Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, qualora la cosa sequestrata sia stata successivamente restituita a persona diversa da quella che ne aveva la disponibilità al momento dell'esecuzione del sequestro, l'originario possessore, legittimato alla proposizione del riesame, perde interesse all'impugnazione, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura cautelare, il ripristino nella disponibilità del bene, mentre il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità da parte del tribunale del riesame, investito a seguito di annullamento con rinvio del precedente decreto confermativo, essendo nelle more il bene stato restituito a soggetto diverso dall'istante)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 41114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41114 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 1310
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 22777/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BE VI, nata a [...] il [...];
2. TI ND, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 16/04/2013 del Tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Taranto - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento di altra precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 27/03/2012 - dichiarava l'inammissibilità della istanza di riesame a suo tempo presentata da VI BE e ND TI avverso il decreto del 02/03/2012 con cui il Giudice per le indagini preliminari di quell'ufficio aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile sito in Taranto alla piazza Castel Sant'Angelo n. 12-13, in relazione ai reati, ipotizzati a carico dei due prevenuti, oltre che di un terzo soggetto, di occupazione abusiva e di appropriazione indebita.
Rilevava il Tribunale come, benché la Cassazione avesse annullato con rinvio il precedente provvedimento confermativo del decreto genetico della misura cautelare reale con esclusivo riferimento al reato di cui all'art. 646 cod. pen., la richiesta di riesame dovesse essere dichiarata non più ammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, nelle more, con decisione del 17/01/2013, il P.M. aveva disposto la revoca di quel sequestro preventivo e la restituzione dell'immobile.
2. Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso la BE ed il TI, con atto sottoscritto dal loro difensore avv. Michele Imperio, i quali hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 646 cod. pen. e art. 627 c.p.p., comma 3, per avere il Tribunale del riesame disatteso l'obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione (che, nel disporre il rinvio, aveva chiesto una nuova delibazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti a carico dei due ricorrenti), e per avere erroneamente ritenuto la mancanza dell'interesse ad ottenere una pronuncia sull'originaria istanza di riesame, tenuto conto che l'immobile vincolato era stato sì dissequestrato - peraltro con un provvedimento del P.M. ancora non definitivo - ma restituito non a loro indagati, bensì al querelante, presunta persona offesa.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato.
3.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così, di recente, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535).
Tale pacifica regola di diritto è stata pure riaffermata con riferimento alla materia delle impugnazioni dei provvedimenti sulle misure cautelari reali, in relazione alla quale si è ribadito che, una volta restituita la cosa sequestrata, la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro, o l'eventuale ricorso per cassazione contro la decisione del tribunale del riesame, è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (così Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397, in un caso in cui la mancanza di interesse è stata ritenuta persino in una fattispecie nella quale il dissequestro ordinato dal P.M. era stato preceduto dalla estrazione di copia degli atti e dei documenti precedentemente sottoposti al vincolo reale;
conf., in seguito, Sez. 6, n. 29846 del 24/04/2012, Addona, Rv. 252251).
Principio di diritto, quello appena richiamato, che la Cassazione ha chiarito essere operante anche nell'ipotesi di giudizio di rinvio, fatto salvo il permanere di un interesse ad impugnare connesso alla specifica problematica della riparazione per ingiusta detenzione propria della materia delle sole misure cautelari personali custodiali (così, da ultimo, Sez. 2, n. 23060 del 15/05/2007, Essadik, Rv. 236785).
3.2. Non conducono a differente conclusione ne' la natura dell'intervenuto provvedimento di revoca del sequestro preventivo adottato ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3, trattandosi di decisione immediatamente esecutiva, che produce i suoi effetti anche in pendenza di un eventuale termine per impugnare o di un giudizio di impugnazione, ne' la circostanza, ripetutamente rimarcata nel ricorso portato all'odierna attenzione di questo Collegio, che il dissequestro fosse stato disposto non nell'interesse degli indagati, ma della persona offesa.
Al riguardo, infatti, non vi è ragione per disattendere il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di interesse a proporre impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo, qualora la cosa sottoposta a sequestro sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in persona diversa da quella che aveva la disponibilità della stessa al momento della sua esecuzione, l'originario possessore legittimato alla proposizione della richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, perde interesse alla impugnazione a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, non potendo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento di illegittimità della misura, il ripristino della disponibilità del bene, atteso che il distinto provvedimento di restituzione è autonomamente impugnabile con la forma dell'incidente di esecuzione (così Sez. 3, n. 36173 del 02/07/2003, Laudi, Rv. 225882; conf. Sez. 6, n. 26012 del 27/04/2004, Manghisi, Rv. 229977).
4. Al rigetto dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2013