Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/1999, n. 5223
CASS
Sentenza 28 maggio 1999

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L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune data dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto inidonea, ai fini del diritto di un dirigente alla speciale indennità prevista dal contratto di categoria per dimissioni presentate a seguito di rinvio a giudizio per reati connessi con le funzioni dirigenziali esercitate, una comunicazione meramente telefonica al datore di lavoro dell'avvenuto rinvio a giudizio, dato che la norma contrattuale richiede una formale comunicazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/1999, n. 5223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5223
    Data del deposito : 28 maggio 1999

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