Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
Anche contro i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emessi nel corso della procedura di estradizione si applicano, per quanto riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311, commi secondo, terzo e quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/12/2006, n. 9737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9737 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 13/12/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2189
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 31426/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR IM, n. 25.10.1958 a Timisoara (Romania);
avverso la sentenza emessa il giorno 18.05.2006 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditoli difensore, avv. DE SALVO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza del 18.05.2006 la Corte d'appello di Napoli deliberava in senso favorevole all'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Romania ai fini dell'esecuzione della sentenza n. 2374 del Tribunale di Timisoara in data 11.09.2002, divenuta definitiva con decisione n. 96/R della Corte d'appello di Timisoara in data 13.02.2003, con cui LE IM era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per truffa continuata. Ricorre l'estradando, deducendo col primo motivo che la sentenza impugnata appare viziata per la omessa convocazione del condannato per l'interrogatorio obbligatorio ex art. 717 c.p.p.. Col secondo motivo il ricorrente rileva che dalla sentenza emessa dall'Autorità rumena emerge la semplice emissione di assegni senza provvista, penalmente irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto concerne, infatti, il primo motivo di ricorso, deve rilevarsene la tardività, posto che anche al ricorso per cassazione contro i provvedimenti relativi a misure cautelari emessi nel corso della procedura estradizionale si applicano, per ciò che riguarda il termine e le altre modalità di proposizione, le disposizioni contenute nell'art. 311 c.p.p., commi 2, 3 e 4 (Cass. 18.04.1990, Gonon).
Circa poi il merito, si osserva che nei casi oggetto della condanna dell'Autorità romena non si è verificata la sola emissione di assegni senza provvista, bensì un'operazione più complessa, consistita nell'effettuare acquisti spesso anche con parziale versamento di contanti e sempre con l'occultamento, quanto agli assegni, che la facoltà di emetterli era stata interdetta, dando così luogo, da un lato, a fattispecie di fraudolenta captazione dell'altrui affidamento e, dall'altro, a condotte penalmente rilevanti anche a sensi della L. 15 dicembre 1990, n. 386, art. 7, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
P.Q.M.
visti gli artt. 615, 616 e 706 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007