Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41114
CASS
Sentenza 18 settembre 2013

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In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41114
    Data del deposito : 18 settembre 2013

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