Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
In caso di sequestro preventivo avente ad oggetto beni appartenenti a terzi estranei al reato, incombe sul giudice una pregnante valutazione sul requisito del "periculum in mora", sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo. (In applicazione del principio la Corte ha annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di un immobile di proprietà ed in uso al figlio dell'indagato, da quest'ultimo donatogli in via indiretta unitamente alla moglie, con riserva di usufrutto vitalizio sulla quota di 1/20).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/02/2014, n. 18766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18766 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 18/02/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 359
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 40053/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC EL MA N. IL 08/06/1993;
avverso l'ordinanza n. 228/2013 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO, del 09/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galli Massimo che ha concluso per l'annullamento limitatamente al capo sub (2) per la determinazione del profitto rilevato;
Udito il difensore Avv. Di Benedetto Giovanni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 luglio 2013 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta proposta nell'interesse del terzo CC RM AR avverso il decreto emesso dal G.i.p. presso quel Tribunale in data 17 giugno 2013, che aveva disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e valori, tra cui un appartamento di civile abitazione in proprietà dell'istante, facente parte di un fabbricato sito in Palermo, via Sammartino n. 116 (riportato in catasto del Comune di Palermo, fg. 44, part. 283/3, zona cens. 3, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5).
Il sequestro è stato adottato sul presupposto che il bene era nella disponibilità del padre, CC US, e risultava acquistato e ristrutturato con somme di denaro provento di un sistema consolidato di condotte truffaldine a lui addebitate.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del CC RM, deducendone la nullità per violazione dell'art. 321 c.p.p. e artt. 322-ter e 240 c.p., in relazione all'art. 640-bis c.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 poiché si tratta di un bene che si trova nella titolarità
formale e di fatto del ricorrente, soggetto del tutto estraneo ai fatti per cui si procede, mentre i suoi genitori, CC US ed TO TT, risultano titolari esclusivamente di una modesta quota pari ad un ventesimo ciascuno dell'usufrutto del bene.
È dunque impossibile procedere al sequestro di un bene che non risulta di proprietà dell'indagato e nemmeno nella sua effettiva disponibilità, trattandosi di una donazione indiretta effettuata dai genitori, senza intenti simulatori, in favore del ricorrente, con un prezzo da essi interamente pagato, e in quanto tale avente ad oggetto l'immobile, non già la somma utilizzata per il suo acquisto. Il vizio di fondo che caratterizza il provvedimento impugnato è, in definitiva, quello di aver confuso il concetto di disponibilità con quello di donazione in favore di un terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
4. Emerge dal provvedimento impugnato che il ricorrente è persona estranea ai fatti per i quali si procede, e che l'immobile in sequestro è stato acquistato il 4 luglio 2011 dai suoi genitori - CC US ed TO TT - che hanno versato il prezzo, mantenendo l'usufrutto vitalizio con diritto di accrescimento reciproco sulla quota di 1/20, mentre la nuda proprietà, per la quota di 19/20, è stata conferita al figlio.
Sulla questione di diritto oggetto della principale doglianza difensiva, incentrata sull'assenza dei presupposti del vincolo cautelare reale, in quanto applicato su un bene il cui trasferimento non appariva schermato da alcuna forma di intestazione fittizia, risultando lo stesso nella piena titolarità, formale e sostanziale, di un terzo estraneo ai fatti, non è stata offerta, tuttavia, alcuna risposta nella motivazione del provvedimento impugnato.
5. Sul punto deve rilevarsi, preliminarmente, che, ai fini dell'adozione di un sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, nella nozione di disponibilità dell'indagato, al pari di quella civilistica del possesso, rientrano tutte quelle situazioni nelle quali i beni che s'intendono sottoporre al vincolo ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (v. Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, dep. 20/04/2012, Rv. 252378). A tale riguardo, si è più volte affermato in questa Sede (da ultimo, v. Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, dep. 23/05/2013, Rv. 255950; Sez. 6, n. 11902 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231234), il principio secondo cui per "disponibilità" deve intendersi la presenza di una relazione effettuale dell'indagato con il bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà.
