Sentenza 28 maggio 1999
Massime • 1
L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune data dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto inidonea, ai fini del diritto di un dirigente alla speciale indennità prevista dal contratto di categoria per dimissioni presentate a seguito di rinvio a giudizio per reati connessi con le funzioni dirigenziali esercitate, una comunicazione meramente telefonica al datore di lavoro dell'avvenuto rinvio a giudizio, dato che la norma contrattuale richiede una formale comunicazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/05/1999, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - rel. Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:.
ON OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO D'AMATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOLCINI PIER GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DISTILLERIE ORBAT S.P.A. in persona dell'Amministratore delegato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO SAVANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/96 del Tribunale di FORLÌ, depositata il 25/01/96 R.G.N.2135/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato DOLCINI;
udito l'Avvocato SAVANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio
Con sentenza del 18 gennaio 1996, il tribunale di Forlì ha rigettato L'appello proposto da NT OR nel confronti della s.p.a. Distillerie RB, avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva disatteso le domande da esso proposte contro la datrice di lavoro allo scopo di sentirla condannare al pagamento del trattamento economico previsto per i dirigenti dall'art. 15 del Contratto collettivo di categoria e consistente in indennità dovute per l'ipotesi di dimissioni presentate a seguito di rinvio a giudizio per reati connessi alle funzioni dirigenziali esercitate. Il NT aveva anche richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Avverso la sentenza del tribunale il NT ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi ed ha depositato memoria. Resiste l'intimata con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt.112, 343 e 346 c.p.c., deducendo che, siccome il pretore aveva rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa della RB secondo la quale il NT noti aveva ottemperato all'onere di dare formale comunicazione al datore di lavoro del rinvio a giudizio (art. 15 del contratto cit.), formale comunicazione prevista come condizione per conseguire il trattamento economico de quo, la RB avrebbe dovuto proporre sul punto appello, mentre il tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente la mera riproposizione della eccezione medesima. Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la prospettazione dei fatti di causa e sulla base della sentenza del tribunale, emerge che la RB rimase totalmente vittoriosa in primo grado, per cui non aveva interesse alcuno ad impugnare la decisione del pretore.
Inoltre quella che il ricorrente chiama eccezione, è una mera difesa, diretta a contestare l'esistenza del fatto costitutivo dell'altrui diritto, contestazione che deve ritenersi compresa nella domanda di rigetto dell'appello.
Quindi, nella specie, non trattasi di riproposizione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi (eccezione in senso proprio), ma della mera negazione dell'aver controparte posto in essere il fatto costituivo del diritto preteso (Cass., n. 927 del 1996 e n. 1793 del 1996). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e s.s. c.p.c., e vizi della motivazione, deducendo che il tribunale ha erroneamente interpretato l'art. 15 del Contratto collettivo, in quanto esso richiede una comunicazione formale, ma non necessariamente scritta, al datore di lavoro del rinvio a giudizio, mentre il tribunale ha inteso la norma nel senso che dovesse essere scritta.
Invero, la comunicazione formale e tempestiva c'era stata per via telefonica, per cui il requisito era soddisfatto.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto il ricorrente, denunciando la violazione della norme che presiedono alla interpretazione dei contratti collettivi, che contengono principi pattizi, non dice quale canone sia stato violato e perché.
Quanto al supposti vizi di motivazione , non dimostra alcuna contraddittorietà e illogicità della motivazione, ma prospetta solo una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Invero il tribunale ha ritenuto che la comunicazione telefonica sia un fatto informale, inidoneo a costituire il presupposto del diritto fatto valere, anche per la mancanza di una traccia scritta agli atti della società ai fini della erogazione del beneficio.
Sempre logicamente il tribunale ha ritenuto che non potesse costituire un equipollente l'aver ricevuto anche il presidente della RB simile comunicazione di rinvio a giudizio, dato che questo atto lo riguardava come persona fisica, che doveva anch'essa rispondere del medesimo reato sulla base del principio che la responsabilità penale riguarda solo le persone fisiche.
Afferma ancora il ricorrente di aver dato comunicazione del fatto alla società implicitamente con la lettera di dimissioni ed esplicitamente con una lettera del 5 dicembre 1988.
Ma la prima difesa non prova alcunché, in quanto nemmeno è dedotto che la comunicazione delle dimissioni contenesse la richiesta della indennità di cui all'art. 15. Il secondo fatto, poi, è irrilevante, in quanto il tribunale ha positivamente accertato che la lettera del 5 dicembre non pervenne mai alla società, e tale accertamento non può certo essere superato con gli argomenti che il ricorrente offre (predisposizione della lettera, consulenza di un legale sul suo contenuto e simili).
Infine, con il terzo motivo, il ricorrente denuncia vizi della motivazione della sentenza, nella parte in cui il tribunale ha rigettato la sua domanda intesa ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Anche tale motivo è infondato, perché il tribunale si è attenuto al principio di diritto enunciato più volte da questa Corte, secondo il quale il lavoratore con qualifica di dirigente ha il potere di decidere autonomamente, senza ingerenza del datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere le ferie, sicché, ove non ne abbia fruito, non ha diritto ad alcun indennizzo, perché il mancato godimento è ad esso imputabile, salvo che non dimostri la ricorrenza di eccezionali e obiettive esigenze aziendali ostativa al godimento (Cass., nn. 1793 de 1996 e 7883 del 1996).
Il tribunale ha escluso l'esistenza di una prova del genere, e ciò è sufficiente, a parte le altre considerazioni della sentenza in punto di fatto, a disattendere il motivo.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in L.43.000 oltre a L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 1999