Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2004, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FFSS SPA, FERROVIE DELLO STATO in persona del Procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA presso l'Avvocato VACCARELLA ROMANO, sostituito dall'Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, VIA MICHELE MERCATI, 51 per procura notaio Rosa Gallelli, n. rep. 5583 dell'11.4.03, dep. in Cancelleria il 2.5.2003, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato PAOLO CARBONE giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO CONSUD COSTRUZIONI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 23636/01 proposto da:
CONSORZIO CONSUD COSTRUZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA GRAZIOLI 13, presso l'avvocato GIUSEPPE GIUFFRÈ, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO NITTI, MICHELE FU MARIO SPINELLI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
FFSS SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 634/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 26/02/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
uditi per il ricorrente gli Avvocati BRIGUGLIO e MANCINI, quest'ultimo con delega, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e l'inammissibilità o il rigetto di quello incidentale, uditi per il resistente gli Avvocati GIUFFRÈ e SAVTNI, quest'ultimo con delega, che hanno chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi.
LA CORTE Osserva quanto segue:
La Ferrovie dello Stato s.p.a. ha proposto impugnazione davanti alla Corte di Appello di Roma, per sentire dichiarare la nullità del lodo arbitrale pronunciato il 24 e il 29 aprile 1997 per la risoluzione della controversia insorta con il Consorzio Con. Sud Costruzioni in relazione a lavori di ristrutturazione della linea ferroviaria Bari- Lecce, giudizio definitosi con la condanna delle Ferrovie al pagamento in favore della Con. Sud della somma di L. 32.049.639.872, oltre interessi.
La Corte di Appello dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione principale, oltre che l'inefficacia di quella proposta in via incidentale dal Consorzio Con. Sud per essere intervenuta la costituzione di quest'ultimo dopo la scadenza del termine per l'impugnazione, rilevando in particolare, in ordine alla prima, l'inesistenza della notificazione dell'atto di impugnazione del lodo arbitrale in quanto eseguita nel domicilio eletto dalla controparte presso il difensore del giudizio arbitrala, anziché in quello indicato nella convenziona stipulata dalle parti.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Ferrovie dello Stato s.p.a., deducendo violazione di legge sotto un duplice riflesso.
Innanzitutto in relazione agli artt. 141, 156 ss., 183, comma 3, 330, 828 c.p.c., 47 c.c., 24, 111 cost., 6 Conv. Europea dei diritti dell'uomo, per il fatto che il comma 2 dell'art. 141 c.p.c. imporrebbe l'obbligo di notifica presso il domicilio eletto nel caso di elezione contenuta in un contratto, ma il comma 1 dello stesso articolo lo consentirebbe ove questa sia stata diversamente formalizzata (nella specie per l'appunto in calce alla domanda di arbitrato). Da ciò deriverebbe conseguentemente la piena idoneità della notifica della impugnazione del lodo effettuata presso il legale domiciliatario della parte, nominato difensore nel giudizio arbitrale.
Inoltre con riferimento agli artt. 141, 156 ss., 164, 291, 828 c.p.c., poiché il Consorzio Con. Sud si era ritualmente e tempestivamente costituito nel giudizio di impugnazione del lodo senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della notifica dell'atto intro-duttivo, con ciò sanando "ex tunc" eventuali nullità verificatesi in proposito.
Il detto Consorzio resisteva a sua volta con controricorso, contestando da un lato la fondatezza dei due motivi di impugnazione proposti dal ricorrente e sottolineando, dall'altro, la correttezza delle argomentazioni svolte dalla Corte di appello;
proponeva inoltre anche ricorso incidentale avverso la declaratoria di inefficacia della impugnazione incidentale perché ritenuta tardiva, tardività di cui negava invece l'esistenza.
Le Ferrovie dello Stato s.p.a. depositava poi memoria con la quale ribadiva la ritualità della notificazione dell'impugnazione del lodo arbitrale eseguita presso il difensore costituito, nonché l'avvenuta sanatoria di eventuali vizi che dalla detta notifica fossero derivati, per effetto della successiva costituzione della controparte con la quale non erano state sollevate eccezioni di sorta. Anche il Consorzio Con. Sud, a sua volta, presentava memoria con cui rinnovava le argomentazioni svolte.
La controversia veniva quindi decisa all'esito della Pubblica udienza del 9.5.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Disposta preliminarmente la riunione fra il ricorso principale e quello incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c. si osserva, quanto a quello principale, che la Ferrovie dello Stato s.p.a. ha lamentato l'erroneità della sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato l'inammissibilità della proposta impugnazione, deducendo la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio eseguita presso il domicilio eletto per il giudizio arbitrale.
