Sentenza 11 novembre 2016
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti di sequestro, il pubblico ministero ha l'obbligo di trasmettere i soli atti posti a sostegno del provvedimento impugnato, in quanto l'art.324, comma terzo, cod. proc. pen. non contiene alcun rinvio alla previsione che, in relazione alle misure cautelari personali, impone la trasmissione degli atti a favore della persona sottoposta ad indagini.
Commentario • 1
- 1. SECONDO LA CORTE DI CASSAZIONE IL P.M. NON È TENUTO A TRASMETTERE AL TRIBUNALE DEL RIESAME REALE GLI ELEMENTI SOPRAVVENUTI A FAVORE DELL’INDAGATORedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 30 ottobre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2016, n. 53160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53160 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2016 |
Testo completo
5 3 1 6 0/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. N.
7. Giovanni Conti AN Criscuolo CC. 11/11/2016 -Relatore - RGN 11108/2016 Emilia AN Giordano Ersilia Calvanese Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TR PE, nato a [...] il [...];
1. AN AN TA, nata a [...] il [...] 2. TR AD, nato a [...] il [...];
3. avverso l'ordinanza dell'11/2/2016 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia AN Giordano;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo dichiarare la inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, decidendo a seguito annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso il 25 settembre 2014 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale della stessa città nei confronti di AD TR, PE TR e AN TA AN rispettivamente, legale rappresentante ed 1 amministratore unico pro tempore della S.G.T. Costruzioni S.r.I., presidente del consiglio di amministrazione pro tempore della EDIL T.I. S.r.l. e legale rappresentante ed amministratore unico pro tempore della BILDER Italia S.r.l. - e F.A.A.D. S.r.l. I ricorrenti sono sottoposti ad indagini, AD TR e ". PE TR per truffa aggravata ai danni dello Stato, PE TR e AN TA AN per turbata libertà degli incanti e, il solo TR PE, per l'illecito amministrativo del d. lgs. n. 231 del 2001, art.24, quale vertice della EDIL T.I. S.r.l.. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza, il difensore degli indagati, deducendo:
1. violazione dell'art. 606, lett. c) in relazione all'art. 627, comma 3 cod. proc. pen.. Si duole, al riguardo, che nemmeno a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, l'Ufficio del Pubblico Ministero ha inviato al Tribunale del riesame gli allegati alla denuncia - querela proposta dal Prefetto, allegati sulla cui mancata acquisizione si era registrato l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la conseguenza che la decisione del Tribunale non si è conformata al principio dettato in sede di annullamento.
2. vizio di violazione di legge in relazione all'art. 324, comma 3, cod. proc. pen., per la mancata trasmissione al Tribunale del riesame degli atti sui quali si fonda provvedimento di sequestro poiché gli atti non trasmessi sono stati ritenuti fondanti ai fini della decisione dallo stesso denunciante, omissione che non può ritenersi logicamente superata dall'osservazione del Tribunale secondo la quale tale documentazione sarebbe ininfluente poiché conosciuta dagli indagati al punto da indurli ad adire il giudice civile, non essendovi certezza alcuna sul contenuto degli atti;
3. vizio di incoerenza, incompletezza e assoluta irragionevolezza della motivazione del Tribunale del Riesame, sul punto della irrilevanza a fini difensivi degli atti non acquisiti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili.
2.Giova premettere che con sentenza del 18 febbraio 2015 la Corte di Cassazione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, disponeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero innanzi indicato, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Rilevava, in particolare, che il Tribunale del riesame non aveva fornito alcuna risposta sulla questione dedotta dalla difesa che lamentava la mancata trasmissione al giudice del riesame degli 2 89 allegati alla denuncia- querela proposta dal Prefetto e la conseguente violazione del diritto di difesa dei ricorrenti, né aveva illustrato le ragioni per le quali sarebbe stata superflua ai fini del decidere l'acquisizione degli allegati all'originaria denuncia del Prefetto. Richiamava sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale "sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello (o nel caso che ci occupa "di riesame" - ndr.) e dotate del requisito della decisività" (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763. 2.Va, comunque, ricordato, prima di passare all'esame specifico delle censure dedotte con l'odierna impugnazione, che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge con la conseguenza che, in questo caso, il controllo di legittimità non si estende all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione ma solo alla verifica circa la sussistenza di situazioni nelle quali ci si trovi di fronte ad una motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche S.U., n. 12, 28/5/2000, Jakani, Rv.216260) situazioni che ricorrono quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, principio che non può non trovare applicazione anche ai fini della verifica del rispetto delle linee giustificatrici adottate dal giudice del rinvio a seguito di annullamento da parte di questa Corte.
