Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53160
CASS
Sentenza 11 novembre 2016

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Massime1

In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l'art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.

Commentario1

  • 1SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE IL P.M. NON È TENUTO A TRASMETTERE AL TRIBUNALE DEL RIESAME REALE GLI ELEMENTI SOPRAVVENUTI A FAVORE DELL’INDAGATO
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 ottobre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53160
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53160
Data del deposito : 11 novembre 2016

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