CASS
Sentenza 17 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2023, n. 13592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13592 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8587-2021 proposto da: CELA HYSNI, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA RANDELLINI;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto R.G.N. 8587/2021 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 13592 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 17/05/2023 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 39/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ROBERTA RANDELLINI;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello proposto dall’attuale ricorrente (cittadino straniero non titolare di carta di soggiorno, ora permesso CE - UE, per soggiornanti di lungo periodo ma di un permesso di soggiorno temporaneo), nei confronti dell'Inps, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La Corte territoriale, premesso che benché con il ricorso introduttivo il ricorrente avesse dichiarato di essere in possesso dei requisiti reddituali e di risiedere sul territorio nazionale da oltre dieci anni, riteneva la permanenza ultradecennale in Italia, contestata dall’INPS, difettare di specifiche allegazioni, non essendo stati forniti dati afferenti alla situazione di residenza, alla sua effettività e permanenza, né essendo stata prodotta documentazione dimostrativa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione LA SN, sulla base di un unico articolato motivo;
resiste l'Inps con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 3 legge n. 335 del 1995 e successive modifiche, nonché degli artt. 10.17.18 d.lgs. n. 30 del 2007 in relazione all'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., per omessa valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di merito, relativi al requisito della continuità ed effettività della permanenza sul territorio nazionale quale requisito per accedere alla prestazione. In sintesi, la parte ricorrente assume che l'effettività della presenza in Italia sarebbe data dallo stesso titolo di soggiorno con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non provata la continuità del soggiorno. Il ricorso è inammissibile. L’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, la legge n. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l’equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali. La legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3. Infine, il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Nella fattispecie di causa non è in discussione la sussistenza del soggiorno legale ma, unicamente, il diverso requisito della residenza effettiva in Italia. La Corte territoriale ha rimarcato, quanto alla sussistenza del requisito controverso, il difetto di allegazione e prova, elencando esemplificativamente documenti meritevoli di essere valorizzati, se debitamente introdotti in causa, quali, in particolare, risultanze anagrafiche. Detta statuizione non è stata fatta segno di alcuna censura per incrinarne la portata, contrastando il rilevato difetto di allegazione e prova del requisito nel rispetto degli oneri di specificità e documentazione imposti dal codice di rito attraverso la dimostrazione, nel giudizio di legittimità, di avere assolto l’onere di allegazione e prova degli elementi essenziali della fattispecie di causa in riferimento ai quali è irrilevante la dedotta sopravvenienza del titolo legale di soggiorno. Per il resto, questa Corte (Cass. n. 24454 del 2019 e richiami ivi effettuati) ha osservato come, ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. È stato chiarito (Cass. n. 24454 del 2019; Cass. n. 17397 del 2016 cit.), infine, che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni, siccome introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2009 dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente, ma non si versa, con il ricorso all’esame, in tale ipotesi. In definitiva il ricorso non censura adeguatamente la sentenza impugnata e si limita ad una critica generica dell’iter argomentativo, che sorregge la decisione, anche attraverso l’impropria devoluzione dell’omessa valutazione di materiale istruttorio e della critica al malgoverno dei poteri istruttori. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto R.G.N. 8587/2021 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU Civile Sent. Sez. L Num. 13592 Anno 2023 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: MANCINO ROSSANA Data pubblicazione: 17/05/2023 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 457/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 39/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato ROBERTA RANDELLINI;
udito l'Avvocato MANUELA MASSA. FATTI DI CAUSA La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l'appello proposto dall’attuale ricorrente (cittadino straniero non titolare di carta di soggiorno, ora permesso CE - UE, per soggiornanti di lungo periodo ma di un permesso di soggiorno temporaneo), nei confronti dell'Inps, avverso la sentenza del Tribunale di rigetto della sua domanda volta ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6. La Corte territoriale, premesso che benché con il ricorso introduttivo il ricorrente avesse dichiarato di essere in possesso dei requisiti reddituali e di risiedere sul territorio nazionale da oltre dieci anni, riteneva la permanenza ultradecennale in Italia, contestata dall’INPS, difettare di specifiche allegazioni, non essendo stati forniti dati afferenti alla situazione di residenza, alla sua effettività e permanenza, né essendo stata prodotta documentazione dimostrativa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione LA SN, sulla base di un unico articolato motivo;
resiste l'Inps con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 3 legge n. 335 del 1995 e successive modifiche, nonché degli artt. 10.17.18 d.lgs. n. 30 del 2007 in relazione all'art. 360, n. 5 cod.proc.civ., per omessa valutazione degli elementi istruttori acquisiti nel giudizio di merito, relativi al requisito della continuità ed effettività della permanenza sul territorio nazionale quale requisito per accedere alla prestazione. In sintesi, la parte ricorrente assume che l'effettività della presenza in Italia sarebbe data dallo stesso titolo di soggiorno con la conseguenza che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non provata la continuità del soggiorno. Il ricorso è inammissibile. L’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, nr. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge. Successivamente, la legge n. 40 del 1998, art. 39, ha effettuato l’equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali. La legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 19, ha, poi, subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La carta di soggiorno, infatti, è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est: soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al D.Lgs. nr. 286 del 1998, art. 9, come sostituito dal D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3, art. 1, e ha, quindi, assunto la denominazione di «permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo», a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, dalla disposizione finale di cui al D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12, art. 3. Infine, il D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale. Nella fattispecie di causa non è in discussione la sussistenza del soggiorno legale ma, unicamente, il diverso requisito della residenza effettiva in Italia. La Corte territoriale ha rimarcato, quanto alla sussistenza del requisito controverso, il difetto di allegazione e prova, elencando esemplificativamente documenti meritevoli di essere valorizzati, se debitamente introdotti in causa, quali, in particolare, risultanze anagrafiche. Detta statuizione non è stata fatta segno di alcuna censura per incrinarne la portata, contrastando il rilevato difetto di allegazione e prova del requisito nel rispetto degli oneri di specificità e documentazione imposti dal codice di rito attraverso la dimostrazione, nel giudizio di legittimità, di avere assolto l’onere di allegazione e prova degli elementi essenziali della fattispecie di causa in riferimento ai quali è irrilevante la dedotta sopravvenienza del titolo legale di soggiorno. Per il resto, questa Corte (Cass. n. 24454 del 2019 e richiami ivi effettuati) ha osservato come, ai fini dell'erogazione della prestazione, la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione, giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali. È stato chiarito (Cass. n. 24454 del 2019; Cass. n. 17397 del 2016 cit.), infine, che il requisito del soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni, siccome introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2009 dal D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10, non può valere per le prestazioni riconosciute anteriormente, ma non si versa, con il ricorso all’esame, in tale ipotesi. In definitiva il ricorso non censura adeguatamente la sentenza impugnata e si limita ad una critica generica dell’iter argomentativo, che sorregge la decisione, anche attraverso l’impropria devoluzione dell’omessa valutazione di materiale istruttorio e della critica al malgoverno dei poteri istruttori. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023