Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
In tema di notificazione di atti, lo stato di convivenza può presumersi, anche in assenza di un'esplicita attestazione nella relata di notifica, quando questa sia avvenuta nel domicilio eletto dall'imputato e nelle mani di persona a lui legata da uno stretto e qualificato rapporto parentale. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la ritualità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado a mani del genitore e nello stesso luogo ove era stata notificata la citazione in appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/12/2009, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
MASS, ->puuto 4.1.
04 4 9 / 1 0
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/12/2009
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA- Presidente - N. 3279 /09 ANTONIO MORGIGNI Dott.
SILVANA GIOVANNA IACOPINO Dott.
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - N. 14710/2008 Dott. LUISA BIANCHI
- Rel. Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO
Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente SENTENZA / ORDINANZARDINANZA sul ricorso proposto da:
1) OI IA C/N. IL 06/02/1973
2) ON IA N. IL 22/01/1976
avverso la sentenza n. 4994/2005 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/12/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Luig Riello, che ha concluso per la declarativa of inammissibilta ole ricords;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giovanni Catini, che ha rickest l'arrogliceto del corso;
2 Udit i difensor Avv. dell' inceputats, Aw. Vincendo Dessole che ha conchin for l'accoglimento the scorso;
M
1. Con sentenza del 17\5\2004 il Tribunale di Roma condannava NI Mariano
per il delitto di cui all'art. 589, co. 2°, cod. pen. per avere, alla guida di un'auto Fiat
Punto, effettuato una svolta a sinistra per invertire la marcia, omettendo di dare la precedenza ad un motociclo che proveniva in senso inverso, cagionato lo scontro tra i veicoli, in occasione del quale il conducente della moto, SC AS, riportava gravi lesioni che lo conducevano alla morte (acc. in Roma il 14\5\2000, ore 02,30; decesso del 15\7\2000).
All'imputato veniva irrogata la pena di mesi 6 di reclusione, ritenuto il concorso di colpa della vittima, con le attenuanti generiche prevalenti, pena sospesa;
veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
Con sentenza del 11\12\2007 la Corte di Appello di Roma, confermava la pronuncia di condanna, quantificano il concorso di colpa della vittima nel 50%.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando:
2.1. la violazione della legge processuale, in quanto il processo di appello si era celebrato nonostante non fosse stata provata la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputato personalmente. Invero la attestazione della notifica dell'atto al padre NI DE, non era contenuta in una relata di notifica o in una ricevuta di ritorno di raccomandata, ma in una mera attestazione dell'Ufficio postale del ricevimento dell'atto. L'omissione aveva privato l'imputato della possibilità di proporre appello personalmente.
In ogni caso, anche a ritenere provata la notificazione, la mancata attestazione della convivenza del padre con l'imputato, rendeva nulla la notifica ai sensi degli artt. 170
e 171 c.p.p.
2.2. Il difetto di motivazione ed il travisamento del fatto per non avere il giudice valutato la deposizione del teste LL NR, il quale aveva riferito che il
NI aveva iniziato al manovra ed un'auto proveniente in senso inverso (quella del Macchia), si era fermata ed aveva lampeggiato, in modo tale da autorizzarlo al passaggio.
3. Avverso la sentenza ha proposto, inoltre, ricorso il difensore della parte civile OI
FA (coniuge della vittima), lamentando:
3.1. la violazione di legge per avere la Corte di merito quantificato il concorso di colpa della vittima, in assenza di una specifica istanza e quindi con violazione del principio della domanda. L'omissione della percentualizzazione da parte del
Tribunale, significava che la statuizione era stata rimessa sul punto al giudice civile.
3.2. Il difetto di motivazione in relazione al riconosciuto concorso di colpa in assenza di prove certe della velocità della moto e dell'affermazione del consulente ing.
Ricciardi che aveva determinato la velocità in 45 - 50 km\h.
4. Il primo motivo di censura formulato dal difensore dell'imputato è infondato.
4.1. La legge 20\11\1982, n. 890 ha previsto che in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti.
L'art. 6, inoltre, prevede che, nel caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento di una raccomandata, è possibile il rilascio di un suo duplicato.
Ne consegue che correttamente il Tribunale di Roma, al fine di verificare la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, ha richiesto all'Ufficio postale di Sambuci un duplicato della ricevuta di ritorno della raccomandata attestante che l'atto era stato notificato alla parte.
Nel duplicato si legge "L'atto suindicato risulta consegnato il 5\11\2004 al NI
DE, padre del destinatario NI AR. La difesa dell'imputato ha eccepito la nullità della notifica non essendo attestato lo stato di convivenza del genitore. Anche tale doglianza è infondata. Invero la raccomandata risulta essere stata recapitata nello steso luogo ove la parte ha eletto domicilio ed ove (sempre a mani del genitore) era stata notificata la citazione in appello.