4. Emerge, allora, la manifesta infondatezza delle censure difensive sollevate poiché il Tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento, ha enunciato le ragioni per le quali sarebbe stata superflua ai fini del decidere, e, comunque non decisiva, ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa e dei poteri valutativi del giudice collegati alla verifica dell'esistenza del fumus delicti l'acquisizione degli allegati all'originaria denuncia del Prefetto, sul rilievo, assorbente, che tale documentazione non era stata affatto posta a fondamento del decreto di sequestro che richiamava la sola denuncia-querela proposta dal Prefetto e che, nella fase fluida delle investigazioni, nella quale il decreto di sequestro 3 дя probatorio oggetto di impugnazione si collocava, costituiva scelta non sindacabile del pubblico ministero quella di compiere una selezione degli atti da porre a fondamento del provvedimento stesso. Ritiene il Collegio che l'argomento svolto dal Tribunale sia corretto, non essendo posta in alcuna norma dell'ordinamento una prescrizione circa la selezione degli atti che pubblico ministero pone a fondamento delle richieste e dei provvedimenti adottati, anche nel caso in cui si tratta di provvedimenti destinati alla discovery. L' art. 324, comma 3, cod. proc. pen. richiamato dalla difesa contiene la prescrizione dell'obbligo di trasmissione al Tribunale degli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame, senza alcun rinvio alle prescrizioni che disciplinano la ben diversa materia delle misure cautelari personali (artt. 291, 292 cod. proc. pen. in relazione all'art. 358 cod. proc. pen.) ove, alla previsione e prescrizione di allegazione degli atti su cui si fonda la richiesta, si accompagna quella della necessità di trasmettere gli atti favore della persona sottoposta ad indagini. Del resto, nella lettura della disposizione di cui all'art. 291 cod. proc. pen., la risalente giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio secondo il quale in materia di procedimento applicativo delle misure cautelari, non sussiste a carico del P.M. l'onere di trasmettere, prima al giudice per le indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, tutti gli atti di indagine compiuti, nella loro integralità, in quanto resta ferma la sua discrezionalità nella selezione di tale materiale, mentre l'obbligo di una trasmissione completa ed integrale sussiste solo per gli elementi a favore dell'imputato e per le eventuali deduzioni e memorie difensive ( Sez. 5, n. 39950 del 16/06/2004, Perre, Rv.229896; Sez. 1, n. 47353 del 25/11/2009, Crimi, Rv. 245636).
5. Tale obbligo neppure discendeva dalla sentenza di annullamento, alla quale, secondo i ricorrenti, era stata data solo parziale esecuzione, poiché la decisione si limitava a censurare la mancata motivazione rispetto alle richieste ed eccezioni difensive e poneva ai giudici del rinvio l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità sul sottostante principio di diritto ma che, certamente, non poneva alcun limite ai poteri valutativi del giudice sulla necessità e decisività di acquisizione della documentazione e, men che mai, sulla fondatezza e rilevanza della dedotta eccezione difensiva.
6.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso poiché il Tribunale ha evidenziato come la stessa Corte di Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, aveva confermato le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale del riesame sul punto della sussistenza del fumus delicti e della concreta finalità probatoria che giustificava il ricorso al mezzo di ricerca 4 della prova, escludendone una valenza cd. esplorativa e si è confrontato con gli elementi allegati dalla difesa, che aveva azionato il provvedimento monitorio in danno della Prefettura, così valutando, per tale via, anche gli elementi allegati dalla difesa.
7.Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa della ammende, essendo imputabile a colpa la determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il g. 11 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Conti Emilia AN Giordanoa Giord Duk DEPOSITATO IN CANCELLERIA! IL 15 DIC 2016 CIPREMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito E T O H S 5