Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/02/2002, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
E A N L O L I Z E D A " R 9 7 T 1 . S I 3 T G . R E N A ' R L 7 L 6 A 9 E D 1 D - E 5 I - RE PUBBL I02109 /02 T S 3 N N E E E S G S E G I " IN OME DEL E A L TE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1 sezione civile impugnazione cartella composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: esattoriale e notifica di Presidente verbale di contestazione.dr. Giovanni Losavio dr. Giammarco Cappuccio R.G. N. 14778/99 Consigliere dr. US Salmè Consigliere Consigliere rel. Cron. 5150 dr. Fabrizio Forte dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. Ud. 17.10.2001 ha pronunciato la seguente: SE NTENZA su ricorso iscritto al n° 14778 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA DE IR US, elettivamente domiciliato in Ro- ma, P.za della Libertà n. 10, presso l'avv. Gemma Pa- ternostro, e rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ranieri di Bari, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI BARI, in persona del prefetto p.t. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Trani-Bisceglie n. 63 del 20 - 26 novembre 1998. 2134 2001 f - 2. - Udita, all'udienza del 17 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Pietro Abritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26 novembre 1998, il Pretore di Tra- ni-Bisceglie, ha rigettato l'opposizione di US De OL alla cartella esattoriale della S.ES.I.T. Puglia s.p.a. emessa per iscrizione a ruolo della som- ma di £. 662.640, dovuta per violazione dei limiti di velocità di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da o- ra C.d.S.), non contestata dal ricorrente ed emergente da verbale di contestazione notificato tempestivamente in data 20 luglio 1993, a mezzo del servizio postale, come si rilevava dall'avviso di ricevimento del plico raccomandato ricevuto da De IS AT, incaricato della ricezione. L'opponente aveva lamentato l'illegittimità della car- tella esattoriale, ai sensi dell'art. 201 del C.d.S., non essendo stato a lui notificato il verbale di con- testazione ed essendo decorso il termine dell'art. 203 C.d.S. per la notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo il De MO. La Prefettura di Bari non si é difesa. - 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso deduce violazione dell'art. 139, comma 2°, c.p.c., non potendosi ritenere il De IS, cui fu consegnato il plico, per essersi dichiarato incari- cato alla ricezione, persona di famiglia o addetta al- la casa, all'ufficio o all'azienda nè portiere o vici- no di casa e non rientrando tra le persone legittimate a ricevere gli atti in assenza del destinatario. Il pretore ha presunto l'esistenza di un mandato a ri- cevere gli atti al soggetto che ritirò il plico racco- mandato del quale peraltro, nell'avviso di ricevimen- to, non è indicata la qualifica che lo legittimava a ricevere il verbale.
2.1. La notifica del plico è avvenuta a mezzo del ser- vizio postale, a cura dell'agente postale ex art. 149 c.p.c e ai sensi della L. 20 novembre 1982 n. 890; per l'art. 7 di questa legge, l'agente postale consegna il piego raccomandato "nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare" e deve quindi presumer- si che il De IS sia stato rinvenuto nella residen- za del ricorrente (casa o studio di lui), dove quello si é qualificato come "incaricato al ritiro" all'agen- te postale, che ha riportato la dichiarazione con ri- lievo fidefacente sul piano processuale. Il collegamento al destinatario dell'atto, connesso al luogo ove il piego è stato consegnato comporta la pre- sunzione che il De IS, in base alla qualifica che si è data, sia persona all'epoca a servizio del De Gi- rolamo o vincolata da rapporto di lavoro con lo stes- so, che avrebbe potuto superare detta presunzione o con la querela di falso o con una richiesta di prova testimoniale, per escutere lo stesso De IS e dimo- strare l'estraneità di lui ad ogni rapporto con il ri- corrente e le ragioni per le quali era nella residenza di questo al momento della notifica. Il ricorso deve quindi rigettarsi perchè infondato. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi il re- sistente difeso in questa sede.
P.Q.M.
2 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2001. Il presidente Losevi ester forIl consigliere estensore Adey CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civite IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Luisa Passinetti Мой Tamincer IN 14 FEB. 2002 IL CANCELLIERE "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 3-5-1967 N. 317"