Orbene considerato che l'atto è stato notificato nel domicilio eletto e nelle mani di soggetto legato da uno stretto e qualificato rapporto parentale al destinatario (peraltro già destinatario di altre notifiche), ben può operare una presunzione di convivenza (cfr.
Cass. IV, 2546\96, Rossi;
nonché, motivazione della sent. Cass. I. 48477\04, Bevilacqua) che non trova alcuna smentita in atti.
4.2. Quanto al secondo motivo di censura, esso è inammissibile per violazione dell'art. 581 e dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone doglianze attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su un'analitica valutazione delle prove.
Ha osservato il giudice di merito che la responsabilità dell'imputato nel sinistro, risultava dalle seguenti circostanze :
- l'urto tra i veicoli era avvenuto tra la parte anteriore della moto CA RT 00
(condotta dallo SC) e la parte posteriore destra dell'auto (condotta dall'imputato); il NI aveva effettuato una svolta a sinistra, per invertire la marcia (onde immettersi in un piazzale o fermarsi presso un chiosco di bibite) non in situazione di sicurezza, in quanto dalla deposizione del teste Macchia, che conduceva un'auto percorrente la carreggiata opposta a quella percorsa dall'imputato, era emerso che aveva dovuto rallentare la marcia per consentire al veicolo dell'imputato di completare la manovra di svolta;
- la strada, a doppio senso di marcia, era rettilinea e consentiva di avvistare i veicoli, come quello della vittima, provenienti in senso inverso, tutto ciò nonostante l'ora notturna.
Ne ha desunto la Corte che la inversione di marcia, senza il rispetto della precedenza, era stata una manovra imprudente, concausa dell'incidente unitamente alla velocità elevata tenuta dal conducente della moto. :
Quanto alla circostanza, riferita dal teste LL (passeggero dell'auto dell'imputato) e cioè che il conducente del veicolo proveniente in senso inverso (il Macchia), aveva
"avallato" la manovra di svolta dell'imputato, lampeggiando, va osservato che il giudice di merito ha rilevato come tale circostanza non fosse stata riferita dal
Macchia; in ogni caso il presunto "avallo" della manovra era una mera opinione del
LL, perché poteva anche essere interpretata come un rimprovero verso l'azzardata manovra ed in ogni caso non ne escludeva la pericolosità anche in ragione della presenza di altri veicoli circolanti sulla strada teatro del sinistro.
Ciò premesso, come detto la doglianza formulata è inammissibile, in quanto le censure mosse dalla difesa alla sentenza sul punto, esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
4.3. Come ricordato, nel riformare la sentenza di primo grado il giudice di appello ha determinato la percentuale del concorso di colpa della vittima nel 50%.
La Corte di merito è giunta a tale decisione, tenendo conto della deposizione del teste
Macchia, il quale aveva riferito che mentre rallentava, avendo visto la manovra all'auto del NI, era stato superato dalla moto condotta dalla vittima che andava come una "freccia", ciò in un luogo ove vigeva il limite dei 50 km\h, da ciò desumendone una imprudente condotta di guida anche del motociclista.
Ciò premesso, in merito alla affermazione del concorso di colpa, va osservato che le censure alla sentenza sono infondate, in quanto il giudice di merito ha logicamente motivato il suo convincimento sulla base della deposizione del Macchia il quale, oltre a percepire una velocità elevata della moto, ha riferito che il conducente, invece di accodarsi a lui nel rallentamento a fronte di una visibile manovra di svolta dell'auto del NI, lo aveva superato andando a collidere contro detta auto. Ne ha dedotto la Corte territoriale la imprudenza e la disattenzione della vittima erano state concause del sinistro. La motivazione della sentenza, in quanto non illogica, è incensurabile in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza relativa alla determinazione della quantificazione del concorso della vittima (il 50 %), non oggetto di specifico motivo di impugnazione, va evidenziato che il giudice del gravame si è trovato di fronte ad un appello dell'imputato con cui si attribuiva la esclusiva responsabilità del sinistro alla vittima ed un appello incidentale della parte civile, in cui si chiedeva la esclusione della affermazione del concorso di colpa. Ne consegue che, a fronte delle due contrapposte e radicali tesi difensive, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto esserle stata devoluta anche la percentualizzazione della reciproca responsabilità.
4.4. La non manifesta infondatezza dei ricorsi, soprattutto con riferimento alle questioni processuali sollevate, impone di rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato (termine di sette anni e mezzo, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche : prescrizione maturata il 15\1\2008) in assenza di utili periodi di sospensione. La sentenza pertanto va annullata nelle sue statuizioni penali
Vanno rigettati, invece i ricorsi agli affetti civili, dichiarandosi compensate tra le parti le spese in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
rigetta i ricorsi agli effetti civili;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2010
Il Consigliere estensore dott. Fausto ZZ
Meab 7 Il Presidente
Dott. Antonio MORGIGNI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 MAR. 2010
CASS
IL CANCHLIERE
GI