Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
Le misure di salvaguardia di cui all'art. 6,comma terzo,della legge 6 dicembre 1991 n.394,sono applicabili anche dopo la abrogazione dei piani pluriennali ad opera dell'art. 76 del D.Lgs. n.112 del 1998, che peraltro risulta motivata unicamente dalla necessità di attuare in materia una diversa ripartizione sul piano amministrativo dei poteri Stato-regioni, in quanto trattasi di una disposizione di carattere generale finalizzata alla protezione delle aree protette
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2005, n. 39553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39553 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/09/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01617
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 017115/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) EL MA, N. IL 10/03/1950;
avverso SENTENZA del 22/02/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per rigetto del ricorso.
OSSERVA
LL AN propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 22/02/2005 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto, in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione, e confermava, invece, la condanna inflitta per i reati di cui agli art. 163 e 146 co. 1 lett. f) D.Lgs. 1999 n. 490; e 6 e 30 l. 1991 n. 394 contestati rispettivamente in relazione alla realizzazione delle trasformazioni urbanistiche abusive in zona sottoposta a vincolo di inedificabilità, in assenza della prescritta autorizzazione paesistica, ed alla incidenza sulla morfologia del territorio interessato dall'attività di coltivazione di cava che aveva determinato un mutamento dell'utilizzazione del terreno sottoposto a vincolo in quanto ricadente nella perimetrazione definitiva del Parco del Pollino.
Il ricorrente eccepisce:
1) mancanza di motivazione e/o motivazione illogica e contraddittoria della declaratoria di colpevolezza in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p.. Ritiene al riguardo che vi sarebbe contraddizione nella sentenza di primo grado, confermata in appello, tra la scelta della formula assolutoria per il reato di cui al capo A) (coltivazione di cava con annessa attività estrattiva), perché il fatto non sussiste, e la dichiarazione di responsabilità in ordine ai capi B), C) e D) tutti integrati dalla medesima condotta criminosa descritta al capo A). La Corte di Appello, investita della questione, non si sarebbe, peraltro, pronunciata sul punto, limitandosi a una generica conferma di quanto deciso in primo grado.
2) motivazione illogica e svincolata dalle risultanze istruttorie in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p.. Osserva al riguardo che il fatto materiale per cui è intervenuta pronuncia di condanna consiste, in realtà, nella esecuzione di lavori di livellamento, nel terreno della di lui moglie, al fine di procedere all'impianto di un frutteto, segnatamente di alberi di noci, regolarmente autorizzato.
La prova sarebbe data dalla presenza, in costanza dei lavori agricoli sopra riferiti, di mucchi di pietre accantonate lungo i margini del terreno provenienti dallo scavo delle buche per la messa a dimora delle piante, e dalle dichiarazioni del teste FU NI, operatore di P.G., il quale riferiva di aver eseguito un sopralluogo sul sito e di avere ivi riscontrato un livellamento del terreno con corrispondente accumulo di materiale terroso e pietroso in tal modo emerso in superficie, da essere indotto a qualificare tale attività come "cava";
Risulterebbe, invece, per tabulas, che la signora AR PA, moglie dell'imputato, ha presentato una pratica di miglioramento fondiario per l'ottenimento di finanziamenti comunitari per l'impianto di un noceto nel terreno di sua proprietà, pratica regolarmente curata dal geom. Dramisino, il quale, sentito come teste a discolpa all'udienza del 04.06.2003, ha puntualmente riferito sulla stessa.
Risulterebbe, infine, per tabulas, aggiunge il ricorrente, che la sig.ra AR aveva ottenuto il finanziamento richiesto e che si era attivata presso i competenti uffici amministrativi per munirsi del relativo nulla-osta idrogeologico, prodotto agli atti di giudizio.
3) inosservanza dell'art. 152 D.Lgs. n. 490/99 in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p..
