Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7165
CASS
Sentenza 10 maggio 2003

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La liquidazione dell'indennità di anzianità al 31 maggio 1982, prevista, dell'art. 5, primo comma, della legge n. 297 del 1982, per i lavoratori il cui rapporto sia iniziato prima dell'entrata in vigore della stessa legge, deve avvenire con riguardo alle disposizioni legali e contrattuali in vigore in quel momento, non rilevando in senso contrario la circostanza che il rapporto permanga in vita e che l'indennità così liquidata costituisca il primo accantonamento per i lavoratori in servizio all'atto dell'entrata in vigore del nuovo metodo di calcolo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto degli ex dipendenti della società Autostrade al computo, nella parte di T.F.R. costituita dall'indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982, dello scatto di anzianità in corso di maturazione a detta data, essendo in tal senso disposto dall'art. 22 del relativo CCNL, ritenendo non rilevante che il rapporto fosse rimasto in vita dopo la suddetta data del 30 maggio 1982).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7165
    Data del deposito : 10 maggio 2003

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