Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/02/2002, n. 2808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2808 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
mborso indennità02808/02 0060372 R.G. 11223/1998 sostitutiva rivalutazione imprese -classamento catastale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Gon. 6569 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno Saccucci ConsigliereDott. Enrico Papa Dott. Enrico Altieri Consigliere Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60372 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
B.M. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giorgio A.L. Rossi di Pesaro e dall'avv. Guido Romanelli di Roma, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via Pacuvio n. 34 -controricorrente- 7 7 6 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sezione n. 11, n. 199/11/1997, del 24.10/30.12.1997: Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.12.2001 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Uditi l'avvocato Di Stefano per l'Amministrazione finanziaria e l'avv. Romanelli per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con atto depositato in data 11/11/94 la s.r.
1. B.M. Immobiliare ricorreva alla Commissione tributaria di primo grado di Pesaro contro il diniego della Direzione Regionale delle Entrate di rimborso dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione obbligatoria dei beni immobili di cui alle legge n. 413/91, che si assumeva essere stata versata per unità immobiliari esclusi dalla sfera applicativa del tributo. Nel ricorso la società faceva presente che le unità immobiliari in questione, originariamente accatastate per errore nelle categorie C/2 e C/6, su istanza della contribuente erano poi state riclassificate dall'U.T.E nella categoria "D". Di conseguenza il valore della rivalutazione, calcolato secondo le procedure di cui all'art. 25 della legge 413/1991, era risultato inferiore all'importo della franchigia fissata in un miliardo di lire. La Direzione Regionale delle Entrate deduceva che l'istanza di rimborso della società ricorrente non poteva trovare accoglimento, in quanto la variazione catastale ere avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge n. 413/91, e che la variazione non poteva avere effetti retroattivi La Commissione adita, con decisione, in data 30/11/96, rigettava il ricorso sul rilievo che la variazione di classamento era avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del tributo. L'appello della contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, sosteneva che erroneamente 2 l'Ufficio e il giudice di primo grado avevano ritenuto che nella fattispecie si fosse in presenza di un accertamento catastale, mentre la vertenza cadeva sull'errore commesso dalla parte nella dichiarazione resa all'U.T.E. per l'accatastamento. Invero, nel caso in esame, le unità immobiliari facevano parte, come risultava dalla dichiarazione dell'U.T.E. prodotta in atti e del successivo classamento avvenuto a seguito della denunzia di variazione del 9.3.1993, di un unico complesso produttivo sin dall'origine appartenente alla categoria "D" e non C/2 e C/6 come erroneamente indicato dalla contribuente in origine. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria. Resiste con controricorso la B.M. Immobiliare. Motivi della decisione 1. Con un unico motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24-27 della legge 30.12.1991 n. 413 e degli artt.
1-15 del r.d.l. 13.4.1939 n. 652; nonché l'omessa o comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Deduce la ricorrente che l'errore della parte nella denuncia di accatastarnento poteva solo giustificare una revisione a decorrere dal momento in cui veniva operata. Tanto che lo stesso U.T.E. di Pesaro, con la dichiarazione dell'8.11.1994, aveva attestato che l'unità immobiliare si configurava sin dall'impianto come un'unica unità produttiva classificabile nella categoria “D”, ma aveva nel contempo precisato che tale classamento era avvenuto solo a seguito della denuncia di variazione del 9.3.1993, senza quindi alcun effetto retroattivo. Resiste con controricorso la società deducendo che si era in presenza di un errore materiale della contribuente nella denunzia di accatastamento che l'U.T.E., il quale originariamente non lo aveva rilevato, aveva poi corretto con un nuovo provvedimento di classamento con effetti retroattivi. La domanda di rimborso, tempestivamente presentava, era stata quindi legittimamente accolta dal giudice di appello.
2. Il ricorso é fondato. 3 La contribuente non deduce un errore meramente formale derivante da una divergenza evidente e immediatamente percepibile tra l'intendimento e la sua esteriorizzazione, ma un errore di natura sostanziale e ideologico relativo alla categoria catastale da assegnare all'immobile medesimo. Avverso le risultanze della categoria e della classe catastale la contribuente aveva l'onere di proporre ricorso al giudice competente. In difetto di tempestivo ricorso il rapporto d'imposta si é definito fino alla data in cui l'Ufficio non ha ritenuto di modificare, con decorrenza dalla data della variazione, la categoria catastale da C/2 e C/6 in “D”. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria va pertanto accolto. Consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto, con decisione nel merito ex art. 384 1° comma c.p.c., della domanda di rimborso. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso. Compensa le spese. Roma, 19.12.2001 Il Consigliere est. Il Presidente чисби но /асчист Elem IL CANCELLIERE C Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 FEB. 2002. IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 4