In particolare il ricorrente con un primo motivo ha individuato due profili di doglianza, consistenti innanzitutto nel fatto che il giudicante aveva rilevato di ufficio il vizio di notifica senza sollecitare alcun dibattito tra le parti, in violazione dell'art. 183 c.p.c.; inoltre nella circostanza che la Corte di merito non avrebbe tenuto debito conto della distinzione esistente fra le due ipotesi contemplate nei commi 1 e 2 dell'art. 141 c.p.c., quest'ultima prendendo in considerazione l'ipotesi della elezione di domicilio contenuta in un contratto, al fine di collegarvi l'obbligo della notifica nel domicilio eletto, l'altra avente ad oggetto l'elezione di domicilio intervenuta con diverse modalità, a seguito della quale vi sarebbe comunque la facoltà - non più l'obbligo - di notificare l'atto nel domicilio eletto. Nella specie l'elezione di domicilio era intervenuta con la domanda di arbitrato, e pur non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di notifica presso il difensore domiciliatario, vi sarebbe stata in ogni modo la facoltà di procedere in tal senso, circostanza dalla quale si sarebbe dovuto far discendere la ritualità della notifica in questione. Con un secondo motivo, infine, il ricorrente si duole del fatto che la Corte avrebbe dovuto rilevare che il Consorzio Con. Sud si era regolarmente e tempestivamente costituito nel giudizio di impugnazione del lodo senza nulla eccepire in ordine alla ritualità della notifica dell'atto introduttivo, con ciò sanando "ex tunc", per effetto del principio ricavabile dagli artt. 164 e 291 c.p.c., la eventuale nullità che si fosse verificata.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
In proposito si osserva infatti che il dettato dell'art. 141 c.p.c. va coordinato con quello dell'art. 47 c.c., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale, circoscritta a determinati e specifici affari.
Dal collegamento fra le due norme discende quindi che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l'atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l'elezione di domicilio.
Ciò comporta che nel caso di notificazione dell'impugnazione del lodo per nullità detto rapporto dell'atto con il domicilio "letto potrebbe essere individuato solo se l'elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri.
Diversamente deve invece dirsi quando l'elezione di domicilio sia intervenuta, come nella specie, con la procura speciale rilasciata in calce alla domanda di arbitrato, poiché la successiva impugnazione è finalizzata a verificare un controllo sulla validità dell'atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina quindi l'insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell'atto introduttivo non può essere interpretato come un adempimento incluso nell'originario mandato (si richiama specificamente in proposito C. S.U. 3.3.2003, n. 3075). A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento all'ulteriore profilo di doglianza prospettato, avente ad oggetto l'irrilevanza dell'avvenuta costituzione in giudizio del Consorzio Con. Sud Costruzioni, che la Corte di merito ha affermato in ragione della ritenuta inesistenza dell'atto, inidonea in quanto tale a sanare il vizio di notificazione riscontrato.
Al riguardo infatti ai osserva, richiamando quanto evidenziato sul punto nella citata sentenza n. 3075, che l'applicazione in tema di vizi della notificazione del parametro elaborato per distinguere l'inesistenza dalla nullità dell'atto giuridico (esclusa la seconda per quelle situazioni in cui difettino i requisiti minimi di forma e contenuto necessari per la collocazione di un fatto in una determinata figura di atto giuridico) comporta che la sanzione di nullità riconducibile all'inosservanza delle prescrizioni sulla persona e sul luogo della consegna dell'atto da notificare, sancita dall'art. 160 c.p.c., deve essere interpretata e deve trovare conseguentemente applicazione tenendo conto del disposto dell'art. 156 c.p.c., nella parte in cui in esso è escluso che la nullità
possa essere pronunciata a fronte del raggiungimento dello scopo dell'atto (comma 3).
Il coordinamento fra le due norme consente dunque di stabilire una chiara linea di demarcazione fra la nullità e l'inesistenza della notificazione, per la quale la prima è ravvisabile quando i vizi siano conciliabili con il verificarsi della conoscenza dell'atto, e questa possa essere ipotizzata come potenziale sviluppo dell'attività irritualmente posta in essere dall'ufficiale notificante.
Alla stregua di tale principio la vicenda in esame va ricondotta nello schema della nullità, poiché la consegna dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione presso il domicilio del difensore della parte nel giudizio arbitrale "connotata di un collegamento con il destinatario idoneo a rappresentare il raggiungimento dello scopo, e ciò tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale.
Ne consegue dunque che il ricorso principale va accolto sotto il profilo indicato.
Ad analoghe conclusioni deve poi pervenirsi per quanto riguarda il ricorso incidentale.
In proposito si rileva che la Corte di Appello ha ritenuto che la detta impugnazione fosse inammissibile per la sua tardi vita, in quanto proposta oltre il termine di un anno dalla sottoscrizione del lodo, e comunque inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., stante l'inammissibilità dell'impugnazione principale. Senonché i criteri della Corte di merito non sono condivisibili. Quanto alla ritenuta inammissibilità, atteso che dall'esame degli atti processuali (che questa Corte di legittimità può apprezzare direttamente essendo stato denunciato un "error in procedendo") emerge che l'impugnazione incidentale è stata depositata il 15.6.1998, e dunque entro l'anno dalla sottoscrizione del lodo. Quanto alla ritenuta inefficacia, poiché la stessa è conseguente alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale, ed è quindi travolta dall'affermata ammissibilità di quest'ultima. Da quanto detto discende pertanto che entrambi i ricorsi devono essere accolti e che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, li accoglie e cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti. Rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004