciplina dettata dagli artt. 666 e 678 c.p.p. (Sez. 1 n. 37527 del 7/10/2010, Rv. 248694);
il medesimo principio è stato affermato anche con riguardo alla specifica ipotesi del detenuto in attesa di giudizio, in un caso - speculare a quello in esame - in cui la Corte d'appello aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto del GIP che aveva negato all'interessato il permesso di visitare la tomba del padre di recente deceduto, valorizzando l'incidenza del diniego sullo stato di libertà del soggetto come elemento fondante del diritto al contraddittorio nelle forme dell'art. 666 c.p.p. (Sez. 1 n. 49343 del 17/11/2009, Rv. 245641). Non ignora questo Collegio l'esistenza di un precedente contrario, che ha ritenuto legittima la procedura de plano per la trattazione del reclamo avverso il diniego di concessione del permesso nei confronti del detenuto in attesa di giudizio, differenziando la posizione di quest'ultimo rispetto a quella del condannato in via definitiva, per il quale soltanto è stata ritenuta operante la garanzia del contraddittorio assicurata dall'applicazione dell'art. 666 c.p.p. (Sez. 1 n. 13548 del 10/03/2010, Rv. 246835): la posizione dei due soggetti, accomunata dall'art. 30-bis ord.pen. (che si limita a diversificare la competenza dell'organo giudiziario chiamato a pronunciarsi sul reclamo, individuato nella Corte d'appello nel caso dell'imputato e nel Tribunale di sorveglianza nel caso del condannato o dell'internato), tuttavia, non differisce sotto l'aspetto della ratio sottesa alla garanzia del contraddittorio nella decisione sull'impugnativa, che è costituita - per entrambi - dall'incidenza lato sensu del provvedimento sullo status libertatis del soggetto, con la conseguenza che un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma postula in entrambe le ipotesi la giurisdizionalizzazione della procedura mediante l'osservanza delle forme del procedimento camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p.. 3. Sotto tale assorbente profilo l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria che procederà, in piena libertà ma con l'osservanza delle forme del procedimento camerale, a una nuova deliberazione sul reclamo proposto dal LI.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014