Il Giudice di primo grado e la corte di appello avrebbero errato nel ritenere sussistente il reato contestato al capo B) per avere l'odierno ricorrente eseguito i lavori agricoli "in difetto del provvedimento autorizzatario stabilito dall'art. 151 del D.Lgs. N. 490/99". Ed infatti, l'art. 152 dello stesso D.Lgs. N. 490/99 prevede espressamente che: "Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 151 per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione e la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'art. 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia ".
4) mancanza dell'elemento soggettivo - inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 43 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p.. A tal fine osserva il ricorrente che nella fattispecie sussisteva e andava riconosciuta la scriminante della buona fede, dovuta all'affidamento incolpevole nel provvedimento della P.A.. Ed infatti, la circostanza che i lavori relativi all'impianto di un noceto fossero stati ammessi a finanziamento, giusto decreto della Regione Calabria - Assessorato Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Settore Provinciale dell'Agricoltura di Cosenza, depositato in atti, avrebbe indotto l'odierno ricorrente a ritenere comunque autorizzata e legittima l'attività svolta..
A ulteriore conferma della legittimità delle opere vi sarebbe anche il nulla-osta rilasciato, in data 13.12.1999, dal Coordinatore Provinciale di Cosenza del Corpo Forestale dello Stato. 5) inidoneità della condotta a costituire pericolo per il bene tutelato - erronea applicazione della norma incriminatrice in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p. Osserva, infine, il ricorrente che la condotta contestata ai capi B) e C) è inidonea a ledere, sia pure in astratto i beni giuridici tutelati.
A tal fine eccepisce che:
- agli atti non vi è prova, tranne i ricordi del teste FUSCALDO, della zona del Parco in cui ricadrebbe la località in cui sono stati eseguiti i lavori;
- non vi è dubbio che il terreno in questione, così come l'intera zona in cui lo stesso ricade è per sua natura pietroso;
- dalla descrizione dello stato dei luoghi e delle opere esistenti sul terreno, così come fatta dai testi escussi, risulta che tali lavori ed opere si riferivano all'impianto di un noceto e quindi rientravano nella normale esecuzione di lavori agricoli;
- a causa della natura pietrosa del terreno per la messa a dimora delle piante era necessario procedere allo spiegamento dello stesso;
- le pietre vennero, in ogni caso, lasciate sullo stesso terreno e depositate lungo i bordi di questo per essere riutilizzate nei muretti ed eventualmente nella ristrutturazione dei fabbricati rurali ivi esistenti;
- per tali lavori la valutazione sull'impatto ambientale era già stata eseguita dagli enti preposti giusto decreto di finanziamento e nulla osta idrogeologico in atti.
Per quanto attiene alla contestazione di cui al capo C), relativa agli articoli 6 e 30 legge 06/12/1991 n. 394 osserva, inoltre il ricorrente, che la stessa non risulta comunque applicabile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112. 6) pena eccessiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In relazione al primo motivo ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcuna contraddizione nella motivazione posto che i giudici di merito, correttamente recependo l'orientamento di questa Corte, hanno escluso la sussistenza del reato unicamente in ragione della circostanza che l'attività di coltivazione di una cava non è comunque assoggettabile al regime concessorio.
In nessun modo si contesta, pertanto, la materialità del fatto comunque rilevante in relazione alle altre ipotesi criminose ravvisate.
In relazione al secondo motivo, è costante l'orientamento di questa Corte nell'affermare che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito preponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 636, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla
Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (ex plurimis Sez. 4, Sentenza n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). Ciò premesso, nessuna censura sembra possa essere mossa alla motivazione adottata dalla corte di merito.
Ed, invero, la corte di appello, riprendendo le argomentazioni del giudice di primo grado, ha, infatti, evidenziato che nessun pregio avevano le osservazioni difensive secondo cui l'attività in questione rientrava nella normale esecuzione dei lavori agricoli relativi all'impianto del noceto autorizzato.
