Sentenza 20 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2001, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' 0082 1 / 0 1 LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Ettore MERCURIO - R.G.N. 21042/98 Cron. 17-21 Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. - Consigliere Dott. Federico ROSELLI Ud.23/10/00 - Rel. Consigliere-Dott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 22 GEN 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CONTE DONATO, CONTE LUIGI, CONTE VIOLA ANNUNZIATA, CONTE HE GRAZIA, CONTE CARMINE, CONTE ANGIOLINO, CONTE MICHELE, NG ANNINO, NG LUIGI, NG CANCELLERIA DAMIANA RI, nella qualità di eredi di RS RI GRAZIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, rappresentati e difesi dall'avvocato PORCARI ITALO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciate copia legale- PoreonISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCI 2000 INPS ALE, in al Sig.. - 14 FEB. 2001 per diritti L. 4428 persona del legale rappresentante pro tempore, IL CANCELLIERE -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale INPS al Sig. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti L. 6 MAR. 2001 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 481/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/02/98 R.G.N. 866/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Lecce, investito dell'appello proposto contro l'INPS da CO TA, ON UN RI, De ND EO, ER MA IA, NO MA, ZO ER e RT MA RI avverso la sentenza del Pretore che aveva negato il loro diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983 e, di conseguenza, quello di conservare il relativo importo in misura cristallizzata per il periodo successivo, ha accolto la domanda di integrazione, mentre ha dichiarato estinto il giudizio relativamente alla richiesta di "cristallizzazione” in applicazione dell'art. 1, comma 183, della legge n.662 del 1996. Ricorrono per la cassazione di questa sentenza Conte DO, IG, VI ZI, HE IA, AN e EL, nonché NG NI, IG e AN MA, tutti in qualità di eredi di ER MA IA, con un motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti deducono la illegittimità costituzionale dell'art.1, d.l. n.166/1996, d.l. n.295/1996, d.l. n.396/1996 e della legge n.662/1996, in rapporto agli artt.3, 24, 38, 77 e 81,Cost., per l'abuso del ricorso alla decretazione di urgenza, la lesione del diritto di difesa, l'esclusione di interessi e rivalutazione, la compensazione delle spese processuali, l'omissione della indicazione della copertura finanziaria delle nuove spese. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso che, con riguardo alla vicenda della cosiddetta "cristallizzazione", originata dall'art.6, comma 7, del d.l. 12 settembre 1983 n.463, convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n.638, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.11, comma 3 22, della legge 24 dicembre 1993 n.437, nella parte in cui interpretava il detto comma 7 nel senso che, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al minimo, delle quali una sola conservi il diritto all'integrazione (per il mancato superamento, al 30 settembre 1983, dei limiti di reddito fissati nei precedenti commi dello stesso art.6) l'altra o le altre pensioni comunque non più integrabili (per effetto del disposto del comma 3 dell'art.6 cit.) spettano nell'importo a calcolo. La sentenza costituzionale, ponendo un principio modificativo della regola stabilita dalla disposizione legislativa anzidetta, ha collegato la "cristallizzazione" al requisito del reddito, nel senso che risulta caducato il divieto di integrazione a decorrere dal 1° ottobre 1983 per tutte, indiscriminatamente, le pensioni ulteriori, restando tale divieto operante per i soggetti che siano in possesso di redditi complessivamente superiori al limite legale e per i quali, a causa di ciò, venga a cessare il diritto alla integrazione della pensione principale (che resta essa solo conservata nell'importo "cristallizzato" in precedenza erogato). Successivamente, sono intervenuti una serie di provvedimenti normativi – e tra essi quelli menzionati in ricorso - intesi a dare attuazione alle statuizioni di detta sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni nonché le conseguenze sui giudizi proposti e ancora in atto per il conseguimento delle medesime. Finchè, nelle more del presente giudizio, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 1998 n.448, il cui art.36, da un lato, nel comma 1, sostituisce il comma 182 della legge n.662/1996 e : successive modificazioni, nel senso che la verifica annuale del requisito reddituale per il diritto alla integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi;
dall'altro, nel comma 2, considera espressamente gli eredi nella espressione "aventi diritto” di cui al comma 181 dell'art.1 della legge n.662/1996; infine, con il comma 5, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore h I della stessa legge, "aventi ad oggetto le questioni di cui all'art.1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996 n.662, sono dichiarati estinti di ufficio con compensazione delle spese fra le parti” e che restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. -Nella interpretazione di tale norma applicabile quale ius superveniens alla controversia in esame questa Corte (crfr. tra tante, Cass. 11 gennaio 2000 n.229, 28 agosto 1999 n.9099, 19 giugno 1999 n.6171, 11 giugno 1999 n.5789, 11 maggio 1999 n.4665) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne le controversie aventi ad oggetto la esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni attinenti all'accertamento della sussistenza del requisito of reddituale, (nei sensi considerati dal citato comma 182), nonché quelle relative agli accessori dei crediti attribuiti a titolo di cristallizzazione. Ne consegue che, stante la imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie), la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art.384, comma 2, c.p.c.) che l'estinzione è da riferire all'art.36, comma 5, della citata legge n.448 del 1998. La disposizione legislativa che prescrive l'estinzione dei giudizi pendenti nei limiti precisati non suscita dubbi di legittimità costituzionale. In particolare, come già chiarito da questa Corte con le sentenze 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n.13979, 11 gennaio 2000 n.229, deve escludersi che la definizione dei processi in corso operata ex lege, ancorchè non realizzi il pieno soddisfacimento dei crediti (agli arretrati e agli accessori) vantati in giudizio, si traduca in una menomazione del diritto di azione. Difatti, il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti 5 azionati, ma, all'opposto, è finalizzato a consentirne la concreta realizzabilità, provvedendo in ordine alla indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario ed in modo da contemperare la necessaria soddisfazione dei crediti con le scelte di politica economica relative al reperimento delle risorse finanziarie (per la legittimità di analoghe statuizioni legislative assunte nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto cfr. Corte cost. sent. n.243 del 1993, n.320 del 1994, n.103 e 99 del 1995). In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale al fine della condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi le già citate Corte cost. n.103/1995 e Cass. n.13979/1999). La validità degli esposti rilievi risulta confermata dalla recente sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 2000 n.310, specificamente dichiarativa della non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 181, 182 e 183 della legge n.662/1996, dell'art.3 bis del d.l. n.79/1997, convertito in legge n.140/1997, dell'art.36, commi 1, 3 e 5, della legge n.448/1998, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, 25, 38, 53, 101, 102 e 113 della Costituzione, osservando la Corte, in motivazione, che la definitiva quantificazione del dovuto e la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria) realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore, nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto nel quadro generale delle compatibilità – del rapporto corrente fra l'ingente quantità delle pretese e le effettive - 6 disponibilità finanziarie, consentite dalla congiuntura economica del Paese;
e precisando, altresì, che le disposizioni denunciate, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato, così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative anche nei rapporti con il legislatore, con la conseguente non censurabilità della norma che dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.. La manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti la 2 norma dell'art.36, comma 5, della legge n.448/1998, impedisce l'esame di ogni altra censura che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione della norma anzidetta potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. ord. n.76 del 1999, sent. n.310 del 2000). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti nella ricorrenza di giusti motivi.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons.estensore вите масито вал яеfal Shell ESENTE DA IMPOSTA DI Ro sita in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA GEN. 2001 REGISTRO, E DA OSE O DIRITTO AI SENSE D 22.10 LABORATORE DELLA LEGGE 11-8-7 ZERIA