Sentenza 10 maggio 2003
Massime • 1
La liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista, dell'art. 5, primo comma, della legge n. 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto degli ex dipendenti della società Autostrade al computo, nella parte di T.F.R. costituita dall'indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982, dello scatto di anzianità in corso di maturazione a detta data, essendo in tal senso disposto dall'art. 22 del relativo CCNL, ritenendo non rilevante che il rapporto fosse rimasto in vita dopo la suddetta data del 30 maggio 1982).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7165 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
- ricorrente -
contro
AS OC, ON FO, IN LA e ZA ET, elettivamente domiciliati in Roma alla via Flaminia, n. 195 presso l'avv. Sergio Vacirca che li rappresenta e difende giusta procura a margine;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2215 del 26.6.2000, reg. gen. n. 13360/99;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. De Feo Domenico per delega avv. Marazza e Zanello Andrea per delega avv. Vacirca;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 giugno 2000 il Tribunale di Genova, decidendo sull'appello proposto da AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade s.p.a. nei confronti di AS RO, OD OR, IN AM e AN PI, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello, confermando il diritto degli ex dipendenti della società al computo nella parte del T.f.r. costituita dall'indennità di anzianità maturata al 30.5.1982 dello scatto di anzianità in corso di maturazione a detta data.
Compensava le spese dei giudizi di merito.
Osservava in motivazione che il calcolo della quota di indennità di anzianità andava fatto secondo la clausola costituita dal quinto comma dell'art. 22 del CCNL vigente alla data dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 297 del 1982. Detta clausola prevedeva il computo nella base di calcolo dell'indennità di anzianità dello scatto in corso di maturazione.
Esaminava quindi l'eccezione della società costituita dalla corresponsione agli appellati di una integrazione della indennità di fine rapporto che coprirebbe i crediti azionati ed osservava che la generica dicitura non spiegava, attesa anche l'affermazione dei lavoratori che fosse un corrispettivo dell'esodo, quale fosse la causa del pagamento e di precisarne l'ammontare.
Propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi la società AUTOSTRADE, resistono con controricorso i lavoratori che propongono ricorso incidentale con un motivo, ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 della legge n. 297 del 1982 e 1362, 1369 e 1371 c.c. nella interpretazione dell'art. 22 del CCNL 5.4.1980 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la società ricorrente deduce che la previsione del beneficio del computo dello scatto era modellata sulla effettiva cessazione del rapporto ed inoltre era esclusa dalla lettera della clausola che fa espresso riferimento alla cessazione del rapporto e non anche alla variazione della normativa della indennità di fine rapporto.
La censura è infondata. L'art. 5 della legge n. 297 del 1982 stabilisce che il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo 1.6.1982 è costituito dalla "indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto ...
calcolata secondo la disciplina vigente a tale momento". L'equiparazione quindi dell'accantonamento alla indennità che sarebbe spettata in caso di cessazione del rapporto corrisponde ad una espressa ed inequivoca volontà del legislatore, cfr. Cass. n. 7722 del 1995. Il rilievo che l'art. 22 del CCNL del 5.4.1980 faccia riferimento alla cessazione del rapporto che nella specie non ricorreva, non è concludente in quanto la norma di legge indicata espressamente equipara il primo accantonamento alla indennità che sarebbe spettata secondo previgente art. 2120 c.c. alla cessazione del rapporto.
Con il secondo motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2099, 2697, 1241 c.c. ed il vizio di motivazione, la ricorrente, premesso che era pacifico in causa che erano state erogate somme a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, attesa l'identità del titolo tra le somme pretese dai ricorrenti e quelle erogate dalla società affermava che conseguiva l'assorbimento fino alla concorrenza dell'eventuale credito dei ricorrenti con l'importo percepito per il medesimo titolo.
Rilevava poi che, avendo il pagamento un titolo preciso, era erronea l'affermazione del Tribunale che incombesse alla società di provare un titolo diverso da quello dedotto ma non provato dai ricorrenti. Il motivo è fondato sotto il profilo del vizio di motivazione in ordine alla imputazione della somma versata come integrazione del T.f.r..
I lavoratori hanno proposto un azione di condanna generica per il pagamento di una differenza di T.f.r. derivante dal computo nella indennità di anzianità maturata al 31.5.1982 dello scatto di anzianità in corso di maturazione. Non è controverso che insieme con il T.f.r., calcolato secondo il criterio contestato dai ricorrenti, siano state pagate somme aggiuntive che la società ha espressamente imputato a integrazione del T.f.r.. I lavoratori, non contestano tale imputazione, anzi nel controricorso assumono che per alcuni di essi la somma aggiuntiva sarebbe stata inclusa nell'accantonamento dell'ultimo anno. Deducono però che tale somma non costituirebbe T.f.r., ma un incentivo all'esodo. Tanto premesso si rileva che è viziata giuridicamente l'affermazione del Tribunale che la deduzione del pagamento di dette somme costituirebbe una eccezione compensazione. Non è stato opposto un credito della società a quello dei lavoratori, ma si deduce il pagamento di somme maggiori di quelle dovute, secondo la società, e quindi l'estinzione totale o parziale del credito azionato. Viziata anche logicamente, ed in contrasto con il criterio letterale che è primario anche nella interpretazione dei contratti, è la successiva affermazione del Tribunale che la dicitura "integrazione del trattamento di fine rapporto" non precisi a che titolo sia stata erogata la somma. Tanto più che, come ammettono i lavoratori nel controricorso, la cifra è stata contabilmente inclusa per alcuni di essi nel T.f.r. complessivamente versato. Infatti l'imputazione del pagamento a sensi dell'art. 1193 c.c. va fatta secondo le dichiarazioni del debitore. La prova che l'imputazione effettiva sia stata o debba essere diversa incombe al creditore, non bastando l'allegazione di questi di un diverso titolo del pagamento. Incidendo questi vizi della motivazione su di un punto decisivo della controversia ne comportano la cassazione. È opportuno precisare che la decisione adottata non si pone in contrasto con altre di questa sezione relative ad analoghe vicende di dipendenti della medesima società, in quanto per esse la Corte, decidendo sulla censura di vizio della motivazione ex art. 360 n.5 c.p.c., ha ritenuto immuni da vizi logici e giuridici motivazioni che hanno ritenuto di dovere discostarsi dall'interpretazione letterale e ricostruire la comune volontà delle parti sulla base di circostanze di fatto non accertate nella sentenza di appello oggetto del presente ricorso.
L'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale incidentale assorbe quello incidentale che ha per oggetto il governo delle spese della sentenza impugnata.
La causa va pertanto rinviata per nuovo esame ad altro giudice, al quale si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2003