Tale nozione coincide con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente dalle categorie delineate dal diritto privato, riguardo al quale il richiamo più appropriato sembra essere quello riferito al possesso nella definizione che ne da il disposto di cui all'art. 1140 c.c.. Non è necessario, quindi, che i beni siano nella formale titolarità del soggetto indagato o condannato, ma è necessario e sufficiente che egli eserciti un potere di fatto sui medesimi e ne abbia la effettiva disponibilità.
Ovviamente, tale potere di fatto ben può essere esercitato direttamente o a mezzo di altri soggetti, che a loro volta possono detenere la cosa nel proprio interesse (detenzione qualificata) o nell'interesse altrui (detenzione non qualificata), con la conseguenza che la nozione di disponibilità non può essere limitata alla mera presenza di una relazione naturalistica o di fatto con il bene, ma va estesa, come si è accennato poc'anzi, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricada nella sfera degli interessi economici del prevenuto, ancorché il medesimo eserciti il proprio potere su di esso per il tramite di altri soggetti. In tal senso ben possono venire in rilievo, legittimando il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, i meccanismi propri della interposizione fittizia, vale a dire tutte quelle situazioni in cui il bene, pur essendo formalmente intestato a terzi, ricada nella sfera di disponibilità effettiva dell'indagato o del condannato. Nella medesima prospettiva, peraltro, occorre precisare che può assumere rilievo anche la diversa figura della cd. interposizione "reale" o fiduciaria, che ricorre allorquando l'interponente trasferisce o intesta, ad ogni effetto di legge, taluni beni all'interposto, ma con l'accordo fiduciario sottostante che detti beni saranno detenuti, gestiti o amministrati nell'interesse del dominus e secondo le sue direttive, ossia tutte quelle situazioni in cui l'interposto ne è l'effettivo titolare erga omnes, purché legato da un rapporto fiduciario con l'interponente (cfr. Sez. 2, n. 41051 del 26/10/2011, dep. 11/11/2011, Rv. 251542). È necessario, tuttavia, che venga dimostrata la presenza di una disponibilità, secondo la nozione sopra delineata, del bene da parte dell'indagato e che sia riscontrabile, pertanto, una divergenza con il dato apparente di una situazione connotata dall'intestazione solo formale dell'atto.
Nel caso in esame non può certo ritenersi sufficiente, ai fini qui considerati, e in difetto di ulteriori elementi connotati da una specifica valenza sintomatica, il rilievo legato al mero dato formale di una modesta quota di usufrutto riservata ai genitori del ricorrente, ossia di una clausola il cui inserimento, valutato nel quadro complessivo dell'operazione negoziale, di per sè non esclude la formale titolarità e la effettiva disponibilità dell'immobile da parte dell'acquirente.
Ne discende, anche in relazione al connesso profilo dell'accertamento della sussistenza del periculum di cui all'art. 321 c.p.p., che la possibilità di sottoporre a sequestro preventivo beni formalmente nella disponibilità di terzi estranei al procedimento penale impone una pregnante valutazione, sia pure in termini di semplice probabilità, del collegamento di tali beni con le attività delittuose poste in essere dall'indagato, sulla base di elementi sintomatici, che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte dell'indagato (arg. ex Sez. 6, n. 27340 del 16/04/2008, dep. 04/07/2008, Rv. 240573; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, dep. 24/03/2010, Rv. 246359). Situazioni, quelle ora generalmente prospettate, che possono verificarsi a vario titolo e secondo distinte modulazioni negoziali, in ragione del carattere meramente fittizio della intestazione - con il sostanziale effetto dell'acquisto del bene in capo al soggetto interponente - ovvero sulla base di un sottostante accordo fiduciario con quest'ultimo - secondo cui il bene viene detenuto, gestito o amministrato dall'interposto nell'interesse e secondo le direttive del dominus - o, infine, di particolari rapporti in atto fra il terzo titolare e l'indagato, da cui possa fondatamente desumersi la presenza di un consapevole intento elusivo dell'applicazione di norme imperative (ex art. 1344 c.c.), attraverso la definizione di un'intesa indirettamente orientata al raggiungimento di un risultato illecito con la distorsione della funzione tipicamente ricollegabile all'utilizzo dello strumento negoziale in concreto prescelto.
6. S'impone, dunque, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, per un nuovo esame che dovrà colmare le lacune sopra indicate, uniformandosi ai principii stabiliti da questa Suprema Corte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014