Con motivazione esaustiva ed ineccepibile sotto il profilo logico ha sottolineato che l'area interessata all'attività era a circa cento metri dal contiguo impianto di noceto dove erano stati effettuati livellamenti terrazzati con l'utilizzo della pietra di AR;
che si evinceva chiaramente che c'era stata una estrazione di pietrenella parte a valle del terreno;
che si notavano vari gruppi di pietre alcune delle quali erano state già lavorate, tagliate e selezionate;
che tali cumuli di pietre si trovavano a fianco al movimento del terreno del sito oggetto di discussione.
La ricostruzione dei fatti che precede comporta evidentemente l'infondatezza anche del terzo motivo di ricorso che presuppone anch'esso una ricostruzione dell'elemento di fatto difforme da quella operata dai giudici di merito.
Analoghe considerazioni valgono per il quarto motivo di ricorso atteso che le autorizzazioni menzionate dal ricorrente si riferivano evidentemente alla coltivazione del noceto cui la corte di merito ha invece ritenuta estranea l'attività estrattiva.
Con il quinto motivo di ricorso si eccepisce l'inidoneità della condotta a costituire pericolo per il bene tutelato insister dosi ancora una volta, tra l'altro, sulla circostanza che dalla descrizione dello stato dei luoghi e delle opere esistenti sul terreno, così come fatta dai testi escussi, risulta che tali lavori ed opere si riferivano all'impianto di un noceto e quindi rientravano nella normale esecuzione di lavori agricoli peraltro regolarmente autorizzati.
Al riguardo il Collegio non può che richiamare le considerazioni già svolte.
Occorre, invece, analizzare specificamente l'altro aspetto che ha formato oggetto del motivo di ricorso, vale a dire la sussistenza del reato di cui agli articoli 6 e 30 legge 06/12/1991 n. 394. Ritiene il ricorrente che le disposizioni citate non potrebbero trovare applicazione nel caso di specie in quanto:
- l'art. 6 riguardante le "misure di salvaguardia" dispone al comma 2 che "dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano le misure di salvaguardia di cui a comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso (...)".
- l'art. 76 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ha, tuttavia, soppresso il programma triennale per le aree naturali protette e ha devoluto alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative inerenti alla materia delle risorse idriche e della difesa del suolo, ad eccezione di quelle espressamente mantenute allo Stato. Anche sotto tale aspetto il ricorso appare infondato. Ritiene, infatti, il Collegio che il comma 3 dell'art. 6 trovi tuttora applicazione.
Trattasi infatti di disposizione di carattere generale finalizzata alla protezione delle aree protette che, come specificato nel comma 2, doveva inizialmente trovare applicazione anche per il periodo intercorrente dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette..
Appare irrilevante, dunque, l'abrogazione dei piani pluriennali da parte dell'art. 76 del d.Lgs. 112 del 1998, che, motivata unicamente dalla necessità di attuare nella materia una nuova e diversa ripartizione sul piano amministrativo dei poteri con le Regioni, riguarda esclusivamente il profilo della estensione temporale di applicazione della disposizione penale e che in nessun modo incide, invece, sulle ragioni e sulle finalità da essa perseguite. Ed a riprova di ciò la disposizione dell'art. 6, co. 3, della l. 394/1991, non risulta tra quelle espressamente abrogate dal decreto legislativo.
Inammissibile appare, infine, per la genericità che lo caratterizza, l'ultimo motivo di ricorso con cui si lamenta l'eccessività della pena, limitandosi il ricorrente ad affermare che la pena inflitta è eccessiva non essendosi verificato alcun danno all'ambiente o al paesaggio, laddove, invece, la sentenza di merito si spende nel sottolineare la modifica dell'assetto morfologico dell'area protetta ed il deturpamento delle bellezze naturali, quantomeno sotto il profilo del godimento estetico rilevabile dalla visione dei rilievi fotografici.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2005